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Traslazione urna cineraria senza autorizzazione della figlia minore
Sono la nonna paterna e il tutore legale di una bambina di 7 anni la cui madre è deceduta 2 anni fa. I genitori della ragazza defunta, che nessun rapporto intrattengono con la nipotina, hanno recentemente traslato le ceneri presso la propria abitazione, arbitrariamente, senza interpellare nessuno. Vorrei sapere come difendere il diritto della bambina a portare un fiore e se la normativa gli consente di non chiedere il consenso alla figlia.
Privato
In tema di ius sepulchri la giurisprudenza si basa integralmente sulla consuetudine.
La collocazione dei resti mortali viene decisa dai parenti di grado più prossimo del defunto, in primis dal coniuge o convivente more uxorio.
In questo caso sia i genitori che la figlia sono parenti di primo grado alla stessa stregua. Pertanto ci deve essere consenso unanime sulla collocazione o sulla movimentazione delle ceneri. Per inciso, anche per la cremazione del defunto deve esserci consenso unanime (art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).
Per quanto riguarda gli atti di pietas, questi non possono essere limitati, in particolare da chi ha in custodia le ceneri, e pertanto deve essere garantito l’accesso al luogo di deposito. Si tratta del diritto secondario di sepolcro, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona che riposa in un sepolcro e consiste nella facoltà di accedervi in occasione delle ricorrenze e di opporsi ad ogni sua trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella determinata spoglia e ad ogni atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba (cfr., in tal senso, Corte d’Appello di L’Aquila, 6 giugno 1984).
Per approfondimenti si veda il documento Gradi di parentela
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