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Campi di inumazione per epidemie – obbligo
Quale norma, oltre l’art. 58, c. 2 del dpr 285/90, prevede la riserva di una parte dei campi di inumazione per gli eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni?
sono previsti parametri e/o criteri per definire la superficie da destinare a tali eventi?
Comune di Fasano (BR)
Non risultano altre norme oltre a quanto previsto dall’art. 58 comma2 del D.P.R. 285/90, dove però non si trova una quantificazione delle necessità per eventi straordinari.
Anche la vostra Legge Regionale (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 a titolo “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri” non quantifica questo surplus.
Nella pubblicistica si trova anche il parere del dr. Scolaro, in “Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90” edito da Maggioli Rimini nel 1991. In calce all’art. 58 ha scritto: “Riproduce sostanzialmente l’art. 58 del precedente … La norma trova la sua motivazione nell’esigenza di poter in ogni momento disporre di sufficiente spazio per le inumazioni occorrenti, ma proprio la natura eventuale e straordinaria di questi eventi ne rende difficile la quantificazione.”
E’ da presumere che l’evenienza straordinaria sia quella di un “fatto epidemico” locale, e non di dover accogliere (necessariamente) cadaveri di altri Comuni circostanti.
Si può dettagliare la superficie per l’inumazione (in senso lato: ordinaria, salme inconsunte o resti mortali ed epidemie), integrando il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e soprattutto mediante il Piano Regolatore Cimiteriale, visto anche l’art. 3 della L.R.Puglia 34/2008, che al comma 6 recita: “Con regolamento comunale sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.”
In mancanza di prescrizioni dettagliate, il progettista può fare delle considerazioni plausibili, tenendo presente che parte del “coefficiente di sicurezza” rappresentato dal previsto 50% in più da prevedere rispetto alle sepolture del decennio precedente (art. 58 comma 1 DPR 285/90), puo’ essere recuperato in caso di emergenza. Curiosamente il DPR non tiene conto, nel calcolo, della maggior parte delle sepolture, che vengono effettuate in loculi o tombe di famiglia (si parla solo di “inumazioni” e non di tumulazioni), e in futuro mediante cremazione, per cui queste “riserve” risultano piuttosto modeste. Nei piani cimiteriali naturalmente è invece indispensabile tener conto soprattutto dello sviluppo futuro delle diverse tipologie di sepoltura: in particolare oggi si sta assistendo ad un boom delle cremazioni, soprattutto al nord (Milano supera il 60% del totale).
In ogni caso, per tornare alle ulteriori riserve per inumazioni in caso di epidemie, nei piani cimiteriali sviluppati dagli scriventi si considera un ulteriore incremento rispetto al comma 1 dal 2% al 4%.
NOTE
D.P.R. 285/90 ART. 58
1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l’area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l’area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’art. 86. Si tiene anche conto dell’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
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