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Rinuncia a tomba di famiglia e rimozione resti mortali
Al rinnovo di concessione cimiteriale,
gli eredi che non sono d’accordo con il rinnovo e fanno regolare rinuncia, devono provvedere al trasferimento dei defunti di loro interesse o ormai il posto nella tomba è un diritto acquisito?
Privato
Le condizioni di uso e i diritti relativi ad una tomba di famiglia sono stabiliti dal fondatore della stessa e specificati nella concessione. In genere hanno diritto alla sepoltura parenti ed affini (marito/moglie) fino al grado di parentela previsto dal regolamento di polizia mortuaria o, in mancanza, dal C.C. (VI grado).
La tomba potrebbe anche essere di tipologia diversa da una tomba di famiglia ad esempio una tomba ereditaria.
La rinuncia è un atto con cui il rinunciante rinuncia al diritto di farsi seppellire nella tomba lui e i suoi discendenti, nient’altro, con la conseguenza che rinunciando ai suoi diritti, dalla data di rinuncia decadono anche gli obblighi (esempio: la manutenzione).
Per la movimentazione dei resti mortali, che sono altra cosa, devono essere concordi tutti gli aventi pari titolo più prossimi (es.: tutti i figli del defunto); in mancanza, i resti mortali non possono essere movimentati se non d’ufficio alla scadenza della concessione o in casi di abbandono di tomba (decadenza) o per richiesta dell’autorità giudiziaria.
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