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Riparto spese della cappella di famiglia
Quali sono le regole di ripartizione delle spese di manutenzione da sostenere per una cappella gentilizia? La cappella è stata fondata dai nonni. Qui riposano oltre loro, alcuni figli e nipoti. Le spese andranno ripartite in parti eguali tra tutti i nuclei familiari, figli dei nonni. O solamente tra gli aventi diritto alla sepoltura? o altro?
Privato
Il fondatore di un sepolcro fonda la tomba perché vi venga sepolto lui e i suoi famigliari.Il diritto di sepoltura è personale e deriva dal solo fatto di essere familiare.
Diverso per la proprietà dell’immobile tomba; come qualsiasi proprietà immobiliare, la proprietà di una tomba di famiglia passa dal fondatore ai suoi eredi e agli eredi degli eredi; l’unica conseguenza di essere proprietari di una tomba di famiglia è che c’è l’obbligo di farne adeguata manutenzione:
– per decoro
– per non creare pericoli alla pubblica incolumità
E NIENT’ALTRO; ovvero l’essere proprietario non dà, di per sé, alcun diritto di essere sepolto nella tomba. Ovviamente proprietari ed aventi diritto alla sepoltura possono o meno coincidere.
Nel caso di più proprietari ci si comporta come in un condominio nella faccende immobiliari, salvo che non ci sono posti salma riservati (salvo che per i benemeriti), e chi prima muore fra tutti gli aventi diritto, prima viene sepolto.
Le quote di proprietà e relative spese sono divise in parti uguali fra pari gradi di eredità col fondatore.
Esempio:
Padre fondatore muore: quota 100%
Suoi 3 figli: 1/3 ciascuno. Muore uno dei 3 con due figli; ciascuno di questi ½ di 1/3.
Se non si vuole partecipare alle spese, si può rinunciare alla proprietà e contemporaneamente al diritto di sepoltura per sé e propri discendenti con atto notarile che va portato a conoscenza sia degli altri eredi che del Comune che deve vigilare che chi ha rinunciato non si faccia seppellire. La rinuncia va fatta a favore degli altri aventi diritto in forma indistinta.
Quanto al diritto di farsi seppellire nella tomba, spetta ai familiari del fondatore (in genere discendenti diretti e coniugi/conviventi), che possono non coincidere coi proprietari della tomba, che non possono opporsi al seppellimento degli aventi diritto, che, di per sè, non hanno alcun dovere di contribuire alla manutenzione.
Per approfondimenti si veda la risposta al quesito Manutenzione e ristrutturazione di tomba di famiglia.
Riferimenti normativi relativi alla proprietà immobiliare.
La tomba di famiglia è un immobile come un altro di proprietà di più persone; può farsi riferimento alla normativa vigente per le proprietà comuni: Codice civile Libro III Della proprietà – Titolo VII Della comunione, implementato da una serie di norme quali la L. 11/12/2012 e variazioni da D.L. 23/12/2013 n. 145 ecc… ma è molto più semplice fare riferimento alla pubblicazione “Condominio” che coordina tutta la normativa in materia edito dall’ANACI di Roma e scaricabile dal sito anaciroma.it/leggi-condominio/codice-condominio.html (anaciroma.it/images/documento/codice-civile-condominio.pdf)
Vi sono inoltre obblighi relativi ad assicurare il decoro nonché i casi di decadenza della concessione che si trovano nel DPR 285/90 Regolamento di polizia mortuaria Nazionale e relativa Circolare esplicativa M. S. n.10, e nel R.D. 27/07/1934 T.U. Leggi sanitarie, e gli obblighi di garantire la pubblica incolumità e relativa responsabilità, come derivato dalla proprietà pro tempore.
Molto importanti i riferimenti contenuti nel Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, che possono dettagliare le norme a livello nazionale e regionale. Importante procedere al subentro, se fosse previsto dal Regolamento di PM comunale, perché potrebbe succedere che se non si procede al subentro entro un certo periodo dalla morte del fondatore (o eredi) la tomba risulta abbandonata e ritorna in disponibilità del Comune.
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