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Periodo di permanenza di un defunto in Camera mortuaria od in Obitorio
ho perso oggi mio padre e domani lo portano nella Camera Mortuaria dell’ospedale San Camillo a Roma.
Mi hanno detto che il tempo minimo per riprenderlo dalla Camera Mortuaria per organizzare il funerale è dopo 24 ore, ma quanto è il tempo massimo a disposizione o di legge? mi serve tempo
Privato
Il tempo minimo che Le hanno indicato di sosta della salma del defunto Padre, è previsto dal DPR 285/1990 che all’art. 8 dispone: “Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.”
La legge nazionale non stabilisce il tempo massimo ma all’art. 15 comma 2 dispone che: “… i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all’esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. …”.
E’ il regolamento di Polizia Mortuaria del Comune in cui è avvenuto il decesso che può regolare con termini temporali (es. 5gg., 7gg., 15gg. o altro), il periodo minimo/massimo di “conservazione del cadavere”, trascorso il quale il Comune informerà che procederà alla sepoltura per inumazione nel Campo ordinario del Cimitero XY del Comune stesso: gli Uffici comunali provvederanno a recuperare la somma economica quale corrispettivo delle operazioni e forniture della sepoltura effettuata.
Nello specifico caso prospettato nel quesito, il Comune di Roma, la Gestione cimiteriale è affidata ad AMA spa che attraverso la Direzione Cimiteri Capitolini gestisce 11 cimiteri comunali. La Società AMA spa Cimiteri Capitolini svolge l’attività di Polizia mortuaria e quindi la gestione dell’obitorio sito al Cimitero del Verano. Altro Obitorio comunale è sito presso il Policlinico Gemelli, in altre strutture ospedaliere romane, AMA spa ha affidato il servizio necroscopico-obitoriale da svolgersi ai sensi del sopra richiamato DPR 285/1990 (artt. 12 e segg.).
Il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria di Roma risale al 1979; all’art. 11 dispone: “Nella Camera Mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in Camera Mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare cinque giorni; decorso tale periodo, la salma sarà inumata d’ufficio nel Campo comune nei modi e nelle forme previste dalla vigenti norme in materia.”
La normativa cimiteriale nazionale prevede che ogni cimitero sia provvisto di Camera Mortuaria (art. 64 del DPR 285/1990) che recita: “1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.” … inoltre è precisato che “3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall’art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all’art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all’art. 12, comma 2.”
Risulta pertanto necessario che localmente i Regolamenti comunali, d’intesa con la ASL competente di giurisdizione, definiscano un “Tempo Massimo” di “deposito di un cadavere in Camera Mortuaria” quando non sia possibile ricorrere all’impiego di adeguate strutture obitoriali dotate inoltre di celle frigorifere. Il Tempo Massimo potrà essere diverso per il periodo invernale dal resto dell’anno, secondo le effettive condizioni climatiche locali.
Rimanendo nell’ambito della tematica sottoposta dal “Quesito” è utile segnalare che la Regione Lombardia con il Regolamento Regionale n. 6 del 2004 all’Art. 9 (comma 5), ha introdotto una importante novità e precisamente “l’onerosità per l’utenza del servizio di deposito mortuario cimiteriale”. E’ questo un aspetto spesso sottovalutato che può comunque essere attivato con disposto normativo comunale, ancora francamente poco diffuso, fortunatamente nel caso della Lombardia trova una disposizione normativa sovra-ordinata alla quale i Comuni lombardi sono tenuti attenersi, pena eventuale ricognizione da parte della Corte dei Conti regionale.
Per completare la trattazione si rimanda con il presente “link” al documento di servizio dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma: “Il decesso del paziente in ospedale” che ha opportunamente provveduto a disciplinare il “Servizio mortuario” in cui si troveranno anche disposizioni inerenti la permanenza di un cadavere nelle strutture sanitarie destinate ai defunti che potrebbe servire di orientamento per le amministrazioni pubbliche che vorranno completare la propria disciplina anche in merito a tali evenienze e problematiche.
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