1
Esumazioni – estumulazioni con reperimento resti inconsunti
Cosa si fa quando si trovano dei resti inconsunti in una esumazione o in una estumulazione?
Privato
Posted by La redazione on 24 Novembre, 2019 in Operazioni Cimiteriali | 1 comment
Cosa si fa quando si trovano dei resti inconsunti in una esumazione o in una estumulazione?
Privato
Devi essere connesso per inviare un commento.
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.
© Copyright 2013 - All Rights Reserved - TuttoSuiCimiteri.it - Studio Ingegneria Cingano
I resti esumati/estumulati possono presentarsi in vari stadi di mineralizzazione.
A) resti ossei, quando le parti molli si sono completamente dissolte. Per l’identificazione di questo stato si fa riferimento ad una situazione in cui le ossa sono facilmente distaccabili l’una dall’altra.
B) resti mortali, quando le parti molli sono ancora presenti in diverse forme, che vanno dalla saponificazione (con la massa che assume un aspetto saponoso) alla mummificazione/corificazione, in cui le ex parti molli hanno perduto la componente liquida, mantengono una certa forma entro una superficie di tipo cuoioso, come le mummie egiziane, per intendersi.
La collocazione dei resti può essere decisa o dagli aventi titolo (e vedremo poi quali) o in mancanza di decisione degli stessi o in caso di irreperibilità, dal Comune.
I possibili iter successivi alla esumazione/estumulazione sono:
__A.1) collocazione dei resti ossei in:
____A.1.1) ossario comune, in forma indistinta
____A.1.2) in una cassetta resti ossei di zinco e successiva collocazione:
______A.1.2.1) in ossario privato, a pagamento.
______A.1.2.2) in loculo già occupato da un feretro. In un loculo possono coesistere un solo feretro e quante cassette resti ossei /urne cinerarie a capienza. In genere a pagamento e se previsto dal regolamento di polizia mortuaria
______A.1.2.3) in un loculo o ossario in tomba di famiglia. Per i loculi stesse condizioni di A.1.2.2)
__B.1) inumazione dei resti mortali in campo inconsunti per 5 anni limitabili a 2 se si utilizzano speciali prodotti enzimatici nella cassa e nel terreno previa foratura della eventuale cassa in zinco, lievo del coperchio, e successiva collocazione:
____B.1.1) in ossario comune, vai a A.1.1
____B.1.2) in cassetta resti ossei, vai a A.1.2
__B.2) cremazione dei resti mortali e collocazione delle ceneri in un urna cineraria e successivo:
____B.2.1) versamento delle ceneri nel cinerario comune
____B.2.2) dispersione delle ceneri nel giardino per la dispersione delle ceneri in cimitero o in natura, modalità previste dalla normativa o dal regolamento
____B.2.3) affidamento delle ceneri agli aventi diritto, che le possono custodire in presso di loro, modalità previste dalla normativa o dal regolamento
____B.2.4) Collocazione dell’urna cineraria in un manufatto cimiteriale; vai a A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.2.3
Chi decide della collocazione di un cadavere o dei resti?
Non esiste una normativa specifica al riguardo, salvo il DPR 285/90, ma fa testo la giurisprudenza, ovvero le sentenze emesse dai giudici in passato, che nel caso ormai è consolidata.
Il criterio base è che il diritto di decidere sulla collocazione o movimentazione di cadavere o resto mortale spetta alle persone che sono più vicine affettivamente al defunto.
La collocazione dei cadaveri o resti mortali spetta in primis al defunto, qualora si fosse espresso prima della morte, e poi al coniuge/convivente al momento della morte, a seguire figli o genitori (parenti di primo grado) e poi altri parenti di grado più prossimo (i fratelli lo sono di secondo), salvo casi particolari quali divorziati, abbandonati ecc… e nel caso di parenti pari grado, all’unanimità secondo normativa nazionale. La ratio di questa unanimità trova riscontro per analogia nell’Art. 79 comma 1 D.P.R. 285/90: “La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.”.
Ma siccome si agisce per analogia, e la famiglia non è definita, se il regolamento di polizia mortuaria comunale prevede altrimenti, vale quanto previsto dal regolamento, sia per l’unanimità (potrebbe prevedere la maggioranza) sia per la precedenza nelle decisioni della collocazione.
Per i gradi di parentela si veda: Gradi di parentela
Was this answer helpful?
LikeDislike