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Traslazione da tomba a loculo
E’ assente il dipendente che se ne occupa e lo sarà per un po’.
Una signora chiede la traslazione della salma della madre, morta da 4 anni, da una tomba comunale al loculo concesso alla richiedente. Il Comune è privo di regolamento.
1) Spetta alla richiedente il diritto di chiedere tale traslazione ?
2) Va evaso positivamente?
3) Va acquisita la firma anche degli altri discendenti della defunta?
4) Vi è necessità di acquisire autorizzazioni sanitarie?
Richiedente non identificabile
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Premesso che riteniamo, dalla succinta illustrazione che la defunta sia stata ospitata o tumulata in una Tomba di famiglia di parenti (altrimenti non si sarebbe potuta e dovuta fare la sepoltura), appare evidente che il familiare titolato a decidere sulla defunta sia la suddetta “richiedente”.
La “richiedente” pertanto ha potuto chiedere (oggi) la concessione di un loculo; ipotizziamo “oggi” in quanto, presumibilmente, a suo tempo (del decesso), forse non vi era disponibilità.
Il Regolamento nazionale di Polizia mortuaria all’art. 88 disciplina quanto Vi viene richiesto.
Si evidenzia quindi di utilizzare nel presente caso, come avete peraltro fatto, la dizione di “traslazione” e non estumulazione, in quanto è mero trasferimento della cassa in altra sepoltura senza dover manomettere l’assetto del feretro stesso, ad esempio rimuovendone i coperchi, in quanto sarà nuovamente avviato a tumulazione nella nuova sede. Tutt’al più se il cofano accusa cedimenti o stress meccanico si praticherà il cosidetto “rifascio”, cioè la deposizione della bara in un cassone, esterno, di zinco.
Pertanto:
1) Si spetta al “richiedente” e solo lui ne ha diritto, di richiedere la “traslazione”.
2) Si va evaso positivamente.
3) E’ sufficiente la firma di tutti i familiari diretti parigrado (uno, due o più).
4) Rispondiamo (e richiamiamo il testo di Bruschi – Panetta, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Ed. SEPEL Minerbio (BO), 1991) che sia l’art. 83 (esumazione straordinaria) che l’art. 88 del DPR 285/90 richiedono la presenza del coordinatore sanitario quando si debba procedere ad esumazioni e ad estumulazioni straordinarie; essa non è richiesta per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie. Si fa notare che l’art. 88, assegna al “coordinatore sanitario” un duplice compito:
1) constatare la perfetta tenuta del feretro;
2) dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Quindi “a giudizio della dottrina” (e qui richiamiamo il testo sopra indicato), l’art. 83 si riferirebbe al trasporto in altre sepolture o crematori del medesimo cimitero, invece l’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue: il Coordinatore sanitario può delegare la propria presenza al responsabile dell’ufficio cimiteriale comunale, accompagnando l’atto con dettagliate istruzioni di profilassi in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede “la dottrina” propende per l’inammissibilità della delega.
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