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Rinuncia totale all’eredità e tomba di famiglia
Ci troviamo nella situazione di dover rinunciare all eredita di un genitore per evitare di ereditare i relativi debiti. Volevamo sapere se rinunciando all eredita rinunciamo anche ai diritti di proprieta sulla cappella di famiglia, dove comunque abbiamo il diritto di sepoltura in quanto discendenti diretti del fondatore, o se in ogni caso possiamo continuare a possederla e quindi manutenerla senza che questo costituisca una tacita accettazione.
Privato
Il manufatto tomba di famiglia rientra fra i beni ereditabili; in genere poiché non è accatastato e non è un cespite a reddito spesso non viene elencato fra le proprietà negli atti notarili. E’ un manufatto di proprietà privata (temporanea) edificato su concessione su suolo demaniale
Sono responsabili della manutenzione del manufatto i concessionari, il fondatore del sepolcro o gli eredi. L’art. 63, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. preveda che i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. (notare: i concessionari, non i proprietari del manufatto)
Sulla tomba di famiglia insiste anche il diritto di sepoltura (jus sepulchri) per i familiari del fondatore, e questo diritto è personale e inalienabile e ovviamente non si eredita.
I due diritti, proprietà e sepoltura, sono distinti e non hanno niente a che fare l’uno con l’altro.
Il Comune vigila che il manufatto sia mantenuto in stato decoroso, non rappresenti pericoli per la pubblica incolumtà (es.: distacchi di murature) o per l’igiene (es.: odori o percolazioni) e nel caso intima ai concessionari di provvedere; se non provvedono si fa una procedura di decadenza della concessione e il Comune incamera la tomba.
Si dovrebbe concludere che fatto un contratto di concessione, finché i concessionari non contravvengono agli obblighi di cui sopra, possono esercitare il diritto di sepoltura, ma rimane il fatto della proprietà, che non coincide coi concessionari. Se gli eredi hanno rinunciato all’eredità la proprietà è passata allo Stato.
Se la tomba non interessa, si può semplicemente dichiarare al Comune che la si abbandona (o si retrocede al Comune), anche se può essere superfluo non essendo più proprietari, e che non si intende esercitare il diritto di sepoltura (come concessionari) con atto pubblico (firma autenticata) e il Comune ne può disporre.
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