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E’ possibile vendere una tomba di famiglia?
Sono unico erede di una cappella cimiteriale nel cimitero del pianto di Napoli, cappella che ho deciso per me ed i miei eredi di non utilizzare più in futuro per trascorse vicende familiari .
So che la stessa fu acquistata dal mio bisnonno ad inizio secolo scorso e pertanto dovrebbe essere di totale proprietà così come il terreno.
E’ possibile la vendita della stessa a privato ?
Se si qual è l’iter da seguire ?
Privato
La vendita di sepolcri è vietata dalla legge (art. 92 c.4 DPR 285/90: Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione); nel momento in cui tentasse di vendere la tomba la concessione decade e la tomba diventa di proprietà del Comune.
L’erede ha l’obbligo della manutenzione e di mantenere il decoro della stessa.
Il bisnonno costrui’, o acquistò dal Comune, una tomba a cui è stato concesso di essere costruita su terreno inalienabile di proprietà dello stato (demanio). Molto probabilmente si tratta di tomba perpetua, ovvero non ha scadenza oltre la quale diverrebbe automaticamente di proprietà comunale.
La proprietà è cosa diversa dal diritto di sepoltura; nal caso suo lei ha diritto di sepoltura non come erede dell’oggetto tomba ma come familiare discendente dal fondatore, alla pari degli altri discendenti del fondatore.
Nelle tombe perpetue non è possibile estumulare le salme (art. 86 c.1 DPR 285/90), ovvero una volta esauriti i posti salma la tomba non è più utilizzabile per altre sepolture.
Se lei, unico erede e con solo suoi discendenti dal fondatore, non intende supportare gli oneri di manutenzione e non ha possibilità/volontà di utilizzare il sepolcro, può fare:
A) rinunciare all’eredità con atto pubblico e comunicarlo al Comune. La tomba diventa abbandonata e il Comune se ne impossessa.
B) retrocedere al Comune la tomba. In questo caso bisogna vedere se il regolamento di polizia mortuaria prevede un qualche rimborso economico, in genere parziale, e se il Comune è interessato.
Se però vi sono altri familiari viventi, intesi come altri discendenti del fondatore, che abbiano diritto e possibilità di sepoltura (caso di loculi ancora liberi), deve avere anche il loro consenso, in quanto l’azione lederebbe i loro diritti.
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