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Cremazione di resti mortali e ricollocazione nel loculo assieme a un nuovo feretro
Desidererei avere un vostro parere circa il divieto del mio comune a tumulare mio padre nel loculo occupato da una zia di mio padre, da 53 anni, la cui concessione scade nel 2021. I resti della zia verrebbero cremati e rimarrebbero nel loculo con la salma di mio padre. Mio padre è morto il mese scorso e siamo stati costretti a tumularlo in un loculo destinato dal comune. La delibera del comune vieta lo spostamento salme da un loculo all’altro ma la nostra richiesta è stata fatta contestuale al decesso.
A meno che non sia espressamente vietata dal Regolamento di Polizia mortuaria il mettere nello stesso loculo un feretro e un urna cineraria, non trova giustificazione il fatto che il Comune abbia impedito l’operazione di cremazione di un defunto tumulato da almeno 20 anni, ovvero dopo che da cadavere sia diventato resto mortale. Ai sensi del combinato dell’art. 86 del DPR 285/90 e della risoluzione n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 del Ministero della Salute l’operazione puo’ sempre essere fatta anche prima della scadenza della concessione.
Quanto al trasferimento da un loculo all’altro non solo e’ possibile ai sensi dell’art. 88 c.1 del DPR 285/90, ma a questo punto, se la collocazione provvisoria e’ conseguente ad una errata interpretazione della normativa fatta dal Comune, che vi ha impedito di farlo in concomitanza della morte, l’operazione dovrebbe essere a carico del Comune.
E’ chiaro che nel caso illustrato, elemento sicuramente valutato dal Comune è la prossima scadenza della concessione del loculo in cui si è richiesto seppellire il defunto. E’ una data vicina. Difatti se non fosse prevista dalla concessione in atto la possibilità del “rinnovo della concessione” oppure della “proroga della concessione” l’operazione di trasferimento diventa una operazione inutile in quanto nel 2021 tale feretro dovrà essere nuovamente “estumulato” per giunta in un periodo delicato relativamente all’attività trasformativi in atto all’interno del feretro, si sarebbe in piena fase chiamata “colliquativa” (cioè alta produzione di liquidi da parte della salma).
Che fare? Verificare se il loculo prevede la possibilità di proroga (o rinnovo) verificare i tempi o durata della proroga e cioè se fossero almeno di 20 anni ed in tale caso avreste certo possibilità di sostenere la richiesta. Rimane la titolarità della Concessione, in capo a Zia deceduta e quindi in capo a suoi discendenti: Vostro Padre era l’unico nipote? Non vi sono figli? L’assenso alla sepoltura, nel caso vi fossero figli in vita della Zia del Babbo spetta a tali Aventi Titolo e saranno solo Queste persone (una o più) che potranno richiedere e nel caso ottenere la “proroga o rinnovo” della concessione. Quindi possiamo concludere dicendo “not easy but possibile”.
Per dettagli e normativa si veda anche la risposta al quesito: Cremazione di resti mortali
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