Durata concessioni – interpretazione norma Regione Lombardia
Richiamato l’art. 25 c.3 del R.R. 6/2004, come modificato dal R.R. 1/2007 (REGIONE LOMBARDIA) che si riporta di seguito:
… omississ …
- Le concessioni si estinguono:
- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell’ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui al comma 4.
… omississ …
si chiede Vs. parere in merito alla corretta interpretazione dei commi 3a) e 3c) che sembrano contrastare tra loro, spiegando la situazione specifica in cui si trova lo scrivente, come di seguito.
1) Il Comune ha concessionato negli anni ‘80 loculi cimiteriali per la durata di 50 anni. Ad oggi la maggior parte di tali loculi è occupata da oltre 20 anni dai concessionari/aventi diritto. Si chiede di sapere quale sia la norma applicabile (comma 3a) o 3c)), ovvero se si debba richiedere il rinnovo della concessione alla naturale scadenza (la cui data, decorsi i 50 anni sarà intorno al 2030) oppure se si debba chiedere il rinnovo già attualmente, essendo decorsi 20 anni dalla tumulazione dell’ultimo concessionario/avente diritto. Se fosse applicabile la seconda ipotesi, sembrerebbe anche impossibile per il Comune concedere, in futuro, loculi con posti singoli per una durata superiore ai 20 anni.
2) Si chiede inoltre se l’art.25 c.2 del R.R. 6/2004, come modificato dal R.R. 1/2007 che si riporta di seguito, nel prevedere “l’esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto”, ammette la concessione di colombari anche ai coniugi viventi in affiancamento al colombaro del coniuge defunto oppure esclude tale possibilità.
“ 4. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all’art. 6, comma 1. (9) “
Comune di Cittiglio (VA)
Riguardo la specifica normativa della Regione Lombardia in materia di Polizia mortuaria:
– il Regolamento Regionale N. 6 del 2004 (parzialmente modificato con R.R. N. 1 del 2007),
– la Legge Regionale N. 22 del 2003,
si precisa che fondano merito ed ordinamento normativo sulla vigente legislazione di Polizia mortuaria nazionale.
Specifichiamo che a Ns. riscontro non vi è contrasto tra i due commi 3a e 3c dell’art. 25 del RR N. 6/2004 citato, in quanto dobbiamo comunque porre riferimento alla norma nazionale dell’art. 92 del Dpr 285/1990 che perimetra con esattezza la circostanza normativa in oggetto (1).
Risposta al punto 1): Sulla scorta della premessa, la circostanza e ragguaglio richiesto è relativo a loculi (o tombe) per i quali è estata rilasciata concessione a tempo determinato (durata 50 anni) dal 1980 in avanti e quindi ai sensi del vigente, all’epoca, Reg. Nazionale di Polizia Mortuaria n. 803/1975 (in vigore dal febbraio 1976).
L’istituto della proroga oppure l’istituto del rinnovo della concessione non dipendono dalle sepolture esistenti nel loculo (o tomba) ma dalla concessione rilasciata dal comune. Quindi l’eventuale volontà di concedere proroga o rinnovo sarà circostanziata da una specifica norma vigente sul Vostro Regolamento di Polizia Mortuaria comunale (che non abbiamo trovato pubblicato sul Vs. portale su internet) oppure se prevista sulla originaria concessione cimiteriale rilasciata. Comunque, il comune se vorrà consentirlo o non vorrà consentirlo dovrà in emanare una specifica disposizione (di Consiglio comunale) a riguardo.
Si evidenzia che la concomitanza di tali determinazioni sarà in relazione con la vostra annuale ricognizione dello scadenziario delle concessioni rilasciate.
Difatti occorre precisare che al di là di valutazioni “venali” che potrebbero insorgere in ambito comunale, valutando in prima battuta, tali “istituti”, come potenziali operazioni di riscossione di tariffe e quindi di introiti di parte straordinaria del bilancio comunale, sarebbe opportuno che il ricorso alla proroga ovvero al rinnovo delle concessioni avvenisse sempre e solo su specifica richiesta del concessionario dopo che questi sia stato informato che la sua concessione risulterà in scadenza nel mese XX dell’anno XXXX successivo e che a riguardo dovrà comunicare al comune come vorrà disporre dei defunti ospitati nei loculi concessi.
In tale occasione si potrà, tra altro, esplicitare anche che il Vs. Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (o disposizione del C.C.) consente di richiedere la proroga della durata della concessione e qui dovrete dichiarare per quanto tempo ulteriore si consentirà la proroga massima, sia a quale costo tariffario, nonchè il costo di pratica (iter procedimentale) oppure se previsto nelle concessioni rilasciate, quali condizioni danno accesso al rinnovo della concessione stessa che va da se, la “sua” riconferma sarà per ulteriori 50 anni.
Quindi con tale inquadramento tematico, la questione dei 20 anni di seppellimento per tumulazione è un aspetto che non ha connessione con la durata della concessione bensì fanno riferimento alla norma nazionale del Dpr 254/2003 art. 3 relativa alle salme sepolte (2).
Tale norma difatti ha solo esplicitato che dopo 20 anni di sepoltura in loculo e dopo 10 anni di sepoltura in terra la salma non mineralizzata (il CADAVERE non consunto) è considerato Resto mortale, quindi il familiare oppure il Comune può eseguire sia la cremazione del Resto che la inumazione(/re-inumazione) in terra, in campo a ciclo ridotto (5 anni) al fine della ripresa del processo decompositivo. Il fine è quello di ottenerne il Resto osseo o il Resto cenere in un tempo certo. Come si immagina questa specifica normativa ha dato un grande beneficio al riuso dei posti salma sia in loculo che in terra alla luce delle notevoli salme inconsunte che negli ultimi 25 e più anni si sono riscontrate praticamente in tutto il territorio nazionale in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
Risposta al punto 2): Sulla scorta della risposta fornita al precedente “punto 1” ci pare sia chiarito di conseguenza anche questo quesito.
Comunque precisiamo che è fondamentale che il Regolamento di polizia mortuaria comunale sia redatto e che in particolare questi chiarisca, articoli e regoli le condizioni di rilascio di concessione cimiteriale, tempo (durata), rinnovo, proroga, come avviene l’assegnazione di loculo affiancato ed in questo caso come operare opportunamente la durata delle concessioni dei due loculi. Difatti la norma regionale seppure recente, soffre del fatto che solo in questi vicini ultimi 7/10 anni si è avuta una grande richiesta di cremazioni che hanno modificato “domanda/offerta” cimiteriale, quindi l’obiettivo normativo e pratico, assolutamente legittimo, perseguito era quello di rendere i cimiteri dei comuni della Regione quanto più capaci di offrire posti salma al momento della necessità per evitare sepolture “temporanee” ingovernabili e sconvenienti. Quindi la corretta gestione dell’assegnazione dei loculi nel caso di assegnazione a coniugi deve per forza avvenire con una disciplina locale che può meglio rispondere alle necessità cimiteriali di quel comune.
Quindi si suggerisce di rivedere la Vs. durata massima delle concessioni dei loculi a tempi più contenuti, 25 o max 30 anni e non più 50 anni (oggi ingestibili), consentire la sepoltura di coniuge affianco anche facendo acquistare il loculo in premorienza al familiare superstite, considerando nella concessione dei due loculi la possibilità di ricorrere ad allineare la durata complessiva della concessione rilasciata con l’eventuale tempo di proroga che sarà tarato almeno al raggiungimento del tempo di sepoltura minimo (per una delle due salme) che oggi in forza dell’art. 3 comma 1 lett. b) del Dpr N. 254/2003, il periodo minimo di sepoltura legale in loculo (tumulazione stagna), è fissato in un minimo di anni 20.
Tanto per inciso ne consegue che per il pregresso (e cioè per le concessioni rilasciate prima del 10 febbraio 1976 e cioè data in cui entrò in vigore il Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale Dpr N. 803/1975) dovrebbe valere la regola generalissima del tempus regit actum, ovvero che i rapporti concessori sorti sotto l’imperio di una precedente normativa, anche se oggi abrogata dal vigente Dpr 285/1990, continuano a seguire il regime giuridico del momento storico in cui essi sono stati posti in essere attraverso la stipula del regolare atto di concessione nella fattispecie “cimiteriale” e dovrebbero, pertanto risultare intangibili e, quindi, non soggette a modificazioni specie se unilaterali da parte del Comune o “di atti ablativi”.
NOTE:
(1) “Dpr 285/1990, Art. 92.
1. Le concessioni previste dall’art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell’art. 98.
3. Con l’atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.”
(2) Dpr 254/2003, Art. 3. – Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione
1. Si definiscono:
a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
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