Confezionamento rifiuti cimiteriali
la presente per richiedervi delle informazioni circa l’attività di CONFEZIONAMENTO dei rifiuti cimiteriali (bare) che dovranno essere confezionati all’interno delle apposite scatole.
La nostra azienda si occupa di gestione e trasporto dei rifiuti e fino ad oggi i comuni ci hanno solo richiesto il trasporto e il conferimento presso l’impianto autorizzato. Un comune ci sta chiedendo anche il confezionamento che però pensiamo che sia un’attività che dovrebbe essere svolta solamente dal gestore dei servizi cimiteriali.
A tal proposito sapreste darmi qualche delucidazione? Accompagnata da qualche norma di legge?
SMEDA SRL
La gestione dei rifiuti urbani è, secondo la normativa di riferimento, un´attività di interesse pubblico svolta, in particolare, dai Comuni che, con propri regolamenti, stabiliscono le modalità della raccolta differenziata, del conferimento e del trasporto delle diverse frazioni di rifiuti, per favorirne la gestione separata e promuoverne il recupero, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Rif. legislativi: art.2 D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 dal titolo “Attuazione della direttiva 91/156/CE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e art. 21 c.2 lett. b) e c), art. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
I rifiuti cimiteriali casse in legno ed addobbi sono equiparati ai RSU, che debbano essere conferiti a inceneritore in appositi contenitori su cui si debba scrivere qualche cosa del tipo: “rifiuti cimiteriali”. Il confezionamento non richiede particolari iscrizioni ad albi e non è soggetto a normative se non quelle igieniche e di sicurezza sul posto di lavoro.
Chi deve fare questo confezionamento dipende dall’appalto che è stato fatto dal Comune con il gestore. Presumibilmente dovrà farlo il gestore: per norma è il produttore del rifiuto che differenzia e che quindi introduce i rifiuti negli appositi contenitori acquisiti (dal Gestore) per il “conferimento”; il gestore del rifiuto ha gli obblighi a lui demandati sul trattamento corretto cioè sullo smaltimento.
Il produttore di rifiuti assimilati agli RSU come quelli cimiteriali e poi anche gli speciali quali zinco, metalli, macerie, plastiche/tessuti plastici, è tenuto a redigere il MUD = Modello Unico di Dichiarazione (istituito con la Legge n. 70/1994, è dichiarazione annuale), ambientale, che serve per denunciare i rifiuti prodotti e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell’anno precedente.
Se poi questi nel contratto fatto con lo smaltitore ha convenuto che lo faccia il trasportatore, basterà che i termini economici fra le parti lo prevedano, e comunque se non volete farlo nessuno vi può obbligare se non c’è un corrispettivo.
Questo vale anche nei rapporti fra un Comune che gestisca in proprio e si avvalga di una ditta esterna per lo smaltimento (ovvero che impieghi la Multiservizi di igiene ambientale); nel vostro caso dipende dall’incarico che vi e’ stato dato; si suppone che sia stata fatta una gara o un affidamento sulla base di un capitolato e un elenco prezzi.
Se era previsto nel contratto va fatto, se no, o si fanno nuovi prezzi o potete rifiutarvi di farlo.
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