Traslazione resti ossei da cappella gentilizia in ossario comune
L’Ufficio di Polizia Mortuaria ha ricevuto richiesta, da parte di un cittadino, volto alla traslazione di resti mortali collocati in Gentilizia Privata e da traslare nell’ossario comune.
Tale richiesta è stata formulata dallo stesso cittadino esibendo un atto testamentario della concessionaria della Gentilizia che lasciava in eredità ad un consanguineo la concessione del monumento funebre.
Il cittadino ha formulato tale richiesta dichiarando che ha urgente necessità di liberare i posti attualmente occupati dai resti mortali oggetto di traslazione per allocare altri resti di suoi famigliari ed affini.
Si chiede di conoscere:
1) se tale richiesta può ritenersi legittima ed in linea con le attuali leggi e regolamenti di Polizia Mortuaria nazionale e regionale;
2) se il cittadino che ha esibito il lascito testamentario di tale concessione abbia il diritto di disporre lo spostamento dei resti mortali ed, eventualmente, la collocazione di altre salme e resti mortali nel monumento funebre avuto in eredità;
3) se il Comune è obbligato alla esecuzione di tale operazione, ovvero se è nelle condizioni di negare la traslazione nell’ossario comune in quanto nello stesso, a parere dell’Ufficio, possono essere accolti solo le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 85 del DPR 285/1990 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
Comune di Grottaglie (TA)
Risposta 1)
In mancanza di un regolamento di polizia mortuaria comunale (per legge regionale avrebbe dovuto essere approvato entro il 14 settembre 2015), valgono le normative regionali, nazionali e il Codice Civile.
Premesso che:
– non vale l’eredità, che riguarda l’aspetto patrimoniale, ma vale lo jus sepulchri,
– ha titolo a chiedere lo spostamento il parente più prossimo (da C.C. art. 74 e seg.) o l’affine e non gli altri,
– se vi sono pari gradi di parentela, esempio fratelli, per lo spostamento dei resti devono essere tutti d’accordo,
se il richiedente:
– è collaterale oltre il sesto grado rispetto ai resti che vuole movimentare, non può far movimentare i resti e neppure aprire i singoli sepolcri, erede o non erede
– è discendente o affine diretto (moglie, figlio, nipote, pronipote…) del defunto i cui resti si dovrebbero spostare, può chiedere lo spostamento
– sta fra il sesto grado di parentela e i discendenti diretti non può far movimentare i resti, erede o non erede.
Per il grado di parentela vedi “Gradi di parentela e di affinità”.
Risposta 2)
Si richiama la risposta 1) per lo spostamento.
Per l’inserimento di nuovi feretri o di resti:
– Se è discendente o affine diretto (moglie, figlio, nipote, pronipote…) del defunto nel sepolcro può chiedere lo spostamento e riutilizzare il loculo per nuovo feretro, oppure introdurre cassette resti ossei o urne cinerarie a capienza
– Se è collaterale oltre il sesto grado, con l’autorizzazione dell’avente titolo, può collocare all’interno della tomba dei cinerari/ossari in cui poter introdurre dei resti. Il che presuppone l’adeguamento della concessione secondo tariffario e l’autorizzazione dell’ASL per i tipi di cinerari introdotti.
– Se è entro il sesto grado di parentela ma è un collaterale, ed esistono discendenti diretti, non può far nulla tranne la cura e manutenzione della tomba. Se non esistono discendenti diretti ha diritto di movimentare ed estumulare solo resti o cadaveri di parenti diretti. Questo caso si classifica parentela indiretta e comprende i cosiddetti fratelli, zii, cugini eccc…
Risposta 3)
Il comune prima di tutto deve accertare se il richiedente è legittimato a fare la richiesta, verificando l’autodichiarazione che lui sia il parente più prossimo, agisca per conto e con l’accordo di pari grado di parentela ecc…
Se il richiedente ha diritto di chiedere lo spostamento, il comune deve farlo, salvo farsi pagare il costo di tutte le operazioni necessarie: aperture e chiusure loculi, esumazione, cassettine resti ossei ecc… a tariffa. In caso contrario si configura il danno erariale.
Inoltre verifica la concessione, per cui ogni posto salma o resto in più rispetto alla concessione originaria va ad adeguare l’importo della concessione medesima, secondo tariffa.
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