Cassette resti ossei: il coperchio deve sempre essere saldato?
le cassettine in zinco contenenti resti ossei derivanti da estumulazione o esumazione che vengono collocate, in attesa della richiesta degli aventi diritto, all’interno di depositi temporanei, comunque non accessibili al pubblico, ubicati nell’area cimiteriale ove avvenute tali operazioni, devono essere chiuse anche con saldatura del coperchio? oppure possono essere conservate senza saldatura? L’art 36 DPR 285/90 c.2, se ben interpreto, parla di saldatura ma in relazione al trasporto fuori dall’ambito cimiteriale, di cui alle autorizzazioni 24 27 28 29 del Dlgs in trattazione.
Comune non identificabile
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DPR 285/90: l’art. 85 prescrive che le ossa provenienti da esumazioni se non vanno in ossario comune, devono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco saldate. Per le estumulazioni si agisce per analogia.
Ma non è stabilito quando eseguire la saldatura, per cui la collocazione di cassette non saldate in camera mortuaria temporaneamente in forma identificabile in attesa di decisione da parte degli aventi diritto equivale alla prassi che si utilizza normalmente con sacchi o altri contenitori identificabili in occasione di esumazioni/estumulazioni ordinarie in attesa di decisioni da parte degli aventi diritto. Con il che si collocano in camera mortuaria (in forma temporaneamente identificabile) per essere poi saldate se destinate a ossari o svuotate in ossario comune dopo congruo periodo. Cassette e sacchi vanno dotati di sigillo in modo che non siano apribili.
Riferimenti:
art. 85.
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’articolo 36.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
art.36
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2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
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