Trasferimento di urne cinerarie e cassette resti ossei fra manufatti cimiteriali
Alcuni ossarini (loculi per cassette di Resti ossei) concessi anni fa a privati per seppellire Urne cinerarie sono in pessime condizioni causa infiltrazioni d’acqua.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di traslare le Urne cinerarie ospitate in questi avelli, in un altro manufatto funerario, sempre ad avelli analoghi che è in ottimo stato.
L’esigenza comunale è:
a) trasferire le Urne cinerarie dal manufatto ammalorato e non più idoneo ad un manufatto analogo ma perfettamente agibile seppure in riuso, mantenendo attive le stesse Concessioni funerarie rilasciate per le urne;
b) trasferire alcune cassette di Resti ossei ancora presenti nel fabbricato da riutilizzare e convertire al solo accoglimento di Urne cinerarie verso un altro fabbricato da destinare a soli “ossarini” in modo da ottenere una organizzazione del cimitero con un manufatto per cinerari (avelli per Urne cinerarie) ed un manufatto per Resti ossei.
L’attuale Regolamento comunale non contempla:
– il trasferimento di Concessione cimiteriale da un manufatto ad un altro;
– che il Comune possa coattivamente trasferire Resti ossei o ceneri da un manufatto ad un altro anche in caso di esigenze particolari o di condizioni di cattivo stato di conservazione del fabbricato.
E’ stato pertanto predisposto uno schema di atto di Giunta Comunale da adottare e del quale allego il testo. Si chiede:
1. Tali operazioni sono legittimate e sufficientemente motivate?
2. E’ sufficiente che sia fatto sottoscrivere un atto di assenso ai Concessionari e parenti dei defunti, le cui Urne cinerarie dovranno essere trasferite?
3. Se i parenti/concessionari non dovessero acconsentire al trasferimento, l’Amministrazione può provvedere d’ufficio?
Comune di Figino Serenza (CO)
Premessa
Sulla base dell’articolazione della domanda, letta la bozza di delibera, è ottima cosa la buona organizzazione del cimitero anche relativamente alla caratterizzazione di manufatti per accogliere Urne cinerarie e manufatti per deporre Resti ossei.
Si segnala che comunque, i ridotti ingombri sia della cassetta per Resti ossei che della Urna cineraria, nonché dello stato ultimo dei rispettivi contenuti, ceneri e ossa, privi di ulteriori sostanziali trasformazioni, di fatto possono essere accolti anche in modo promiscuo, visto che indifferentemente possono essere ospitati nello stesso tipo di manufatto. Si pensi che è consentito (Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993) e se vogliamo suggerito, di provvedere di collocare Urne di ceneri o Cassette di Resti ossei (di parenti della stessa famiglia) all’interno di un Loculo che ospita un feretro!
Risposte
1) Si ritiene che l’aspetto più complesso sia quello in merito alla Concessione cimiteriale e l’intervento coattivo del Comune.
Preso atto che avete sia un Regolamento di Polizia mortuaria che un Piano cimiteriale, (da richiamare comunque genericamente nei due atti) si suggerisce di operare contemporaneamente con l’atto deliberativo di Giunta e con una Ordinanza del Sindaco, ciascuna necessaria per la loro specifica utilità:
a) Con l’Ordinanza del Sindaco provvederete a disporre ed a dichiarare:
– L’inagibilità degli avelli ossario/cinerario per infiltrazioni d’acqua,
– la necessità di un pronto ed improcrastinabile trasferimento delle Urne cinerarie in altra ubicazione, di caratteristiche analoghe ed adeguate per consentire sia verifiche che interventi manutentivi idonei al fabbricato ammalorato (azione coattiva).
La stessa Ordinanza potrà dettare indicazioni/norme, richiamando il Regolamento e le Norme Tecniche di Attuazione del Vs. Piano Regolatore cimiteriale (con funzione di “normativa integrativa” a tali due strumenti), sulle modalità di allestimento delle lapidi con i relativi arredi funerari (vasi, fotografie, iscrizioni, ecc.) visto che i “nuovi” avelli potranno ospitare anche due urne cinerarie.
b) Con l’atto deliberativo provvederete a:
– prendere atto della improcastinabilità del trasferimento delle ceneri per inadeguatezza degli avelli (richiamo all’azione coattiva posta nell’ordinanza),
– motivare ed autorizzare la spesa, cioè i costi di traslazione e lapide, che saranno assolti totalmente dal Comune,
– indicare gli aspetti amministrativi e giuridici e quindi autorizzare la modifica delle Concessioni cimiteriali per adeguarle al diverso manufatto a cui sono relative.
Entrambi gli atti dovranno essere supportati da una Relazione tecnica e, l’Ordinanza, da un parere dell’ASL competente per zona.
L’eseguibilità della Delibera dovrà essere in sub giudice dell’esecutività dell’Ordinanza.
2) La cosa migliore è predisporre uno schema di appendice alla concessione cimiteriale in atto, includente le accettazioni del trasferimento firmate dai concessionari (che dovranno aver potuto prendere visione del documento), tale accettazione e schema tipo di appendice, dovrà essere allegato alla documentazione dell’Atto Deliberativo assieme alla Relazione tecnica, inoltre occorre indicare l’eventuale ricorso alla procedura della retrocessione, per quei concessionari che vorranno seppellire l’urna cineraria in loculi già a loro concessi.
3) Per chi si oppone, in ogni caso l’ordinanza, supportata dalla relazione tecnica e dal parere ASL, è coattiva, per cui si fa anche in opposizione degli aventi diritto.
La Redazione
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