Chi è il fondatore di una tomba di famiglia?
Mio padre e mio zio (deceduto) hanno fatto domanda per una concessione di una tomba di famiglia nel 2015. Ad oggi sono venuta a sapere che il Comune ha registrato come concessionario solo mio zio e non mio padre, nonostante abbia partecipato alle spese a metà con mio zio e pagato regolarmente l’imposta da bollo per la registrazione. Non dovrebbe figurare anche mio padre come concessionario al 50% dello stesso manufatto? Nel caso in cui figurasse un solo concessionario, potremmo avere indietro la somma spesa per la realizzazione del manufatto, non venendo di fatto riconosciuti dal comune e non avendo tumulato nessuno dalla nostra parte?
Privato
Il fondatore del sepolcro è chi ha firmato la concessione.
Chi abbia contribuito alla spesa riguarda i rapporti fra i privati, non quelli con il Comune Concessionario, e non ha alcun valore rispetto al diritto di sepoltura nella tomba.
Questo a meno che il fondatore non riconosca che le persone che hanno contribuito all’acquisto non le consideri benefattori (solo loro, non i loro familiari) e queste possono essere sepolte nella tomba, anzi vi hanno, uniche fra tutti gli aventi diritto, un posto prenotato, mentre per tutti i familiari si va per premorienza ovvero chi prima muore prima viene sepolto fino a capienza fra tutti gli aventi diritto.
Ma questa ultima opzione (benefattori) con il fondatore morto non si può più fare.
Nella tomba di famiglia possono essere sepolti i familiari del fondatore; chi siano questi familiari è stabilito nel regolamento di polizia mortuaria del Comune; potrebbe essere che abbiate, almeno in parte, diritto di sepoltura.
Nel caso in cui non fossero specificati, si va per giurisprudenza (1): discendenti del fondatore e coniugi/conviventi.
Potete cercare un accordo fra privati per la restituzione del vostro contributo, se non vi interessa essere sepolti nella tomba, salvo redigere un atto pubblico (firma autenticata) in cui rinunciate al diritto di sepoltura per voi e discendenti nel caso lo aveste.
(1) La Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, Presidente Triola, Relatore Falschi, ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, (…) “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi. (…).
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