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Rimozione resti mortali alla scadenza della concessione
Al termine della concessione tomba di 30 anni in un cimitero piemontese, i parenti che non vogliono rinnovare la concessione sono obbligati a rimuovere i resti del defunto? Se si, con quale forma?
Nel caso non fossero rintracciati parenti cosa succederebbe?
Privato
Allo scadere della concessione, se non interviene il rinnovo, in mancanza di indicazioni dagli aventi titolo, i resti estumulati:
– se mineralizzati vanno deposti subito in ossario comune,
– se non mineralizzati, vengono inumati in campo inconsunti da 2 (se si utilizzano certi prodotti per accelerare la mineralizzazione) fino a 5 anni, per poi essere riesumati e collocati in ossario comune.
Chi paga queste operazioni dipende dalle clausole contrattuali previste nella concessione; in genere se non è specificato espressamente che si intendono comprese nella tariffa di concessione, il costo è a carico degli aventi titolo in solido, con possibilità per il Comune di escussione anche con messa a ruolo (ovvero può farle pagare coattivamente assieme alle varie forme di tassazione).
Nel caso non fossero rintracciabili gli aventi titolo, il Comune può rivalersi sulla eredità del defunto.
Solo nel caso di indigenza (ISEE) di tutti gli aventi titolo, e non vi fosse eredità, il costo delle operazioni è a carico del comune, ma basta che anche uno solo degli interessati non sia in questa condizione e il Comune può farsi pagare da questo tutti i costi sostenuti.
Se gli aventi titolo preferiscono far cremare i resti e collocarne le ceneri in cinerario o chiederne l’affidamento, o collocare le ossa in un ossario, sono liberi di farlo, sostenendone le spese.
Si tenga ben presente che il Comune ha il solo obbligo di seppellire in terra i defunti residenti o morti nel territorio comunale per 10 anni per poi confluire le ossa in ossario comune, e recepire le ceneri dei cremati e versarle nel cinerario comune, e nient’altro.
Qualsiasi servizio fatto a singoli cittadini, quale la concessione di un loculo e relative operazioni, deve essere remunerato in maniera tale da coprire almeno i costi (art. 117 T.U. Enti Locali), poichè altrimenti si configurerebbe danno erariale, visto che con i soldi di tutti si è fatto un regalo a uno.