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Erede universale e concessione cimiteriale
Una signora, titolare di concessione cimiteriale, muore senza lasciare eredi.
Nel testamento nomina erede universale una terza persona. Ne’ parente ne’ affine.
Quest’ultimo chiede il cambio d’intestazione in suo favore della concessione anzi detta.
E’ possibile procedere in tal senso considerato che si dovrebbe procedere solo per discendenza?
Comune di Menfi (AG)
Come costume di questo sito, la Redazione, pur consapevole della delicatezza dell’argomento, fornisce dapprima una sinteticissima risposta secca al quesito posto:
– No al subentro se il sepolcro fosse familiare,
– Sì al subentro se il sepolcro fosse ereditario.
Approfondimento
Si premette che per poter approfondire l’argomento sarebbe necessario conoscere:
– l’atto della Concessione cimiteriale rilasciata e la documentazione allegata come parte integrante dell’atto stesso;
– la data di rilascio;
– il testo del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria in vigore all’epoca (o se il Comune all’epoca non fosse dotato di regolamento comunale specifico, sapere se vi erano direttive del Sindaco o atti di Consiglio o Giunta comunali a riguardo);
– quanti e quali superstiti della famiglia fossero ancora in vita ovvero se la famiglia stessa risulti effettivamente estinta.
Lo scopo è di verificare se la concessione venne rilasciata per tomba familiare o per tomba ereditaria.
Proviamo ad ipotizzare che si tratti di concessione di tomba familiare
Se con la morte della “signora concessionaria” si fosse determinata l’estinzione della famiglia del “fondatore del sepolcro”, questo fatto determinerebbe, nel caso in specie, la condizione di trasformazione del sepolcro familiare in sepolcro ereditario (1).
Quindi chiariamo che:
a) – se la Concessione originaria fosse stata prevista di natura ereditaria, ciò sarebbe risultato sull’atto ovvero stabilito sul Regolamento e/o attraverso disposizioni comunali, all’epoca emesse e vigenti circa la caratteristica di ereditarietà della concessione;
b) – se la concessione originaria non riportava esplicitato alcun che e nemmeno la norma all’epoca vigente esplicitava chiaramente che le concessioni private fossero da ritenere di natura ereditaria, allora, in genere, le concessioni, per consuetudine (2) (quindi giuridicamente), sono da considerare “Concessioni familiari”.
(…) Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che quando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l’”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro). (…) Da http://www.funerali.org “Conflitti sul sepolcro familiare”.
Quali sono gli interessi del Comune a riguardo:
– garantire i diritti legittimi del concessionario fondatore e dei suoi familiari,
– garantire l’autorizzazione di sepolture legittime (jus sepulcri),
– garantire le condizioni che sono conseguenti, utili e necessarie alla natura patrimoniale del terreno cimiteriale e cioè che “il diritto d’uso di una sepoltura avviene attraverso una concessione amministrativa su bene comunale, soggetto al regime dei beni demaniali che quindi lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà”.
Non solo, l’interesse del Comune è quello di garantire la sepoltura dei propri cittadini defunti, quindi consentire l’uso dei posti salma disponibili per il razionale impiego del Cimitero e quindi dei suoi sepolcri.
Ora consideriamo lo “jus sepulchri”, cioè il diritto ad essere sepolti nella edificio funebre privato (o in un campetto ad inumazione privato) in concessione, ai sensi dell’Art. 90 comma 2 DPR 285/90, ciò costituisce un diritto personale e non patrimoniale. Quindi al decesso del concessionario originario (e cioè il fondatore del sepolcro), il “diritto” si trasmette ai suoi discendenti in linea diretta (3). E ciò, è, anche nel caso di concessione stipulata prima dell’entrata in vigore (il 10 febbraio 1976) del DPR 803/1975; difatti la concessione familiare perpetua (se non specificatamente di natura ereditaria) è riservata alla famiglia del fondatore, con l’ampia possibilità di sepoltura (se non limitata in concessione stessa), come da Codice Civile (cioè si vedano gli artt. 74, 75, 76, 77), attenzione però, fino a completamento di capienza del sepolcro stesso (4), quindi fino alla occupazione dei loculi esistenti, le cui salme non possono e non potranno essere rimosse o spostate da altri se non dai familiari stessi.
Se ci sono eredi, nominati con atto testamentario, molto bene (5).
All’interno del quadro sopra ipotizzato gli “eredi” avranno il compito e dovere, di perpetrare la memoria della famiglia, quindi di occuparsi della cura e della manutenzione del sepolcro, affinché non si verifichino le condizioni per la pronuncia di decadenza della concessione per causa di “abbandono – incuria di sepolcro” stesso, condizioni che puntualmente e costantemente devono essere verificate da parte del Comune per tutte le sepolture. Difatti abbandono ed incuria, sono condizioni che:
– sia per il DPR 285/1990,
– sia per il Vs. attuale Regolamento comunale in materia (es. artt. 55, 57 e 66),
prevedono l’attivazione della procedura di decadenza della concessione cimiteriale.
L’utilizzo del sepolcro da parte dell’erede e suoi familiari diretti, nella specie di tomba sopra ipotizzata, cioè quella familiare, non è consentita, ovvero è consentita solo ad estinzione della famiglia originaria e quindi dopo la trasformazione del sepolcro da familiare in ereditario oppure è consentita la sepoltura (eventuale) dell’erede nominato, ma se sia stato nominato “benemerito” dal “concessionario quando questi era in vita”.
Quindi secondo le note contenute nel quesito, la Redazione ritiene:
a) Se il sepolcro fosse familiare e se la famiglia non fosse ancora estinta, l’erede nominato ha compito di provvedere, assieme ai familiari superstiti, alla manutenzione puntuale ed alla cura della memoria del Sepolcro famigliare senza diritto alla sepoltura in tale tomba.
b) Se il sepolcro familiare fosse diventato ereditario per effetto dell’estinzione della famiglia del fondatore, allora l’erede può subentrare e può beneficiare della sepoltura nei loculi non occupati da tumulazioni, ma non potranno essere rimossi o trasferiti i cadaveri od i resti/ceneri dei defunti ivi sepolti.
c) Nel caso in cui l’ereditario (di cui al precedente punto b) e cioè nel caso in cui non fosse possibile utilizzare la tomba per nuove sepolture), considerasse di non essere interessato alla custodia della tomba, egli potrà retrocedere la concessione cimiteriale al Comune che potrà riassegnarla nei modi previsti dal Regolamento comunale, oppure nel caso si dovesse verificare l’abbandono ed incuria, il Comune dovrà attivare una procedura di decadenza al fine di tornare nella totale disponibilità dell’area e del manufatto ivi realizzato: stante però quanto stabilito all’art. 92 e all’art. 63 del DPR 285/1990 e quanto previsto dal Vs. Regolamento di Polizia Mortuaria.
Per la particolarità dell’argomento che il presente quesito ha posto, si suggerisce l’utile lettura dell’articolo pubblicato sul sito http://www.funerali.org, a titolo “Decadenza delle concessioni nei cimiteri”; inoltre per acquisire una visione ampia per l’estrema delicatezza della problematica e della materia si propongono ulteriori argomenti sempre rappresentati sul portale internet http://www.funerali.org utili da consultare al fine di poter affinare e costruire al meglio, sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, quanto il Responsabile comunale dovrà predisporre per la procedura e/o provvedimento del tema posto nel presente quesito (6):
– http://www.funerali.org/?p=1091 “Conflitti sul sepolcro famigliare”,
– http://www.funerali.org/?p=408 “Vendita di tombe tra privati”,
– http://www.funerali.org/?p=1077 “Jus sepulchri su tomba gentilizia”.
(1) Si richiama un’ approfondimento sul tema delle concessioni cimiteriali, pubblicato su questo sito nella pagina “Documentazione” dal titolo “Il diritto al sepolcro tra normativa statale, regolamenti comunali e clausole contrattuali” di Richter Paolo, del quale si riporta il presente passo: “(…) lo ius sepulchri si esaurisce e viene ad estinguersi per ciascun titolare nel momento stesso in cui il cadavere viene deposto in quel determinato sepolcro, il relativo diritto si concentrerà in capo dell’ultimo superstite compreso nella cerchia dei familiari aventi diritto, sicché alla sua morte, il diritto sul sepolcro seguirà le sorti del trasferimento secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, determinando il mutamento del sepolcro da familiare in ereditario. (…).
La Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, Presidente Triola, Relatore Falschi, ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, (…) “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi. (…).
Inoltre:
(2) In assenza di una diversa espressa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae e la sua fondazione conferisce, quindi, il diritto alla sepoltura al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti nonché, sempre salvo diversa volontà del fondatore, ai coniugi di questi ultimi, dovendosi dare in questa materia alla parola “famiglia” un’accezione ampia, conseguendo dalla natura familiare del sepolcro l’inapplicabilità della regola della successio possessionis prevista dall’art. 1146, l comma, c.c., relativa solo al sepolcro ereditario, e non a quello familiare.
Da: il Tribunale di Modena (Pagliani G.), sentenza n. 1848 del 5 dicembre 2012
(3) Mai in linea collaterale, salvo che ciò non fosse stato previsto, specificatamente, derogando, dal fondatore del sepolcro nell’atto di concessione o quando contemplato da norma del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, all’epoca vigente.
(4) Il vecchio regolamento di polizia mortuaria all’epoca del Regno d’Italia Regio Decreto N. 1880 del 1942 con l’Art. 71 prevedeva la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello jus sepulcrhi (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti inter vivos, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi; tuttavia con l’avvento dell’Art. 824 Codice Civile (Il libro terzo del Codice Civile entrò in vigore sempre nel 1942) il cimitero è definitivamente solo e soltanto demanio comunale, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a stesso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee). DPR 803/1975 esplica meglio questa norma vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà ed il relativo jus sepulcrhi per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi, questo istituto, quindi, non è più legittimo. (N.d.R.)
(5) Ma da chi è stato nominato l’erede? Dal fondatore del sepolcro o da familiare avente titolo? Inoltre la famiglia è di fatto estinta? A quale grado di parentela era esteso l’uso del sepolcro!
(6) Si suggeriscono anche alcuni testi utili da consultare per la gestione delle problematiche cimiteriali in materia di Concessioni, la Redazione in particolare evidenzia:
di S. Scolaro, “ La polizia mortuaria. Guida pratica alla gestione funeraria e cimiteriale” Edito da Maggioli, 2007;
di S. Scolaro, “Le Concessioni Cimiteriali” Edito da Maggioli, 2008;
di S. Scolaro “Manuale di polizia mortuaria” Edito da Maggioli, 2013
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