Tomba gentilizia in cimitero
Nella primissima metà dell’800 la Famiglia Bianchi costruì nelle “Logge Patrizie” del Cimitero Monumentale di Vattelapesca (ex Stato Pontificio) una Tomba di Famiglia (Sepolcro gentilizio perpetuo) intestata alla Famiglia Bianchi.
In tale Tomba (con possibilità di contenere 22 defunti) vennero sepolti tanto i discendenti della Famiglia Bianchi quanto i cugini (discendenti ex sorore) Rossi – Bianchi, senza che venissero stabilite “quote” di proprietà: venivano sepolti, in pratica, tutti coloro che, nel tempo morivano.
Tizio e Caia Rossi – Bianchi, ultimi discendenti del ramo collaterale dell’originario fondatore Bianchi, nel 1948 cedono al Signor Sempronio Verdi (estraneo ad entrambe le due famiglie) il loro 50% di proprietà della Tomba di Famiglia con il consenso del Comune di Vattelapesca e tumulano, sino al 1982, tre persone della loro famiglia: Sempronio, Mevio e Ada Verdi, deceduta la quale nomina suoi eredi universali Pinco Azzurri e Palla Gialli che l’hanno assistita sino alla morte.
Nel testamento, tuttavia, il de cuius omette di citare il 50% della Tomba di proprietà della Famiglia Rossi-Bianchi acquistato dal suo consanguineo Sempronio Verdi.
Il Signor Azzurri e la Signora Gialli si rivolgono al Comune di Vattelapesca chiedendo di poter disporre della Tomba di Famiglia Bianchi/Rossi-Bianchi (e anche Verdi) sostenendo:
a) di essere eredi universali del de cuius;
b) che tra i beni ereditati v’è anche il 50% della Tomba Rossi-Bianchi (e, a questo punto, diventata Tomba Bianchi/Rossi-Bianchi e Verdi)
c) di non esservi più eredi né della famiglia Bianchi né della famiglia Rossi-Bianchi.
Il Comune di Vattelapesca rigetta la richiesta degli eredi Verdi in quanto:
a) trattasi di Tomba gentilizia e lo jus sepuhlcri riguarda i discendenti/consanguinei del titolare della concessione ed i suoi parenti (e il de cuius non è né parente né affine con i due richiedenti);
b) non v’è affatto estinzione di entrambe le famiglie Bianchi e Rossi-Bianchi (ma solo del ramo Rossi-Bianchi) in quanto il Signor Tazio Bianchi, discendente dall’originario fondatore, ha chiesto – ed ottenuto – di poter sepellire la propria defunta madre nella Tomba di Famiglia.
Accertata la successione patrilineare legittima e naturale del Signor Tazio Bianchi dal fondatore, il Comune di Vattelapesca riconosce al Signor Tazio Bianchi il diritto di sepoltura della propria defunta madre; la voltura del 50% della Tomba di Famiglia intestata alla Famiglia “Bianchi e Rossi-Bianchi” ma, essendo estinto il ramo collaterale “Rossi-Bianchi” vuole mettere all’asta il 50% della concessione relativa alla Tomba già appartenuta alla Famiglia Rossi-Bianchi, poi passata ai Verdi (entrambe estinte senza eredi).
Il Signor Tazio Bianchi sostiene non solo l’illiceità della cessione del 1948 fatta dai cugini Tizio e Caia Rossi-Bianchi (con una certa “complice superficialità” del Comune di Vattelapesca) in favore di Sempronio Verdi (personaggio molto in vista, all’epoca, e molto influente nel Comune di Vattelapesca) ma, soprattutto, censurò il proposito di bandire una gara (asta) avente ad oggetto il 50% della Tomba della Famiglia Rossi-Bianchi con il solo scopo di fare cassa.
Tazio Bianchi, il quale non ha nessuna intenzione di far estumulare le salme di Sempronio, Mevio e Ada Verdi (“acquirenti” degli ultimi due cugini e discendenti) perché, essendo passato tanto tempo, non vuole commettere abuso o fare questioni su un abuso commesso all’epoca, tuttavia egli obietta che
a) la Città di Vattelapesca (in realtà una località molto famosa del centro Italia) ha una lunghissima tradizione storica;
b) le “Logge Patrizie” furono create per accogliere tutte (e solo) le Famiglie Patrizie di Vattelapesca che hanno illustrato detta città;
c) il Cimitero di Vattelapesca è dichiarato “Patrimonio dell’UNESCO”;
d) già la “vendita” del 1948 – avvallato dal comportamento complice del Comune di Vattelapesca – fu un abuso perché, venendo alienata in maniera arbitraria ed illecita la metà di una tomba di famiglia (la parte del 50% della famiglia Rossi-Bianchi) tale vendita andava ad alterare la destinazione storica e sociale alla quale la tomba (ed il loggiato nella sua interezza) era stata originariamente destinata (raccogliere tutte le famiglie nobili di Vattelapesca);
e) se si accettasse il principio di poter bandire un’asta ogni 99 anni per vendere (e rivendere) il 50% della Tomba Verdi (ex Rossi -Bianchi) qualsiasi soggetto “borghese” arricchitosi (paradossalmente anche un malavitoso con un bel po’ di soldi) potrebbe acquistare il 50% della Tomba e trasformare, quella che originariamente era la Tomba della Famiglia Bianchi e Rossi-Bianchi un condominio aperto a chiunque.
Il Signor Tazio Bianchi, nel ribadire la destinazione originaria delle Logge Patrizie del Cimitero Monumentale di Vattelapesca, volte ad accogliere le famiglie nobili di quella città sottolinea che la destinazione dell’intero Loggiato non può essere cambiato accogliendo, al suo interno, soggetti che nulla hanno a che fare con tali famiglie:
sarebbe come accogliere nel Cimitero di Redipuglia dei civili!
Il Signor Tazio Bianchi conclude affinché anche il restante 50% della Tomba (la parte Rossi-Bianchi) venga volturato in suo favore cosicché il 100% della voltura ritorni nella sua Famiglia Bianchi.
Studio legale
Premessa: Il Regolamento cimiteriale comunale governa tutte le tematiche in materia.
Stiamo ragionando in un ambito che non appartiene al regime di “Cimitero privato” di ante 1939 né di Cimitero Militare o di Guerra o di “Reparto speciale di cimitero per sepolture militari”(1), bensì di un Cimitero comunale, dotazione obbligatoria di ogni comune (L. 1265/1934).
All’interno dei cimiteri comunali è possibile individuare reparti distinti per varie modalità di sepoltura, Campo comune, Campo per bambini, aree destinabili a sepolture private (concessioni), aree di servizio, Camera mortuaria, l’Ossario comune ed oggi, ancora, il Cinerario comune, il Forno o Ara crematoria, il Giardino della dispersione ceneri, ecc.., ma non è prevista nessuna divisione per censo.
Il cimitero dal 1934 è diventato un servizio pubblico che deve essere garantito a tutti i cittadini residenti in quel territorio comunale, o morti nel territorio comunale senza distinzione per ceto o per classe sociale.
Non vogliamo avventurarci in una questione che avrà necessità di approfondimenti legali che speculino su tematiche piuttosto complesse di natura ereditaria visto che si parla di “Sepolcro Gentilizio” (evidentemente riconosciuto tale anche dal Comune), per il quale vige anche un tema di successione diversa da quella che tradizionalmente caratterizza i sepolcri familiari e cioè la stragrande maggioranza di tipologia di Tombe private (e di famiglia) esistenti nei cimiteri italiani.
Oggi per tomba gentilizia si intende una tomba costruita al di fuori del recinto cimiteriale, soggette a normativa propria, ma in alcune realtà sussistono ancora vecchie tombe gentilizia all’interno dei cimiteri comunali, sempre che il regolamento di PM lo consenta, come sembra sia questo caso.
In ogni caso, la cessione del 1948 ha stabilito che il manufatto è diventato una tomba gentilizia per due famiglie, Bianchi e Verdi, la divisione e i rapporti fra le quali sono stati stabiliti con l’atto di cessione; oggi tale cessione sarebbe illegale (art. 92 c4 DPR 285/90).
Di famiglia o gentilizia, in ogni caso si tratta di sepolcri con concessioni perpetue per le quali non è possibile estumulare alcun defunto, neppure a scopo di cremazione (art. 86 c1 DPR 285/90) e pertanto si tratta di occupare solo i posti salma liberi.
Pertanto, non essendo estinta la famiglia Bianchi, questa ha il diritto di sepoltura nella sua parte di sepolcro come tomba gentilizia. Per quanto riguarda la famiglia Verdi, estinta, se nella normativa per tombe gentilizie (che non conosciamo) non è previsto che possano esservi sepolti estranei alla famiglia, estinta la famiglia Verdi la tomba gentilizia Verdi, ovvero la quota parte del manufatto inerente, passa in proprietà al Comune, che la svuota e può riassegnarla sotto la forma che ritiene più opportuna come tomba di famiglia, che avrà un fondatore assegnatario della concessione, che potrà seppellirvi i suoi familiari.
Si tenga ben presente che un conto è la proprietà del manufatto, un conto è il diritto di farcisi seppellire; potrebbe anche essere che Azzurri e Gialli possono ereditare il manufatto, e con questo l’obbligo della manutenzione, ma non possono farcisi seppellire se esiste una norma che prevede che in una tomba gentilizia possano essere sepolti solo familiari del fondatore (Verdi, in questo caso).
In ogni caso per movimentare i resti (es.: Gialli ed Azzurri) si deve avere il consenso degli aventi titolo, Gialli ed Azzurri, salvo per il Comune in caso di scadenza, decadenza, abbandono o recessione della concessione, o estinzione della famiglia senza eredi.
In una tomba di famiglia una volta estinta la famiglia, gli eredi (che siano in grado di dimostrarlo) possono farcisi seppellire solo nei loculi non occupati e quelli occupati non possono essere liberati.
NOTE:
(1) Legge numero 877 del 12 giugno 1931. Legge numero 132 del 9 gennaio 1936. Legge numero 204 del 9 gennaio 1951. Legge numero 31 del 20 febbraio 1981. Legge numero 60 del 2 marzo 1985. Legge numero 365 del 14 ottobre 1999. Legge numero tre del 16 gennaio 2003 (vedasi art. 3 e 48). Legge numero 48 del 31 marzo 2005.
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