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Retrocessione di tomba di famiglia – Firenze
Ho ereditato da mia cugina un sepolcreto che risale alla fine dell’800 al cimitero delle Porte Sante a Firenze.Io sono l’ultima della famiglia ma voglio fare la dispersione delle ceneri.
Il sepolcreto si avvale di statue d’epoca e alcuni sepolti hanno superato i 99 anni.
Posso avvalermi con il Comune della tariffa di retrocessione?
Privato
Il riferimento è l’art. 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Firenze.
Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia, per cui bisogna prima di tutto capire se l’operazione gli interessa.
Se gli interessa, restituisce le metà di una attuale concessione sull’area occupata + il valore della tomba stimato da un perito a spese del richiedente la rinuncia. Una tomba di famiglia di pregio in quel cimitero dovrebbe avere un bel valore.
E’ a carico del richiedente lo svuotamento della tomba e la sistemazione dei resti o in ossario comune o cremati e avviati al cinerario comune o sistemati in loculi/ossari.
E’ possibile anche che chi richiede la rinuncia trovi qualcuno che in pratica acquisti lui la tomba e, poiché la compravendita di tombe è vietata per legge, si ricorre ad un un escamotage per cui l’”acquirente/subentrante” rimborsa il comune dell’importo che questi restituisce al richiedente per la retrocessione; il che evita al Comune di dover fare una gara per la riassegnazione, e permette al rinunciatario di poter cedere la tomba direttamente a terzi.
Bisogna però tener presente che le concessioni perpetue non sono più ammesse, per cui l’eventuale “acquirente/subentrante” avrà una concessione 99ennale e non perpetua ed inoltre dovrà pagare a parte al Comune l’importo della concessione.
Il tutto come meglio dettagliato nello stralcio seguente del Regolamento:
Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Firenze Articolo 41 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)
1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all’articolo 27, salvo i casi di decadenza, quando:
a) ………;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile – anche mediante traslazione in altra sepoltura o esumazione, estumulazione, cremazione – da feretri, cassette ossario, urne cinerarie, che dovranno trovare sistemazione definitiva in altro sepolcro privato, a cura, diligenza e onere del concessionario.
2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre allo svincolo della polizza fidejussoria e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
– ……..;
– per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3.- Ai concessionari è riconosciuto, previa accettazione da parte del comune, un indennizzo per le opere costruite, sulla base del loro valore al momento dell’esecuzione, determinato, a spese e oneri dei concessionari, con perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’albo professionale.
4.- Trova applicazione l’articolo 38, comma 2. (2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.)
5.- Ad integrazione di quanto previsto dai precedenti articoli, nonché dai commi del presente articolo, il comune può accettare le rinunce di concessioni di sepolcri privati nei cimiteri, qualora il concessionario, o soggetto avente titolo sul sepolcro, corredi l’atto di rinuncia della designazione di altra persona fisica o giuridica, che accetti, tanto contestualmente che con atto separato, l’accollo dei conseguenti oneri.
In tale ipotesi, il comune può procedere, in deroga alle ordinarie modalità di concessione, ad una concessione in favore del soggetto accollatario, a condizione che questi provveda a versare, distintamente dalle somme dovute per la specifica tipologia di concessione, altresì un distinto importo corrispondente alla somma che il comune deve corrispondere al concessionario rinunciante.
L’accollatario assume, con l’atto di accettazione, altresì gli oneri connessi alla sistemazione delle spoglie mortali, nonché ogni onere, anche manutentivo, sul sepolcro di cui ottenga la concessione a mente del presente comma.
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