Può un Comune variare a posteriori la durata di una concessione?
il Comune di Castel Madama nell’anno 1992 stipula con un cittadino un contratto di concessione loculo avente durata 99 anni (allagato n.1), nell’anno 1996 ricontatta il cittadino dicendogli che dovevano sottoscrivere un altro contatto per lo stesso loculo con la concessione non più di 99 anni ma di 30.(allegato n.2), dove non vi è la sostituzione del precedente.
Può il comune non rispettare l’originario contratto di concessione e sostituirlo?
Il regolamento di polizia mortuaria è stato approvato nel 1995 dopo il primo contratto del 1992.
Possono fare un regolamento retroattivo toccando le concessioni? La legge glielo permette? E comunque non dovrebbe essere specificato da qualche parte?
Gestore di servizi cimiteriali
La concessione di un loculo è un contratto con il quale il comune affitta per un certo periodo un loculo al concessionario perché vi depositi temporaneamente un defunto.
La durata è stabilita nel contratto.
Un contratto non può essere modificato unilateralmente da una delle parti (1): pacta sunt servanda.
In alcuni casi si arriva ad un accordo fra le parti: ad esempio, visto che dalle tombe perpetue non si può estumulare, il concessionario chiede che la perpetuità della sepoltura venga portata a tempo determinato (es. 99 anni), per le quali invece è permesso, dopo di che il Comune acconsente, con soddisfazione sia del concessionario che riutilizza il sepolcro, che del Comune che si libera di una tomba perpetua.
Per quanto riguarda la variazione del Regolamento di polizia mortuaria, nessuna norma può essere retroattiva (2), per cui le norme si applicano dal momento della loro emanazione.
Sovrastano alle condizioni di cui sopra situazioni a prevalente interesse pubblico, nel qual caso si può revocare la concessione (3), ma non variarne i termini.
(1) Art. 1372 c.1 Codice Civile:”Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo’ essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Deve, pertanto, essere rispettato.
(2) art. 11 delle cosiddette “Preleggi” al “Codice civile”, R.D. n. 262/1942
(3) Consiglio di Stato, Sez. V^, n. 842 dell’08/02/2011: “la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali, alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo, si applica sia alle concessioni a termine, che alle concessioni perpetue”.
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