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Donazione di posto salma in tomba di famiglia
Mia suocera ha acquistato 4 loculi e una colombaia in una cappella che condivide col fratello altro proprietario.La cappella sorge su terreno comunale in concessione per 99 anni e per la sua parte è occupato un solo loculo dal marito.
Ora mia suocera,in accordo con noi,vorrebbe portare a casa le ceneri del marito morto a fine anni 70, facendolo cremare e regalare i suoi loculi a un nostro carissimo amico che ci ha molto aiutati, poichè quei loculi a noi non interessano.
Quale procedura si deve seguire?
Una tomba di famiglia è costruita dal/dai fondatori del sepolcro su concessione su terreno demaniale (cimitero).
La concessione prevede che possono esservi sepolti il/ i fondatori e famigliari (e affini tipo coniugi) e i “benemeriti” dichiarati all’atto della firma della concessione e nessun altro. Situazioni difformi comportano la revoca della concessione e incameramento della tomba da parte del Comune.
All’atto della concessione è possibile che i fondatori si accordino per dividersi i posti salma all’interno della tomba. All’interno di ciascuna parte di tomba le sepolture avvengono per premorienza, ovvero chi prima muore primo viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.
E’ vietata la vendita di sepolture, pertanto se la suocera non fosse una fondatrice del sepolcro ma avesse acquistato posti salma successivamente, tale vendita è illegale (DPR 285/90 art. 92 c.4 ), il fratello deve restituire l’importo incassato e sua suocera e coniuge e discendenti non hanno alcun diritto di farsi seppellire nella tomba se non in veste di familiari del fondatore, sempre che nel Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale sia previsto che per familiari si intende non solo i discendenti del fondatore ma anche i parenti fino ad un certo grado di parentela.
Visto che il marito vi è già sepolto, legalmente o meno, per spostarlo ci deve comunque essere il consenso dei famigliari più vicini affettivamente al defunto, in primis la moglie, in mancanza figli/genitori, che sono parenti di primo grado, e via per gradi successivi di parentela. Ovvero: per spostare un resto mortale non decide il proprietario della tomba ma il parente piu’ prossimo.
Se la suocera è una fondatrice del sepolcro e questo è stato diviso fra i fondatori all’atto della concessione, e nella stessa concessione non fosse stato dichiarato alcun benemerito, nessuno al di fuori dei familiari dei fondatori (e affini) potra’ mai essere sepolto nella tomba di famiglia. Come custode del cimitero spetta al Comune vigilare che questo non accada.
La manutenzione della tomba spetta al/ai proprietari, non a quelli che hanno diritto a farcisi seppellire.
Il proprietario della tomba non puo’ impedire che vi vengano sepolti coloro che ne hanno diritto.
La rinuncia alla proprietà e contemporaneamente al diritto di farsi seppellire nella tomba per se’ e discendenti può essere fatta con atto pubblico a favore degli altri aventi diritto in forma indistinta; esclusa la possibilità di trasferire un diritto ad uno solo degli altri “proprietari” (qualora plurimi) e tanto meno a favore di estranei.
Quindi:
1) bisogna verificare se la suocera, affini e discendenti hanno diritto di farsi seppellire nella tomba
2) per spostare il marito sepolto decide la moglie, non il proprietario del sepolcro
3) e’ impensabile che si possa cedere un posto salma in una tomba di famiglia (destinata per definizione ai familiari del fondatore) ad un estraneo che non sia stato dichiarato benemerito all’atto della concessione
4) se non si vogliono pagare le spese di manutenzione bisogna rinunciare alla proprietà (eredita’) e contemporaneamente al diritto di sepoltura per se e discendenti
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