Trasferimento di feretro senza apertura cassa
Nel cimitero di Guidonia Montecelio ci è stata fatta richiesta di trasferimento di un defunto giunto a scadenza trentennale presso un altro cimitero senza passare per l’operazione di tentata raccolta, ovvero l’operazione che prevede l’apertura del feretro con il successivo passaggio dei resti mortali in una cassa di zinco grande se resti mummificati o in una cassettina di zinco piccola se resti ossei.
I parenti del defunto in oggetto non volendo fare tale procedura vogliono optare per il rivestimento con cassone di zinco, senza quindi dover toccare il feretro originale.
Come riportato su un articolo: “La circolare ministeriale n. 10/1998, però, con il paragrafo 3, subordinava la necessità rifascio al solo caso di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo interessati dalla percolazione di fluidi post mortali”.
Quindi, è a norma far uscire un defunto deceduto 30 anni fa applicando direttamente il rifascio del feretro originale con cassone di zinco? In tal caso nel verbale di estumulazione, pur non avendo fatto la tentata raccolta (il feretro non viene aperto), va riportato lo stato “salma” o lo stato generico “resto mortale” ?
SO.CI.M SRL
E’ perfettamente a norma il trasferimento del feretro senza apertura cassa con rifasciatura.
Vige il Regolamento di Polizia mortuaria nazionale DPR 285/1990 ed il DPR 254/2003: la Circolare MS n. 10/1998″, avrebbe “cogenza” normativa solo se i suoi disposti fossero stati introdotti nella normativa della Regione o se il Comune, nel Regolamento locale di polizia mortuaria li avesse richiamati o introdotti.
Comunque prevale la gerarchia normativa, Nazionale, poi Regionale, poi Comunale.
La estumulazione straordinaria può farsi per trasferimento del defunto ad altra sepoltura (in altro luogo o per diversa tipologia come l’inumazione o la cremazione) solo se richiesto dai diretti aventi titolo pari grado, ovvero familiari in ordine di prevalenza:
– coniuge/convivente more uxorio
– parenti di primo grado: genitori e figli
– parenti di grado superiore
a maggioranza, se si tratta di movimentazione, all’unanimità se si prevede una cremazione.
La novità normativa introdotta dal DPR 254/2003 è relativa alla definizione del contenuto all’interno della bara dopo un ciclo di sepoltura: dopo 10 anni di inumazione i resti indecomposti non sono cadavere, non sono resti ossei ma sono Resti mortali; dopo 20 anni di tumulazione idem.
Tale chiarimento permette (ma non impone) ulteriori diversi trattamenti che possono essere fatti sul Resto mortale che non è più cadavere.
Nel caso illustrato è volontà operare il trasferimento del Resto mortale senza che su di esso siano eseguite operazioni immediate di trasformazione in Resto osseo (tramite ciclo ridotto di inumazione) o cenere (cremazione del Resto mortale), quindi volontà è quella che il Resto mortale prosegua la sua consunzione o trasformazione in Resto osseo nel tempo che trascorrerà in altra sepoltura.
Per quanto riguarda il verbale, si tratta di resti mortali; se vogliamo essere precisi per salma si intende un defunto finché non è dichiarato morto dal medico necroscopo, poi diventa cadavere e dopo 10 o 20 anni, secondo sepoltura, viene classificato resto mortale.
NOTA: Riportiamo di seguito lo stralcio della disposizione in circolare del Min. della Salute n. 10/1998 (ripetiamo in parte superata o meglio integrata e trasformata dal DPR 254/2003),
3. Trattamenti consentiti all’estumulazione.
Ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilita’:
a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione:
il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l’eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.
b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione:
Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente e’ stabilito in dieci anni, per effetto dell’obbligo di cui all’art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
E’ altresi’ consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso e’ d’obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilita’ del feretro quando il personale dell’A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto “rifascio”.
E’ consentito addizionare al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione, come gia’ specificato al paragrafo 2.
Was this answer helpful?
LikeDislike