Da tomba di famiglia a tomba ereditaria
Abbiamo ricevuto una richiesta di integrazione contratto di una tomba da parte di una nipote che, alla morte di sua zia, è stata dichiarata erede universale mediante testamento olografo, depositato presso il notaio e correttamente registrato. Al momento del ricevimento della domanda, abbiamo chiesto ulteriori spiegazioni circa la mancanza della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà dalla quale si evince che la Sig.ra sia l’unica erede avente diritto. La documentazione è stata integrata dal testamento olografo della defunta concessionaria dove si evince che la stessa non aveva ascendenti, discendenti nè coniuge, con la nomina di erede universale. Il quesito che ci poniamo è il seguente: la tomba di famiglia rientra nella successione testamentaria? Oppure rientra solo l’aspetto manutentivo della stessa e non il diritto di sepolcro?
Comune di Tivoli (RM)
Bisogna prima di tutto tener presente che per le tombe di famiglia la proprietà immobiliare niente ha a che fare con il diritto di sepoltura.
Chi eredita una tomba di famiglia, con l’eredità eredita solo il dovere della manutenzione. Se la tomba diventa ereditaria per estinzione della famiglia acquista anche dei diritti di sepolcro con le limitazioni che vedremo.
Nella tomba di famiglia possono essere sepolti i familiari del fondatore.
Chi siano i familiari lo decide il regolamento di polizia mortuaria comunale; in mancanza di definizione si fa riferimento alla giurisprudenza (1), che ha espresso il costante parere che per familiari si debbano intendere coniuge/convivente more uxorio del fondatore e ascendenti e discendenti diretti del fondatore e relativi coniugi/conviventi; inoltre possono essere sepolti i benemeriti individuati dal fondatore al momento della firma della concessione.
Qui si tratta di capire se si possa configurare il passaggio da tomba di famiglia a tomba ereditaria, che avviene al momento della estinzione della famiglia, ovvero dopo la morte dell’ultimo avente diritto.
Se il regolamento non dice niente (e nel caso si consiglia di modificarlo) oppure la nipote non è un familiare, la tomba passa da familiare ad ereditaria per estinzione della famiglia.
In questo caso l’erede subentra al fondatore per i diritti di sepolcro, per sé e familiari, ma poiché per movimentare dei resti bisogna che siano consenzienti i familiari più vicini affettivamente al defunto, se la famiglia è estinta e la nipote non è familiare può solo occupare i loculi vuoti ma non può liberare i loculi occupati.
Se vice versa la nipote (od altri non discendenti diretti) fossero inclusi nei familiari ammessi dal regolamento, la famiglia non è estinta e fino alla morte dell’ultimo familiare possono essere sepolti nella tomba solo i familiari, in attesa che la tomba, diventasse ereditaria passando dalla nipote ad ulteriore erede.
Nel frattempo la sola nipote, come erede, deve provvedere alla manutenzione.
(1) Cassazione, civile – sez.VI – sentenza del 22 marzo 2021 -n. 8020
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La nozione di famiglia rilevante ai fini dell’attribuzione dello ius sepulchri d’indole gentilizia, debba ritenersi convenientemente circoscritta, in mancanza di specifiche disposizioni del fondatore, allo stretto nucleo familiare di quest’ultimo, ossia ai suoi discendenti, ovvero, in mancanza, ai suoi consanguinei più prossimi (l’organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte), senza indebite e incontrollate estensioni a linee ulteriori di consanguineità.
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