Resti mortali in loculo assieme ad un feretro
Mio padre deceduto da 25 anni era tumulato all’interno di un loculo la cui concessionaria risultava essere la moglie (io sono figlio di secondo letto).
Il mese di febbraio scorso per puro caso ho scoperto che la moglie è deceduta e mi sono recato al cimitero trovando il loculo di mio padre aperto e l’estumulazione effettuata (tra l’altro richiesta dai figli di primo letto senza il mio consenso).
A detta degli operatori cimiteriali i resti mortali di mio padre, estumulato appunto, risultavano essere mummificati.
In sintesi i resti di mio padre sono stati avvolti in un lenzuolo e riposizionati all’interno dello stesso loculo dove è stato posto il feretro della moglie.
La mia domanda è questa: è legale la conservazione di due feretri (uno resto mortale e l’altro cadavere) all’interno di uno stesso loculo?
Ho letto che uno stesso loculo può per legge contenere più cassette-ossario ma non più resti mortali e/o feretri.
Se illegale, come posso agire per denunciare l’accaduto? E soprattutto cosa otterrei?
Avvocato
La situazione ha due aspetti che si intrecciano: la titolarietà del sepolcro e la titolarietà di disporre dei cadaveri o dei resti mortali o ossei.
La fondatrice del sepolcro è la moglie, che vi ha sepolto un affine (marito).
Morta la fondatrice subentrano nella titolarietà della concessione i discendenti (figli), i quali possono disporre del sepolcro.
Ma dispongono della titolarietà di movimentazione del cadavere o dei resti mortali gli aventi pari titolo jure sanguinis, ovvero tutti i figli.
Il che significa che per aprire/chiudere il sepolcro o introdurvi cassette resti ossei o urne cinerarie dispongono i soli figli della moglie, ma per movimentare i resti mortali del padre devono essere consenzienti tutti i figli del padre .
In un loculo non possono essere collocati assieme al feretro anche resti mortali, ma solo cassette resti ossei o urne cinerarie, a capienza.
Pertanto, la collocazione dei resti mortali nel loculo è fuori legge (D. Lgs. 285/1990, DPR 254/2003, Circ. M.S. 10/1998), e lo spostamento dei resti non è stato effettuato con il consenso di tutti gli aventi pari titolo.
Volendo, si può fare una azione nei confronti del Comune, che ha l’obbligo della custodia cimiteriale, perché a spese sue riestumuli i resti e li seppellisca per altri 5 anni per poi esumarli e porli o in ossario comune (gratis) o in nicchia ossario (a pagamento).
Per eventuali richieste di danni morali bisognerebbe provare che l’attuale collocazione non consente di svolgere le azioni di pietas verso il defunto.
Non so quanto valga la pena.
Per l’eventuale cremazione dei resti, bisogna che tutti gli aventi titolo sui resti siano concordi a dichiarare che il defunto non era contrario a che i suoi resti venissero cremati.
Was this answer helpful?
LikeDislike