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Camera mortuaria, deposito di osservazione, obitorio, sala autoptica, camera ardente – requisiti normativi
Vorrei sapere quali sono i riferimenti normativi vigenti che elencano i requisiti impiantistici di:
- camera mortuaria;
- sala autoptica;
- deposito osservazione
Richiedente non identificabile
Ogni cimitero deve essere dotato di camera mortuaria, che è un luogo di lavoro per addetti e quindi generalmente non accessibile al pubblico.
Lo stesso dicasi per il deposito di osservazione, accessibile al medico e personale di sorveglianza.
L’obitorio è invece aperto al pubblico, non fosse altro che per la eventuale identificazione delle salme.
La camera ardente è ovviamente aperta a tutti.
Il Comune deve garantire queste funzioni, o gestisce in proprio le strutture (eccetto camera ardente, non obbligatoria), o si convenziona con una struttura sanitaria attrezzata. Le strutture possono anche essere svolte negli stessi locali, adeguatamente attrezzati e rispondenti alle prescrizioni tecniche.
La mancanza del funzionamento di una di queste strutture non permette lo svolgimento della funzione fondamentale dei servizi cimiteriali ricadenti nei servizi sociali e pertanto può configurarsi la fattispecie di interruzione di pubblico servizio.
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LikeDislikeIl Comune dove risiedo con un’ordinanza ha chiuso l’accesso alla sala mortuaria, nessun parente può entrare, le Salme non possono essere portate nei locali a cassa aperta prima che finisca il periodo di osservazione per la loro chiusura, una cosa del genere è lecita? Da dire che nelle sale non è presente nessuna dotazione prevista dal regolamento nazionale e nemmeno si stanno adoperando per metterle a norma, cosi hanno deciso di chiuderle. E’ normale una cosa del genere?
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Per le definizioni delle varie strutture si vada Camera mortuaria, deposito di osservazione, obitorio, sala autoptica, camera ardente – definizioni
È bene non confondere o sovrapporre indebitamente i concetti di ”Camera Mortuaria del cimitero”, con ”Servizio Mortuario di strutture sanitarie”, più comunemente conosciuto come Camera mortuaria ospedaliera oppure ancora “Camera Ardente” dell’ospedale, fermo restando che una camera ardente di per sé si può predisporre ovunque, anche in casa privata.
I riferimenti normativi vigenti relativi alle strutture cimiteriali Camera Mortuaria, Deposito di osservazione, Obitorio e Sala autoptica sono principalmente gli artt. 11. 12, 13, 14 e 15 nonché gli artt. 64, 65 e 66 del DPR 285/1990
Camera mortuaria
L’art. 65 del DPR 285/1990, individua le caratteristiche cui debbano rispondere le Camere Mortuarie, prevedendo che:
(a) debbano essere illuminate,
(b) ventilate con finestre, aperte direttamente verso l’interno del cimitero,
(c) dotate di acqua corrente.
Internamente le pareti devono:
(d) essere rivestite di lastre di marmo, oppure intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile fino all’altezza di 2 m.
Il pavimento dovrà essere:
(f) liscio, impermeabile, ben unito, lavabile,
(g) disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, le quali devono avere un facile ed innocuo smaltimento.
Infine è raccomandato che le C.M. devono essere attrezzate di arredi per la deposizione dei feretri.
La Camera Mortuaria denominata anche “deposito mortuario” deve essere un ambiente chiuso, confinato e sorvegliato, deve necessariamente insistere sul suolo cimiteriale e cioè specificatamente nell’area racchiusa entro il recinto cimiteriale, dove:
• depositare temporaneamente i feretri, purchè rigorosamente chiusi, in attesa di sepoltura, o cremazione oppure ossa o ceneri per cui non sia ancora stata decisa diversa sistemazione;
• effettuare l’apertura dei feretri per la raccolta resti o il prelievo di campioni biologici;
• Predisporre il rifascio per bare interessate da fenomeni percolativi ex Art. 88 DPR 285/1990 (anche se spesso, per maggior economicità logistica spesso si provvede in loco, con grande disappunto dei dolenti);
• confezionare le cassette ossario o i contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo da avviare a cremazione o inumazione;
• Saldare le casse metalliche per bare da ri-tumulare.
In sede di elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale bisogna verificarne la sussistenza in ogni cimitero del territorio comunale e se rispondono a tutte le norme.
Importante valutare se sia adeguatamente dimensionata in relazione alla capacità ricettiva del cimitero.
Sala autoptica (o sala d’autopsia)
La Sala autoptica, oltre ai precedenti ove applicabili, ha i seguenti principali riferimenti normativi:
• Dlgs N. 81/2008 e ss.mm.ii. T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro;
• DPR N. 285/1990 Regolamento di Polizia mortuaria, art. 13;
• Dlgs N. 152/1999 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
• DPR N. 253/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. N. 17/2002;
• Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
• Ministero della Sanità – Circolare 24 giugno 1993 n. 24, Circolare esplicativa relativa al Regolamento di polizia mortuaria, DPR 285/1990;
• Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: approvazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. z) del D.Lgs. 81/2008 delle “Linee Guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” – seduta del 09/11/2017 .
Infine, sempre allo scopo del richiesto inquadramento normativo tecnico, si richiama:
DPR del 14 gennaio 1997 Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
Il DPR ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e nell’art. 4 sono stati stabiliti i “requisiti minimi generali e specifici. Tra i vari Servizi di attività sanitarie è incluso il “Servizio Mortuario” che elenca quanto segue:
Il Servizio Mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente. In termini di accessibilità devono essere consentite l’entrata e l’uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall’esterno per i visitatori.
Requisiti minimi strutturali
Il servizio deve essere dotato di:
– locale osservazione/sosta salme;
– camera ardente;
– locale preparazione personale;
– servizi igienici per il personale;
– servizi igienici per i parenti;
– sala per onoranze funebri al feretro;
– deposito materiale.
Requisiti minimi impiantistici
Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:
– Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C per i locali con presenza di salme;
– umidità relativa: 60% ± 5;
– n. ricambi aria esterna /ora: 15 v/h.
È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:
– impianto illuminazione di emergenza.
Ovviamente il deposito di osservazione deve essere provvisto di attrezzature per la rilevazione delle manifestazioni di vita.
Si pone attenzione sull’Art. 56 DPR 285/1990 che prescrive che la relazione tecnico-sanitaria per accompagnare i progetti di costruzione dei cimiteri deve contenere, fra l’altro, la descrizione delle eventuali “costruzioni accessorie” previste, “quali … Camera mortuaria, Sale d’autopsia ecc..
La Camera Mortuaria del cimitero può anche esser interdetta all’accesso del pubblico non autorizzato, mentre per un servizio mortuario (camera Ardente)l’ingresso dei dolenti deve esser disciplinato, ma non vietato, fatti salvi particolari casi igienico-sanitari o di ordine pubblico, affinché essi possano vegliare le salme e render loro omaggio con le estreme onoranze.
Modalità di espletamento del servizio mortuario
I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell’ambito del cimitero (camera mortuaria ex Art. 64 DPR 285/1990) o presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici” ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DPR 285/90.
L’attività è da considerarsi servizio pubblico obbligatorio. Vengono fissati standards minimi di legge per dotazione di posti salma refrigerati (art. 15 DPR/285/90), vale per ambiti territoriali ed in ragione della popolazione.
Onerosità dei servizi necroscopici di custodia salme presso l’obitorio/deposito d’osservazione.
La circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, al punto 5, 1, prevede che il comune debba essere dotato di un obitorio o comunque debba identificare un locale atto al deposito per osservazione. In questo caso il servizio è gratuito da parte del Comune nei confronti della famiglia.
Nella maggior parte dei casi il Comune si avvale, in convenzione con la struttura sanitaria competente, del “servizio mortuario sanitario” dell’ospedale (ai sensi del DPR 14 gennaio 1997, Art. 2 R.D. N. 1631/1938 e Legge N. 132/1968) di riferimento o dei locali e servizi dell’Istituto di Medicina Legale.
Legittimamente, però, tutti i Comuni possono servirsi di deposito di osservazione e di obitorio nel locale attrezzato presso un altro Comune disponibile, trattandosi questo di pubblico servizio che può effettuarsi nelle forme consentite dal D.Lgs. 267/2000.
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