Concessione di Tomba di famiglia; decadenza, proroga/rinnovo, revoca
Sono stata contattata dal comune di origine di mia nonna in merito all’esumazione/estumulazione della tomba dei miei trisnonni e bisnonni,
ho risposto di non spostarli assolutamente in quanto mia mamma non è d’accordo e la tomba non è trascurata, in base a una legge del 1975 (che non trovo) il posto eterno non esiste più, ho richiesto di fare un altro contratto di proroga, il primo sepolto risale al 1913 a seguire 1935 – 1947 e l’ultimo nel 1953,
Come mi devo comportare fare un nuovo contratto e se si quanto potrebbe costare?
Privato
Caso di concessione perpetua.
___Decadenza
l’unica condizione che il Comune potrebbe contestare è la mancanza di manutenzione e quindi “sepolcro trascurato” ai sensi dell’art. 63 del vigente DPR 285/199 “Regolamento di polizia mortuaria” (nazionale), ovvero “abbandono per incuria”.
Il Comune per ricorrere a tale condizione deve rappresentare oggettivamente l’incuria esistente e chiedere di dare pristino alla situazione di indecorosità o, se fosse, anche di pericolo, intimando tempi entro cui il concessionario o l’odierno avente titolo (sua madre), dovrà provvedere a ripristinare le condizioni di decorosità e/o staticità della tomba. Con questa comunicazione il Comune deve specificare che l’assenza di tempestivi interventi determineranno le condizioni per istituire la procedura di “decadenza” della concessione.
Se l’attuale avente titolo (sua madre) riuscirà a dare la sistemazione evidenziata in tempi adeguati nulla può essere attivato di diritto da parte del Comune.
Di certo il Comune non può imporre la decadenza di sepolcro o la retrocessione di concessione senza elementi oggettivi di incuria o pubblica incolumità nel caso di sepolture con concessione di natura perpetua: evidenziamo che non avrebbe titolo nemmeno se adducesse ad una carenza di posti salma, in quanto l’obbligo per il Comune non è quello di costruire loculi ma di avere terra sufficiente per seppellire i defunti, i loculi sono costruzioni in più oltre la superficie necessaria per i seppellimenti in terra del tutto eventuali cioè non obbligatori per legge, dunque non possono essere un elemento per motivare la decadenza in questa fattispecie.
Infine in questo caso illustrato evidenziamo che il sepolcro perpetuo non necessita di richiesta di proroga in quanto è efficace fino ad estinzione della famiglia del concessionario.
Caso di concessione a tempo determinato.
___Decadenza
Valgono le stesse condizioni delle concessioni perpetue.
___Proroga o rinnovo
Se la concessione (del sepolcro) fosse invece a tempo determinato ad esempio con durata di 99 anni, allora la concessione risulterebbe scaduta, difatti se la concessione fosse stata rilasciata nel 1913 in coincidenza della prima sepoltura (o qualche anno prima) i 99 anni di durata sarebbero scaduti almeno già dal 2012. Il Comune con un po’ di ritardo provvede oggi a comunicare la scadenza ma dovrebbe anche avervi comunicato le condizioni per la eventuale proroga (o rinnovo) della concessione.
Se la comunicazione ricevuta non comunica nulla di ciò, si apre comunque la possibilità di richiedere la proroga (da parte sua se risultasse scaduta la concessione o dovesse scadere a breve) che potrà avere durata, in alternativa:
– secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale vigente (se esiste),
– secondo quanto era stato eventualmente previsto già in concessione (all’epoca sottoscritta).
Se il Comune non fosse dotato di un Regolamento comunale di polizia mortuaria o nulla dicesse in merito, è diritto da parte del concessionario poter richiedere la proroga della concessione.
La proroga, ovviamente prevede il versamento di una tariffa al Comune con una tempistica che potrà anch’essa essere concordata. La durata della proroga potrà essere di almeno 30 anni o potreste comunque richiedere che sia limitata a questo periodo.
Il costo sarà quello della tariffa di concessione per un manufatto simile a quello di cui Sua Madre ne è l’attuale avente titolo, presumibilmente il valore di concessione di un loculo, moltiplicato per i posti salma esistenti e considerata sia il pregio/vetustà della costruzione che la durata di proroga richiesta.
___Revoca
Il DPR 21/10/1975 n. 803 (art. 93 comma 1) entrato in vigore il 26/01/1976 (G.U. n. 22 supplemento ordinario) non permette più di concedere concessioni perpetue ma al massimo di 99 anni.
Il Comune può incamerare (istituto della revoca) le tombe di famiglia di durata a tempo determinato (99 anni o anche più di 99 come nel caso di proroghe) anche se rilasciate prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, solo se vi sono due condizioni:
“nessuna sepoltura da 50 anni nella tomba e la necessità di posti salma indifferibile che non possano trovare capienza nel cimitero” (comma 2 dell’art. 92 del DPR 285/1990). Devono esistere entrambe le condizioni.