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Recupero delle spese per operazioni cimiteriali – tariffario
Si chiede se le spese di inumazione a seguito di estumulazione (e tutte le spese legate al suddetto intervento) possono essere addebitate ai familiari o se esiste qualche normativa in cui le stesse sono a carico (in tutto o in parte) dell’Ente.
Il Comune può recuperare tutta la spesa sostenuta?
Comune di Chieve (CR)
Sì, non solo può, ma anzi deve recuperare le spese, perché in caso contrario si configura il danno erariale: tutte le spese connesse con la sepoltura privata, (nella fattispecie relative ad un loculo), che attraverso la domanda di un cittadino (in genere residente), ha determinato il rilascio di una Concessione cimiteriale, sono a carico del cittadino divenuto Concessionario.
Quindi sia la tariffa di concessione, che qualsiasi altra operazione legate ad una sepoltura privata (ad es. di un loculo ad un posto salma), che si rendano necessarie o vengano richieste sono assoggettata all’applicazione di tariffe di corrispettivo all’operazione (1).
Tali operazioni potrebbero essere, esemplificativamente:
– la tumulazione, la estumulazione ordinaria (se non ricomprese espressamente nella concessione)
– l’apertura del loculo per l’introduzione di un “resto osseo” o di una “urna cineraria”
– la esecuzione di un trasferimento del cadavere in altro luogo
– la estumulazione straordinaria (trascorsi 20 anni dalla sepoltura di quel cadavere)
– la inumazione in campo inconsunti
Anche la sepoltura in terra in campo comune sono assoggettate a tariffe per la inumazione e per la esumazione ordinaria o straordinaria; sono a titolo oneroso dallo 02/03/2001 per gli effetti dell’art. 1 comma 7bis del D.L. 392/2000, (convertito in L. 26/2001) e quindi assoggettate a tariffe.
La deroga è prevista per i soli indigenti /famiglie bisognose (riferimento: altri quesiti specifici presenti sul Ns. sito a cui rimandiamo in quanto si ritiene che l’argomento sia stato trattato abbastanza compiutamente).
Il Comune deve recuperare tutte la spese sostenute, e per tutte si intende tutte.
Il che presuppone che venga approvato un tariffario: è opportuno dimensionare le tariffe applicando il criterio dell’analisi prezzi. Un aiuto al riguardo Vi potrà essere dato dal Vs. Ufficio tecnico.
Approfondimento analisi prezzi
Si suggerisce di fare una tabella per ogni operazione cimiteriale, per ciascuna pensando a come si procede per eseguirla, individuando:
– il tipo di personale che necessita, in che numero e per quanto tempo (considerando i diversi costi orari dell’operaio comune, del qualificato del Custode cimiteriale o del Capo operaio e se serve del Geom. Responsabile supervisore);
– il noleggio/ammortamento dell’attrezzatura meccanica eventuale (es. miniscavatore, pala-gommata, monta-feretri, cala-bare, ecc.);
– i materiali di consumo e di fornitura necessari (es. il cippo cimiteriale fatto realizzare appositamente, “standard” in laterizio o in cemento o in pietra, croci in legno, copri-fossa in materiale plastico temporaneo, lastre di chiusura loculi, sabbia, cemento, schiume poliuretaniche, sigillanti, impermeabilizzanti, prodotti per garantire i processi di mineralizzazione, i prodotti per l’assorbimento dei liquidi cadaverici all’interno del loculo, ecc.);
– il personale addetto ai servizi cimiteriali anche d’ufficio,
– il trasporto di mezzi, attrezzature e/o uomini (nel caso di Comune con più cimiteri);
– la spesa in quota parte ad es. della manutenzione periodica di macchinari come gli elevatori (monta-feretri, cala-bare, lettighe elettriche e telescopiche, mini-escavatori, ascensori/montacarichi per la distribuzione al piano loculi dei familiari e fruitori del cimitero nel caso di fabbricati funerari a più piani, ecc.).
– a quota parte del costo delle assicurazioni eventuali
Tale tabella con i prezzi unitari e le quantità di peso, numero, ore, ecc. Vi consentirà di stabilire l’adeguato dimensionamento della tariffa (ricordiamoci che in genere per il Comune l’IVA è un costo) a cui sarebbe utile aggiungere anche eventuali somme per ammortamento, spese generali e consumi generali degli uffici (carta, luce, computer, programmi gestionali dedicati, ecc.). E la tariffa così dimensionata sarà sempre possibile, giustificarla, adeguarla annualmente, modificarla se cambiasse magari la modalità di esecuzione agendo sulle componenti che variano.
NOTE
(1) Dlgs 267/2000, Art. 117. Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
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