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Rinuncia a tomba di famiglia – estumulazione resti
Sono erede di una tomba di famiglia dove l’ altro successore ha rinunciato alla sua quota.Cortesemente vorrei sapere chi si deve far carico dell’estumulazione delle salme appartenenti alla parte che ha rinunciato.
Privato
Come in qualsiasi caso di eredità è possibile rinunciare alla stessa e ai diritti e doveri correlati.
L’atto deve essere pubblico e portato a conoscenza delle controparti e del Comune, che come custode cimiteriale deve vigilare che nella tomba non entrino defunti non più autorizzati, quali ad esempio il rinunciatario e suoi familiari.
Dal momento in cui l’atto è portato a conoscenza delle controparti cessa ogni obbligo relativo, quale ad esempio la manutenzione.
Nel caso tutti gli eredi rinunciassero all’eredità, si ha la fattispecie della retrocessione o abbandono e il Comune rientra nella disponibilità della tomba, provvede a versare i resti ossei nell’ossario comune (nel caso previa permanenza in campo inconsunti se i resti non sono mineralizzati), e riassegna la tomba, in genere con gara.
Per quanto riguarda la movimentazione di resti, bisogna tener presente che la proprietà dell’immobile niente ha a che fare con:
– il diritto di essere sepolti (jus sepulchri), che spetta solo ai familiari del fondatore del sepolcro (non degli eredi, come tali) ed eventuali benemeriti dichiarati dal fondatore al momento della firma della concessione,
– il diritto di collocazione e movimentazione dei resti (jus inferendi), che spetta alla persona affettivamente più vicina al defunto, in primis il coniuge e poi a figli/genitori a maggioranza, e poi a parenti in successione di grado.
Salvo nei casi previsti (scadenza concessione, abbandono, retrocessione, decadenza ecc…) per movimentare una salma ci deve essere l’assenso di cui sopra, in qualunque modo il defunto sia stato sepolto.
Mentre per una concessione a durata limitata (oggi max 99 anni) è possibile estumulare e riutilizzare i posti salma, per una concessione perpetua non è possibile alcuna estumulazione (1), neppure per cremazione, ma solo l’utilizzo dei posti salma a capienza.
Pertanto, dopo la rinuncia formalmente corretta da parte di uno degli eredi, ogni onere successivo ricade sull’altro erede, fermo restando le limitazioni di cui sopra.
Per evitare l’onere della estumulazione, che non è possibile in caso di concessione perpetua, si può rinunciare all’eredità, ma in questo caso di abbandono/retrocessione, la tomba diventa di proprietà del Comune.
(1) La concessione perpetua non decade, ma l’art. 86 c.1 del DPR 285/90 viene generalmente interpretato come il divieto di estumulazione di defunti in sepoltura privata a concessione perpetua, e pertanto l’avvenuta estumulazione annulla la concessione con conseguente ritorno del sepolcro nella disponibilità del Comune. Cio’ non avviene per le concessioni a durata limitata.
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