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Impianti nell’area soggetta a vincolo cimiteriale
Lavoro al Dipartimento di Prevenzione ASLVCO, chiedo se la normativa permette la realizzazione di un impianto idroelettrico in fascia di rispetto cimiteriale. La Regione Piemonte ha espresso parere negativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. un impianto idroelettrico potrebbe essere equiparato ad un impianto fotovoltaico?
Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola
L’articolo 338 del testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 1934 e l’articolo 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria), nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale vietano l’edificazione dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possono qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l’eventuale futura espansione del cimitero.
Per contro strutture provvisorie o depositi non sono in contrasto con le finalità perseguite dal vincolo. Esempi: un deposito a cielo aperto di macchinari e materiali amovibili (T.A.R. Lombardia, Sez. II, 12 ottobre 1990, n. 837), un parcheggio pubblico in superficie o un parco pubblico attrezzato (T.A.R. Piemonte, cit.), un chiosco di legno e vetro per i fiori (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, n. 1048), un campeggio stagionale (Corte di cassazione, Sez. III civile, 25 febbraio 1987, n. 1988), serre. Le opere di urbanizzazione e gli impianti possono sussistere all’interno della fascia di rispetto. Esempi: parcheggi, strade, parchi, antenne e impianti di trasmissione, aree di sgambamento cani, piste sportive.
Risulta incomprensibile il divieto di posizionare un impianto fotovoltaico in area vincolata, se l’impianto in oggetto è composto da un superficie di pannelli al suolo, non riuscendo a vedere la differenza con le antenne di trasmissione, per esempio, che oltre tutto comportano opere di fondazione e un fissaggio al suolo maggiore. Antenne che in Lombardia abbiamo visto posizionate anche dentro i cimiteri e in Veneto a ridosso.
A meno che:
– in caso di realizzazione su terreni privati l’autorizzazione non abbia previsto la demolizione immediata (senza indennizzo) in caso di necessità di ampliamento del cimitero; è una condizione essenziale anche per qualsiasi altra opera (es.: serre) su terreno privato. In genere per i chioschi dei fioristi si richiede che il suolo su cui poggiano sia pubblico, su cui si agisce per concessione. Quanto alle serre, bisogna vedere se si tratta di semplici coperture in teli o vere e proprie costruzioni.
– la collocazione impedisca da subito ampliamenti del cimitero.
Per quanto riguarda un impianto idroelettrico, evidentemente si compone di opere edili di qualche rilevanza, come sbarramenti ed edifici, e pertanto sembra giustificabile un divieto.
Qualche possibilità (remota) potrebbe esserci se si considerasse opera pubblica (su terreno pubblico) soggetta a deroga (da ottenere specificatamente) per sua natura, a patto che non impedisca futuri ampliamenti del cimitero.
Si tenga presente che se nel 1934 l’area di rispetto era di 200 metri, è però possibile portare tale distanza a 50 metri (vedi art. 338 T.U. Leggi sanitarie e art. 57 D.P.R. 285/90 versioni vigenti), specie per l’esecuzione di un opera pubblica. Pertanto, se l’attuale area di rispetto è superiore a 50 metri, riducendo la stessa fascia è possibile costruire nell’area liberata dal vincolo.
Per dettagli si veda la Newsletter Gennaio 2020 in tuttosuicimiteri.it, colonna a destra.
Sull’argomento è anche utile la consultazione del Portale del Tecnico Pubblico Lombardo colonna a sx: 118 vincolo cimiteriale, considerando che le interpretazioni della normativa qui sono restrittive, e i Comuni tendono ad interpretarle in maniera molto più elastica; basti pensare al vincolo a 50 metri che viene praticamente sempre giustificato se serve.
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