Subentro nelle concessioni perpetue
Vorrei avere maggiori informazioni sulla questione rinnovo concessione loculi cimiteriali. Esistono ancora dei contratti, redatti negli anni 40, dove in molti casi, la concessione del loculo era in perpetuo. Come comportarsi nel caso in cui il concessionario muore? Essendo una concessione in perpetuo può essere semplicemente rinnovato il nome del concessionario? Magari mediante una semplice integrazione del contratto. E’ possibile? Mentre in molti casi si trova il termine di 99 anni. Esistono dei riferimenti normativi in merito?
Comune di Tivoli (RM)
Tutti i contratti venivano depositati fino a qualche anno fa alla Conservatoria dei registri immobiliari; si possono recuperare qui.
Il Comune è obbligato a conservare tutti gli atti, e qualora dichiarasse che non sono accessibili, deve dichiarare quale calamità naturale o evento bellico ha causato la perdita della documentazione. Anche qui si possono recuperare gli atti. Si deve fare una richiesta di accesso agli atti che sono pubblici e devono essere messi a disposizione a richiesta.
D’altro canto gli interessati devono dimostrare di essere gli eredi immobiliari del fondatore del sepolcro, altrimenti non hanno titolo per appropriarsi del manufatto. Quanto al diritto di esservi sepolti, spetta prima di tutto ai discendenti del fondatore (presumibilmente l’intestatario della tomba dopo la “vendita” del 1910) e solo dopo l’estinzione della famiglia a eredi patrimoniali non discendenti. Per i diritti relativi ad un sepolcro di famiglia si vedano i quesiti che appaiono cliccando “diritti” sul bottone “Cerca in Forum” in home page in alto a destra.
Nel caso non potessero dimostrarlo, e non ci fossero discendenti, il Comune può espletare la procedura per dichiarare la famiglia estinta, appropriarsi della tomba e riassegnarla mettendola all’asta al migliore offerente.
Casi possibili:
A) non si recupera la concessione e gli eredi non possono dimostrare di esserlo: la tomba torna nella disponibilità del Comune.
B) non si recupera la concessione e gli eredi possono dimostrare di esserlo; rimane la concessione originaria perpetua per applicazione dell’istituto dell’immemoriale, ovvero il fatto di aver occupato per lungo periodo l’oggetto, e niente è dovuto al Comune salvo importi legati alla ristrutturazione, ma non si possono estumulare le salme giacenti (vietato per le concessioni perpetue), ovvero, per poterle estumulare, la concessione deve passare prima a max. 99 anni (dal 1976 non sono ammesse durate superiori) con oneri derivanti dal regolamento/tariffario del Comune previsto in questi casi.
C) si recupera la concessione e gli eredi non possono dimostrare di esserlo; si ricade nel caso A)
D) si recupera la concessione (presumibilmente perpetua) e gli eredi possono dimostrare di esserlo; si ricade nel caso B) e rimangono le condizioni previste nella concessione, salvo che se è perpetua non si possono estumulare le salme giacenti, ovvero per estumularle bisogna rifare la concessione a tempo determinato; costi come B). Se è a tempo determinato è scaduta e va restituita al Comune.
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LikeDislikeIn occasione di lavori di restauro nella tomba di famiglia risalente ai primi del ‘900, ci siamo accorti che eravamo sprovvisti del titolo di concessione. Facendo una piccola ricerca siamo risaliti al nome del concessionario, deceduto 45 anni fa. Purtroppo anche all’ufficio anagrafe del Comune non risulta la nostra concessione, ma un registro di una vendita intra familiare risalente intorno al 1910. Dopo varie sollecitudini il comune avrebbe optato per una “concessione di un manufatto già dato in concessione” (al pronipote del concessionario). Sembrerebbe che la concessione che il Comune vorrà emettere non sarà perpetua ma a tempo determinato e comunque ad oggi non sanno quantificare la cifra da chiederci. Trovo tutto questo ingiusto. Il comune si sta comportando correttamente? Grazie per la disponibilità e la risposta.
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LikeDislikeIl concessionario e’ il fondatore del sepolcro; hanno diritto di sepoltura i suoi famigliari, non quelli degli eredi patrimoniali, che in genere possono anche coincidere con i familiari del fondatore. La concessione rimane sempre quella originaria, e il titolare è il fondatore; si eredita il manufatto, non la concessione e tanto meno lo jus sepulchri.
Da chiarire sempre chi siano i familiari, che dovrebbero essere specificati nel regolamento di polizia mortuaria, ma se non lo fossero, come spesso accade, si fa riferimento alla giurisprudenza, che ha prodotto sentenze di tutti i tipi, con generalmente la identificazione dei familiari con ascendenti/discendenti diretti (e relativi coniugi/conviventi, ma non sempre), talvolta compresi i fratelli/sorelle del fondatore (ma generalmente esclusi i relativi coniugi).
Gli eredi patrimoniali subentrano nei rapporti con il Comune come responsabili della manutenzione dell’immobile, ma non decidono chi puo’ esservi sepolto, rimanendo valide le disposizioni della concessione originaria. Assumono la veste di “aventi titolo”.
Se il fondatore e’ il padre, morta la madre, subentrano tutti i figli a pari doveri di manutenzione come eredi, e a pari diritti di sepoltura come familiari del fondatore; i loro figli hanno diritto di sepoltura come discendenti del fondatore e cosi’ via. Ovviamente nessuno degli eredi puo’ arrogarsi il diritto di escludere gli altri eredi. In genere il Comune richiede che gli aventi titolo deleghino uno di loro a rappresentarli nei rapporti con il Comune, il che è importante sia per questioni di manutenzione che in caso di richiesta di rinnovo della concessione.
Nessuno degli eredi/aventi titolo puo’ esimersi dai doveri di manutenzione o dal diritto di sepoltura se non con atto notarile in cui assieme all’eredita’ (quota parte tomba) rinuncia anche al diritto di sepoltura per se’ e propri discendenti a favore degli altri eredi in forma indistinta, ovvero non puo’ passare la sua quota a un singolo altro erede.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria/straordinaria della tomba, ci si comporta come se fosse un condominio fra gli aventi titolo.
Per quanto riguarda l’occupazione dei posti salma disponibili, si conferma che la sepoltura (tumulazione) avviene per premorienza fra tutti gli aventi diritto (es,: tutti i discendenti del fondatore). Non esistono posti salma riservati se non nel caso dei benemeriti.
Per quanto riguarda la movimentazione/cremazione di spoglie mortali, decidono i parenti più’ vicini affettivamente al defunto interessato, all’unanimita’ o a maggioranza se questo e’ previsto dal regolamento di polizia mortuaria.
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LikeDislikemi pare di capire che non è permesso ad un erede del fondatore di subentrare alla concessione, escludendo volontariamente gli altri coeredi. Non leggo, inoltre, dell’esistenza di una prescrizione oltre la quale un erede possa richiedere ed ottenere il subentro esclusivo sulla concessione. Quindi posso dedurre che non esiste una prescrizione in questa dottrina?
Infine ho letto anche che, in relazione allo jus sepulchri, si ritengono “famigliari il coniuge/convivente more uxorio del fondatore e i discendenti/ascendenti diretti dello stesso e coniugi”, onde per cui fino a capienza dei loculi disponibili, gli eredi/faMmigliari possono occuparli in ordine cronologico di morte, senza che uno degli eredi viventi possa cercare di “vantarne” l’uso esclusivo. Ho compreso bene questo ultimo passaggio?
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LikeDislikeSalve, sulla base di quanto leggo nell’articolo “Subentro nelle concessioni perpetue”, mi pare di capire che non è permesso ad un erede del fondatore di subentrare alla concessione, escludendo volontariamente gli altri coeredi. Non leggo, inoltre, dell’esistenza di una prescrizione oltre la quale un erede possa richiedere ed ottenere il subentro esclusivo sulla concessione. Quindi posso dedurre che non esiste una prescrizione in questa dottrina?
Infine ho letto anche che, in relazione allo jus sepulchri, si ritengono “famigliari il coniuge/convivente more uxorio del fondatore e i discendenti/ascendenti diretti dello stesso e coniugi”, onde per cui fino a capienza dei loculi disponibili, gli eredi/famigliari possono occuparli in ordine cronologico di morte, senza che uno degli eredi viventi possa cercare di “vantarne” l’uso esclusivo. Ho compreso bene questo ultimo passaggio?
Grazie
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Prima di procedere bisogna chiarire che su un sepolcro si sovrappongono fondamentalmente 2 “istituti giuridici” (ce ne sono anche altri minori):
1) il diritto di sepoltura, lo “jus sepulchri”, ovvero il diritto di poter essere sepolto nel sepolcro
2.A) il diritto di occupare temporaneamente o perpetuamente un loculo, ossario o cinerario costruito dal Comune e concesso dal Comune in uso ove poter seppellire le persone che ne hanno diritto
2.B) il diritto di costruire e possedere temporaneamente o perpetuamente un immobile – tomba su terreno demaniale ove poter seppellire le persone che ne hanno diritto
Le due cose sono assolutamente separate: il proprietario/concessionario dell’immobile non può impedire agli aventi diritto di farsi seppellire e, di per sé, gli aventi diritto non hanno obblighi di gestione-manutenzione dell’immobile.
Esaminiamoli.
1) Jus sepulchri
Il fondatore fonda il sepolcro “sibi familiaque suae” ovvero per se e per la sua famiglia. Se non diversamente stabilito nell’atto di concessione o nel regolamento di PM comunale, hanno diritto di farsi seppellire tutti i famigliari del fondatore. Poiché la condizione di famigliare non è definita legalmente, fa testo la giurisprudenza, che generalmente ritiene famigliari il coniuge/convivente more uxorio del fondatore e i discendenti/ascendenti diretti dello stesso e coniugi; qualche volta si allarga ai fratelli/sorelle del fondatore. C’è anche il caso dei benefattori sul quale si soprassiede. Il fondatore all’atto della concessione può anche stabilire nominativamente chi ha diritto alla sepoltura.
Il diritto di sepoltura è personale e non può essere ereditato.
Sarebbe opportuno che tutto questo venisse stabilito dal regolamento e che comunque venisse specificato nell’atto di concessione.
Le sepolture avvengono per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto (es.: tutti i discendenti/coniugi del fondatore del sepolcro, ovvero di chi ha firmato l’atto di concessione) fino a capienza oppure fino al numero massimo stabilito nella concessione. Le modalità di utilizzo non riguardano solo le tombe di famiglia, ma anche i loculi, stante la possibilità di utilizzare un loculo per sepolture plurime, ad esempio cremando la salma giacente ed introducendo un nuovo feretro assieme all’urna cineraria del defunto precedente, o inserendo nello stesso loculo quante cassette resti ossei o urne cinerarie fino a capienza, purché nello stesso loculo non vi sia che un feretro. Anche qui necessaria una disposizione nel regolamento.
2) Diritto di costruzione su suolo demaniale o occupazione di immobile pubblico su suolo demaniale
A prescindere dalla durata, il diritto di costruzione può essere ereditato assieme al manufatto, se costruito dal fondatore; nulla cambia per quanto riguarda lo jus sepulchri, che è altra cosa.
In questo caso si tratta di un cambio di intestazione sul contratto, una voltura, ovvero un subentro, non un rinnovo; la concessione rimane quella originaria. In pratica serve al Comune solo per sapere chi è responsabile della manutenzione del manufatto, in quanto rispetto allo jus sepulchri nulla cambia anche se muore il fondatore o successivi discendenti; chi aveva diritto secondo quanto stabilito dal fondatore mantiene il suo diritto indipendentemente dalla proprietà (perpetua o temporanea) del manufatto.
Poiché un erede non discendente non può farsi seppellire se non dopo l’estinzione della famiglia, in questo caso si arriva al paradosso che chi eredita, ma non è discendente, eredita solo l’onere della manutenzione senza poter riutilizzare la tomba finché sia vivo anche un solo discendente, e poiché per spostare un resto ci deve essere l’assenso del parente più prossimo, nel caso di estinzione della famiglia può utilizzare solo i loculi liberi, non potendo svuotare quelli occupati, e nel caso di un loculo, non lo potrà mai usare.
Come comportarsi
Prima di tutto bisogna vedere cosa dice l’atto di concessione, e soprattutto chi ha diritto di farcisi seppellire; se non c’è scritto niente vale il “sibi familiaque suae”.
Qualsiasi violazione delle clausole contrattuali stabilite nella concessione rende nulla la stessa con ritorno del sepolcro nella disponibilità del Comune.
Bisogna verificare a che titolo il subentrante chiede il subentro e se è stato autorizzato da eventuali altri aventi titolo equivalenti (es.: figlio che deve essere autorizzato da tutti gli altri fratelli) o ha una eredità.
Bisogna che il Regolamento sia chiaro nello stabilire sia chi si intende per famigliare, che i casi di nullità della concessione, nonché le modalità di subentro; ad esempio imponendo che chi subentra si notifichi entro un certo periodo dalla morte del titolare pena la decadenza della concessione (es.: la tomba dopo viene dichiarata abbandonata); bisogna definire una procedura che metta al riparo da ricorsi.
Durata delle concessioni.
D.P.R. n. 803/1975 art. 93: Testo: Le concessioni previste dell’art. 91, rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
Le concessioni perpetue rilasciate prima del 1976 mantengono la loro validità.
Come comportarsi:
se si desidera eliminare quante più concessioni perpetue possibili, si cominci ad esaminare se il concessionario ha rispettato tutte le clausole della concessione, ad esempio:
1) sono tutti aventi diritto quelli sepolti? la presenza di estranei (non benefattori) fa decadere la concessione
2) la tomba di famiglia è abbandonata? è in stato di manutenzione precaria? si può attivare la procedura per tomba abbandonata
3) il sepolcro non è a norma? non è possibile introdurre altre salme se non lo si mette a norma
4) vogliono introdurre più salme rispetto a quanto previsto nella concessione? si, purchè si trasformi la perpetua in 99ennale.
5) Se al tempo le cremazioni non erano permesse, o l’introduzione di ceneri non era prevista nel contratto originari, si ridiscute la concessione,
e si possono trovare anche altre condizioni.
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