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Eredità di loculi occupati da non parenti
La questione riguarda dei loculi che ho ereditato da mio zio. Quest’ultimo aveva acquistato due loculi; dopo la morte, non avendo figli e vedovo, questi sono stati da me ereditati. Al momento però, sono occupati dalle salme di alcune zie della defunta moglie di mio zio. Posso richiedere lo spostamento delle salme in altro loculo o ossario per poter usufruire dei due loculi? E se si a chi và fatta la richiesta?
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La prima cosa da chiarire è in che caso siamo:
A) I loculi sono stati costruiti dal Comune e concessi in uso per un certo periodo (in genere 30 – 40 anni) scopo sepoltura (es.: nei colombari)
B) I loculi sono stati costruiti dal fondatore su concessione su terreno demaniale (cimitero), oppure sono stati acquistati come tomba di famiglia costruita dal Comune e in entrambi i casi concessi in proprietà ed uso temporaneo (in genere 99 anni).
1) nel caso A) lei non ha ereditato niente; la concessione non si eredita ma rimane in tutti i casi (compreso il caso B)) quella firmata dal fondatore; morto il fondatore si subentra, ma il subentrante ha solo l’obbligo di rispettare la convenzione e di essere referente per i rapporti fra le parti.
Con la convenzione il fondatore ha “preso in affitto” due loculi per seppellirci le zie della moglie, per un periodo determinato (es.: 30 anni) al termine del quale o si rinnova la concessione o i loculi si svuotano e rientrano nella disponibilità del Comune.
2) Per la movimentazione delle spoglie mortali ci deve essere l’assenso della persona affettivamente più vicina al defunto, in primis il coniuge/convivente, e a seguire i parenti di grado più prossimo (figli/genitori), per cui lei non ha voce in capitolo.
Solo il Comune può intervenire d’ufficio in caso di scadenza, abbandono, retrocessione ecc…
3) Nel caso B) lei ha ereditato il fabbricato formato dai 2 loculi, la concessione rimane quella originaria, e vale anche qui il punto 2), per cui lei ha ereditato un immobile di cui è responsabile del decoro, della manutenzione e di evitare pericoli alla pubblica incolumità, senza poterlo utilizzare.
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