Estumulazione nonno e sorella
Chiedo il Vs aiuto per risolvere quanto in oggetto, visto che il concessionario della tomba, che ho scoperto da qualche mese essere uno zio di mia madre deceduto da decenni i cui eredi risiedono a Roma. In quella tomba ci sono mio nonno morto del 1939, fratello del concessionario che all’epoca sbagliò facendosi intestare quelle che originariamente erano 2 tombe:una per il fratello defunto e l’altra per la cognata che, invece, alla morte fu portata dai fratelli nella loro cappella. La tomba destinata alla nonna è stata occupata d’ufficio da altri negli anni, a mia sorellina morta a solo 2 anni nel 1951 è stata messa insieme al nonno. Oggi dato il degrado della tomba, desidero portare in confraternita i loro resti mortali e sono rimasta bloccata dal fare l’estumulazione, dopo aver comprato il loculo in confraternita, e solo dopo in ultimo quando tutti i documenti erano pronti si sono accorti del concessionario senza controllare subito chi fosse: il Comune di Catania vuole le deleghe degli eredi del concessionario per estumulare (salme che a loro non dovrebbero proprio interessare e dichiarare di non essere interessati alla tomba). Gli eredi del concessionario per superficialità, per disinteresse e diciamo per vero menefreghismo dopo la mia richiesta hanno già fatto passare un mese, sordi ai solleciti. La domanda è questa: non sono libera, in quanto nipote del defunto (perchè figlia di una sua figlia e sorella della bimba defunta figlia del primo matrimonio di mia madre)di estumulare i loro resti senza dover chiedere il ‘permesso’ agli eredi del concessionario? Secondo me la concessione è una cosa e le salme sono altra cosa. Il concessionario e i suoi eredi non sono ‘padroni’ delle salme. Vi chiedo aiuto, consigli e riferimenti normativi, perchè ho già fatto troppi viaggi presso gli uffici del Comune di Catania.
Privato
La legittimazione a disporre del cadavere o del Resto Mortale o dei Resti Ossei od anche delle Ceneri coinvolge, nell’ordine:
a) il defunto stesso, nell’ipotesi in cui abbia provveduto in via testamentaria;
b) il coniuge o convivente more uxorio alla data di morte, purché non divorziato o che non abbia abbandonato il defunto prima della data della morte o che da testimonianze inoppugnabili non sia stato in pessimi rapporti con lo stesso;
c) in difetto del coniuge/convivente, i parenti nel grado più prossimo e, in caso di pluralità di parenti stesso grado, tutti costoro all’unanimità per analogia con quanto disposto per la cremazione secondo normativa nazionale, a meno che il regolamento di polizia mortuaria comunale non disponga, per la sola collocazione/movimentazione, la maggioranza semplice .
Rispetto ai parenti (gli affini, di cui all’art. 78 del C.C. non hanno alcuna legittimazione) non ha interesse se il rapporto di parentela sussista per linea diretta o collaterale, ne’ se si tratti di parentela ascendente o discendente:in altre parole, va considerato solo il grado di parentela.
Disporre delle spoglie mortali significa il diritto di decidere sia della collocazione che della movimentazione/trasferimento che eventualmente testimoniare che il defunto voleva essere cremato. e procedere alla cremazione.
L’individuazione del diritto a disporre della salma, (ovvero del Cadavere o dei Resti Mortali o dei Resti Ossei o delle Ceneri come anzi già detto) non ha una definizione “in norma positiva”; discende invece da giurisprudenza, oggi considerata non solo costante ma consolidata nell’individuare come avente/i diritto la/le persone più vicine affettivamente al defunto.
Per la cremazione i successivi livelli di aventi diritto sono codificati nell’art. 79, comma 1 del D.P.R. 285/1990 (cioè il vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria).
L’articolo citato si applica per analogia anche al collocamento/movimentazione, tenendo conto delle situazioni particolari di cui sopra.
Per capire come funzionano i gradi di parentela si veda lo schema Gradi di Parentela.
Salvo che il regolamento di polizia mortuaria comunale non disponga esplicitamente altrimenti (il che va verificato preliminarmente) in questo caso:
– suo nonno è parente di secondo grado del suo fratello in via collaterale, e di secondo grado in via retta con lei. Pertanto per movimentare la salma dovete per lo meno essere concordi, a meno che non ci siano anche altri parenti di secondo grado, nel quale caso dovrebbero essere anche loro consenzienti.
– sua sorella è parente di secondo grado in via collaterale con lei, mentre è parente di quarto grado collaterale col fratello del nonno, per cui spetta a lei ed eventualmente ad altri parenti di secondo grado all’unanimità decidere della collocazione delle relative spoglie mortali.
Una complicazione deriva dal fatto che bisogna capire se la sorella è tumulata in un loculo a se stante, come dovrebbe, ma se fosse nello stesso loculo con altri resti, bisogna avere l’autorizzazione anche dei titolari degli altri resti per aprire il sepolcro/movimentare anche le altre casse/urne/cassette.
Nel caso di loculo separato, se il fratello del nonno si opponesse alla traslazione delle spoglie della sorella, impedendo l’accesso, non resta che intentare una azione giudiziaria, chiedendo ovviamente anche i danni morali.
Per inciso il titolare di una concessione deve assicurare che possa essere esercitato ogni atto di pietas nei confronti dei defunti sepolti (anche questo supportato da giurisprudenza), per cui deve assicurare la possibilità di accesso alla tomba, ad esempio o dando le chiavi della stessa o a richiesta aprirla.
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