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Riutilizzo di loculi con misure minori di quelle minime di norma
Dovendo procedere alla estumulazione di feretri da loculi costruiti negli anni 50 e che in base al Regolamento Regionale Veneto 9/11/2004 n. 6 non hanno le misure minime interne previste, vorrei sapere se non sono più utilizzabili per nuove tumulazioni e se esiste la possibilità in deroga, visto che sono esistenti, di utilizzarli per nuove tumulazioni.
Comune di Vittuone (MI)
Caso A – Se si tratta di loculi in concessione perpetua, il Concessionario o restituisce (retrocede) il loculo al Comune, oppure potrà utilizzare le bare di misure idonee alla tumulazione di cadaveri in quel loculo (es.: senza maniglie o cornici).
Caso B – Se si tratta di loculi in concessione a tempo determinato, oggetto di estumulazione del cadavere originariamente sepolto e il tempo di concessione residuo può permettere una nuova tumulazione (es. durata della concessione 99 anni e ne sono trascorsi 50 o 40), conviene agevolare l’uso del loculo per una nuova sepoltura anche di cadavere, con le stesse condizioni di cui al “caso A”, oppure il concessionario utilizzerà il loculo per collocare i resti ossei o ceneri di familiari, magari riunendoli in tale sito (è cosa conveniente anche per il Comune che riceverà in restituzione o retrocessione, ad es. ossari e/o cinerari).
Caso C – Se si tratta di loculi che hanno o avevano concessione cinquantennale come durata (cioè 50 anni), il loculo torna in uso al Comune che per riutilizzarlo deve di fatto considerare le nuove dimensioni dettate dal Reg. Regionale Veneto n. 1/2007 Allegato 2. .
Entriamo nel dettaglio, l’edificio funerario è probabilmente in buone o discrete condizioni di manutenzione e di conservazione, quindi idoneo a consentire nuove sepolture. Difformità è data dalle dimensioni dei loculi che però hanno sempre espletato la loro funzione fino ad oggi, quindi sono stati sempre idonei ad accogliere un feretro o bara di dimensioni standard (oggi diremo compatte) e cioè bare prive di cornici aggettanti e maniglie laterali in legno fisse, ecc.. Quindi se le dimensioni nette interne dei loculi rientrano in una sagoma di larghezza cm. 65/70 altezza cm. 55/60 e profondità almeno cm. 195/205, è utilizzabile in una forma che potremo dire “su misura” e cioè con limiti e condizioni che dovranno essere note e chiare al concessionario o aspirante concessionario che dovrà sottoscriverle, e la tariffa di concessione ne dovrà tener conto.
Il limite che tali loculi piccoli determinano è il seppellimento di persone più alte della media attuale e l’impossibilità di ospitare cassette resti ossei assieme al feretro (invece urne cinerarie risulteranno introducibili).
Si consiglia che il Sindaco provveda con Ordinanza, sentita l’ASL (acquisendo un parere su una circostanziata relazione tecnica), di autorizzare l’uso di tali loculi in riassegnazione, con le limitazioni suddette, alla luce del fatto che la norma regionale è di fatto cogente solo per le nuove costruzioni (la norma recita “… che sia costruita …”), e che il mancato utilizzo di tali loculi determinerebbe una condizione di carenza di posti salma e di inadeguata gestione del patrimonio pubblico esistente con costi di manutenzione comunque da sostenere e relativo danno patrimoniale.
Ricordando che più urne cinerarie e cassette resti ossei possono essere collocate nello stesso avello (anche assieme a una singola bara), fuori dai casi sopra illustrati esiste sempre la possibilità di progettarne il loro impiego ad esempio come loculi / tombe di famiglia per ceneri e/o resti ossei.
La Redazione
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