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Tomba di famiglia ereditata: che si fa?
Una signora si è presentata davanti a me asserendo che a seguito Testamento lei e due suoi fratelli sono diventati proprietari della cappella di famiglia.
Le ho spiegato che le concessioni cimiteriali non sono proprietà immobiliari…. La signora aveva pensato di vendersela.
Il Notaio ha detto alla signora che lei è davvero la proprietaria con i suoi due fratelli citati in testamento e può disporre della cappella come desidera.
Come possono comportarsi?
Comune di Olgiate Comasco (CO)
La concessione cimiteriale è un contratto fatto dal concessionario/fondatore del sepolcro con il Comune in cui il Comune concede la costruzione di una tomba di famiglia su terreno cimiteriale in cui possono essere sepolti i familiari del concessionario.
L’oggetto tomba viene costruito a cura e spese del concessionario, che si impegna a donarlo al Comune al termine del periodo di concessione (salvo rinnovo), a meno che non si tratti di concessione perpetua.
Con la concessione il concessionario ha l’obbligo di mantenere in buono stato manutentivo e decoro la tomba (art. 63 DPR 285/90), ed è responsabile di evitare pericoli alla pubblica incolumità.
Con la morte del fondatore non cambiano i termini della concessione, ed in particolare chi ha diritto di farsi seppellire nella tomba, ovvero i familiari dl fondatore, non quelli dei successivi proprietari (salvo estinzione famiglia fondatore), mentre la proprietà del manufatto può essere ereditata.
Ma chi eredita fa un ben magro affare, perché eredita solo i doveri di manutenzione, decoro e responsabilità, mentre come erede non può farsi seppellire nella tomba finché la famiglia del fondatore non sia estinta, e solo nei loculi liberi, in quanto per movimentare i resti mortali occorre l’assenso dei familiari, non più esistenti nel caso di famiglia estinta. Può farsi seppellire se è anche familiare del fondatore, con il problema che se per caso oltre lui vi sono altri familiari superstiti, gli altri possono farsi seppellire come lui, ma non pagano le spese di manutenzione straordinaria.
La sepoltura nella tomba avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto; non esistono loculi riservati salvo che nel caso dei benemeriti, persone estranee alla famiglia, indicate come tali dal fondatore nella concessione, che hanno diritto ad un posto salma riservato.
Quanto alla possibilità di vendere la tomba, non se ne parla neppure, perché vietata dall’art. 92 c.4 del DPR 285/90: “Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.”
Il che significa che qualsiasi tentativo di vendita (o donazione: per giurisprudenza si sospetta un escamotage in questo caso) fa decadere la concessione con immediato passaggio al Comune della proprietà della tomba. Il concessionario (che subentra al fondatore solo in veste di responsabile del mantenimento dei patti contrattuali) può solo retrocedere la tomba al Comune che a seconda di quanto prevede il regolamento, può riconoscergli un qualche rimborso. Oppure può abbandonare la tomba, nel qual caso nulla gli è dovuto.
Quanto a chi è il proprietario in questo caso specifico, dal testamento si evince che sono 3 i proprietari/eredi, per cui ogni decisione sull’oggetto tomba va presa con le stesse modalità in uso nei condomini, fra cui la divisione delle spese per millesimi, con gli eredi in veste di proprietari e i sepolti equiparabili a “inquilini”. C’è gente che in caso di conflitto ha nominato un “amministratore di condominio” per la gestione.
In genere il Comune chiede che uno degli eredi venga designato come interfaccia unica nei confronti del Comune, e questo ruolo viene assunto da questi.
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