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Famiglia estinta – a carico di chi l’estumulazione?
Due loculi sono in scadenza i soggetti non avevano figli.
Il comune puo’ obbligare a sostenere le spese di estumulazione cremazione ecc, ai diversi nipoti? ma nessuno e’ d’accordo sulla spesa.
Privato
prima di tutto verificare se nella tariffa di concessione sia compresa la estumulazione,
Chi eventualmente deve pagare le spese di estumulazione e’ il concessionario o il subentrante, che qui non risulta.
I nipoti figli di fratelli probabilmente non sono neppure familiari, a meno che il regolamento di polizia mortuaria non li identifichino come tali. Alcune Regioni, come la Lombardia, hanno identificato chi siano i familiari. In mancanza di definizione sia regionale che da regolamento di polizia mortuaria comunale, si va per giurisprudenza (1).
Se la famiglia è estinta o la tomba e’ abbandonata, il comune estumula a spese sue e mette i resti in campo inconsunti per 5 anni (o 2 se con uso di enzimi sul terreno e cassa) o le ossa in ossario comune. Potrebbe anche cremare i resti come previsto dal DPR 254/2003 art. 3, con successivo deposito in cinerario comune, sempre prevedendo questa possibilità in regolamento.
Se la famiglia non è estinta, il Comune effettuerà le operazioni di estumulazione ordinaria, raccolta Resti Ossei e/o Resti Mortali, darà tempo con notifica, per ricevere indicazioni su come “trattare i Resti mortali”, se da inumare o da poter cremare. Decorso il termine stabilito notificherà l’adozione della procedura che avverrà d’ufficio comunicandone i costi ed i tempi ultimi del provvedimento e delle operazioni. Questo consentirà di poter addebitare a ruolo del/dei discendente/i superstite/i le spese sostenute.
Essendo il loculo di proprieta’ comunale. qui non ci sono eredi da coinvolgere.
(1) La sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, jure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.” Con l’attuale evoluzione della società si deve equiparare al coniuge anche il convivente more uxorio: l’Art. 93 comma 2 DPR 10 settembre 1990 n. 285 estende, infatti, il diritto di sepolcro non solo ai famigliari del concessionario, ma anche a persone inquadrabili in un rapporto di convivenza con il fondatore del sepolcro. Il coniuge o convivente non è né parente né affine. Si ritiene che facciano parte della famiglia anche gli ascendenti oltre che i discendenti.