Edicola acquistata all’asta giudiziaria – diritti
Ho acquistato ad un’asta un’edicola funeraria, tale manufatto è antecedente agli anni 40 ed in stato di abbandono da circa 68 anni. Ora si pone il problema delle salme del vecchio concessionario e della sua famiglia (sono in totale 4 ed occupano 4 dei 6 loculi della cappella). Per effettuare le opere di manutenzione dovrei effettuare le operazioni di estumulazione delle 4 salme, ma si pone il problema di dove le stesse devono essere posizionate, in quanto il comune pretende che vengano conservate nella cappella, ma la stessa non è dotata di ossari.
Privato
Se per asta non si intende una riassegnazione da parte del Comune previa acquisizione per tomba abbandonata o simili procedure, ma un asta tipo giudiziaria, con l’acquisto lei ha acquisito solo la proprietà, non il diritto di sepoltura.
Il diritto di proprietà è separato dal diritto di sepoltura (jus sepulchri).
Il che significa che nella tomba hanno diritto a farsi seppellire i discendenti del fondatore del sepolcro indipendentemente dalla proprietà della tomba.
Il concessionario proprietario pro tempore della tomba se non è famigliare del fondatore del sepolcro può farsi seppellire nella tomba solo dopo l’estinzione della famiglia del fondatore.
Per le tombe perpetue è vietato dalla normativa vigente procedere a estumulazioni, salvo procedure speciali previste nel regolamento di polizia mortuaria comunale, ed inoltre per estumulare resti mortali bisogna avere l’assenso unanime dei parenti di grado più prossimo del defunto.
Il che significa che gli attuali resti mortali non si possono toccare, non solo, ma se spuntassero discendenti del concessionario originale, e reclamassero un loro diritto, avrebbero la precedenza nella occupazione dei 2 restanti loculi.
Al proprietario rimane in esclusiva di provvedere alla manutenzione a sue spese, in particolare per garantire il decoro e la pubblica incolumità.
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