Subentro
premetto che siamo i gestori del cimitero di Guidonia Montecelio e che il regolamento in nostro possesso è quello redatto e registrato dal comune stesso quando era gestore anno 2002,che allego in copia.
Vorremmo dei chiarimenti in merito all’interpretazione di alcuni articoli specifici, precisamente il n. 73 Divisioni e Subentri, collegato al n.67. Uso delle sepolture private.
Riscontriamo difficoltà, nella gestione dei subentri, in quanto l’amministrazione comunale non ha mai avuto un modo chiaro e lineare nel procedere, ci troviamo ad evincere da questi articoli due strade percorribili:
1) la sola variazione dell’intestazione di concessione per la mera gestione burocratica della Tomba familiare.
2)Lascia intendere che il subentrante possa a tutti gli effetti avere titolarità quale concessionario, ampliando di conseguenza lo ius sepulcri ad un altro ramo della famiglia in capo al nuovo intestatario.
Vorremmo sapere visto i tanti pareri discordanti, quale sia la strada più corretta e legalmente percorribile da poter proporre al nostro Dirigente cimiteriale
Edith Novo
Il subentro non è una norma di legge, ma è una procedura che un Comune inserisce nel Regolamento per una più razionale gestione del Catasto e dell’Anagrafe cimiteriale.
Serve per:
– individuare chi è il responsabile della manutenzione del sepolcro (come erede per le tombe di famiglia o discendente per i manufatti costruiti dal Comune, come loculi od ossari)
– individuare chi è l’interfaccia del Comune fra tutti i familiari/eredi
E’ anche una occasione per fare il punto sulla situazione della sepoltura, specie per le tombe più vecchie.
Se attualmente la norma è presente nel regolamento, ci si deve adeguare, indipendentemente dal passato, in quanto si riferisce a situazioni contingenti, ovvero se anche si parlasse di una tomba di 100 anni fa, se succede oggi di dover subentrare, si devi rispettare la procedura prevista.
Bisogna riflettere che la gestione cimiteriale, in caso di richiesta di sepoltura, per l’intreccio dei diritti su un sepolcro, deve accertarsi:
1) chi è autorizzato a decidere sulla collocazione del defunto?
2) il defunto ha titolo per essere sepolto nel sepolcro richiesto?
3) il concessionario per i sepolcri costruiti dal Comune o l’erede per le tombe private ha qualche obbiezione in merito?
(1) la richiesta di sepoltura può/deve essere fatta dalla persona affettivamente più vicina al defunto: salvo casi particolarissimi, in primis coniuge/convivente e a seguire, se non vivente, i parenti più prossimi, genitori e figli a maggioranza.
(2) il defunto è un familiare del fondatore del sepolcro o un benemerito individuato dal fondatore?
(3) il concessionario o erede non può impedire che gli aventi diritto siano sepolti, ma presenta obbiezione (giustificata) al diritto alla sepoltura? Potrebbe ad esempio dover riservare un posto salma ad un Benemerito, o avere in corso lavori, o …
Utilizzare strumenti di gestione che aiutino a fare chiarezza in questa materia è necessario, specie nei comuni di maggiori dimensioni.
Teniamo anche presente che le autocertificazioni non sempre esimono il Comune dall’obbligo del controllo, in quanto dispone degli strumenti per le verifiche (es.: anagrafi e stati famiglia) e questo in caso di contenziosi potrebbe portare a richieste di corresponsabilità.
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LikeDislikePer cortesia un informazione. Nel 1979 esisteva già il “discorso” del subentro a una tomba di famiglia per decesso del fondatore? Sapete dirmi con quale legge è stato istituito? Grazie
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Il fondatore del sepolcro stipula un contratto con l’Amministrazione secondo il quale a fronte del pagamento di una tariffa acquista il diritto di costruire/usufruire di un manufatto su terreno demaniale dove seppellire i suoi familiari.
Questo contratto, o concessione, rimane sempre lo stesso nel tempo, come tutti i contratti; hanno diritto di sepoltura i familiari del fondatore, ovvero del firmatario della concessione originaria.
Attenzione, che se ha firmato il marito, la moglie e gli affini relativi previsti in regolamento possono essere sepolti come affini del fondatore, ma già i familiari della moglie non affini non vi possono essere sepolti.
Quello che cambia è l’erede (non il discendente) del fondatore che con la voltura si assume la responsabilità di provvedere alla manutenzione dell’oggetto e al decoro, nonchè la responsabilità in caso di pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre deve riconsegnare l’oggetto sepolcro al Comune al termine del periodo di concessione. Gli eredi naturalmente possono essere plurimi, addirittura non parenti del fondatore.
Il diritto di essere sepolto nel sepolcro deriva dal solo fatto di essere familiare del fondatore che ha fondato il sepolcri sibi familiaeque suae, per sè e la sua famiglia, come identificata nel regolamento, e niente ha a che fare con la proprietà (temporanea o perpetua) dell’immobile.
Mentre l’oggetto può essere ereditato, il diritto di sepoltura è personale, inalienabile e non trasmissibile.
Pertanto il subentro (voltura, ovvero cambio di intestazione dell’atto di concessione) non ha alcun effetto sul diritto di sepoltura.
E peraltro si capisce facilmente; in caso contrario diverrebbe una catena infinita.
La divisione dei posti salma di cui all’art. 73 è un atto fra privati, che come possono rinunciare ai propri diritti di sepoltura, possono accordarsi nell’uso dei propri (e discendenti) diritti di sepoltura nel manufatto, accordi a cui il Comune si ritiene estraneo, tanto è vero che chiede che sia uno solo dei “concessionari” (forse sarebbe stato più corretto definirli “aventi titolo”) a mantenere i rapporti con il Comune parlando a nome di tutti. Ma che nella tomba non possano entrarci che i familiari del fondatore (e benemeriti individuati dal fondatore) non ci sono dubbi.
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