Subentro con rinuncia
Nel cimitero del paese ove risiedo esiste una cappella di famiglia la cui concessione è ancora a nome di mio nonno deceduto nel 1986. Mio nonno aveva 3 figli: mio padre (deceduto) mia zia (deceduta) ed un’altra mia zia oggi ottantasettenne, che vive ad oltre 300 Km e non è interessata all’intestazione della concessione. In comune mi dicono che dovrei acquisire una sua dichiarazione di rinuncia al suo diritto di concessione ed attribuire la concessione a mio nome (ultimo discendente della famiglia rimasto). Potreste darmi indicazioni più precise?
Privato
Con l’operazione di subentro, ovvero il cambio di intestazione della concessione, gli eredi patrimoniali del fondatore subentrano allo stesso come:
a) responsabili della manutenzione della tomba, del suo decoro e di mantenerla non pericolosa per la pubblica incolumità e per l’igiene pubblica (odori o percolazioni)
b) responsabili del rispetto dei patti contrattuali previsti dalla concessione, fra cui il passaggio della proprietà della tomba al Comune al termine della concessione.
Questa operazione nulla ha a che vedere con il diritto di sepoltura che rimane quello stabilito nella concessione, ovvero tutti i familiari del fondatore.
Nel caso specifico la proprietà spetta per un terzo alla figlia superstite del fondatore (il nonno) e per un terzo ciascuno ai figli degli altri due figli defunti del fondatore. In caso di morte anche di questi, ai loro eredi.
Se uno rinuncia all’eredità deve rinunciare anche ai diritti strettamente collegati, ovvero oltre a rinunciare ai doveri di manutenzione per millesimi di proprietà, deve rinunciare anche al diritto di sepoltura per sé e propri discendenti con un atto pubblico, da comunicare sia agli altri eredi, che al Comune che, essendo responsabile della custodia cimiteriale, deve vigilare che nella tomba non vengano sepolti il rinunciatario e i suoi discendenti.
Quindi se la zia vuole rinunciare ai suoi diritti/doveri si acquisisce l’atto di rinuncia nei termini sopra descritti e la voltura (ovvero il cambio degli intestatari della concessione di costruzione del manufatto, non degli aventi diritto di sepoltura) avverrà con la firma di tutti i figli dei fratelli deceduti che hanno pari diritti, e a questo punto diventano proprietari al 50% fra i due gruppi di figli dei figli defunti del fondatore.
L’estinzione di un ramo della famiglia senza eredi estingue la titolarietà per quel ramo.
Quanto a chi ha diritto di farsi seppellire nella tomba, questo spetta ai familiari del fondatore del sepolcro (il nonno) con l’esclusione del rinunciatario (zia) e dei suoi discendenti diretti.
Il diritto si applica per premorienza, ovvero chi prima muore fra tutti gli aventi diritto prima viene sepolto fino a completamento dei posti salma.
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