Buongiorno,

in qualità di tecnico comunale di un comune del Veneto sto svolgendo un procedimento per l’affidamento del servizio gestione cimiteriale.

In merito ho letto la Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (Veneto) dove,  se ben ho capito,

  • l’attività funebre svolta da imprese di onoranze funebri
  • l’attività di vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale

non può essere svolta all’interno di  di strutture obitoriali e di cimiteri.

Ma soprattutto l’attività funebre E’ INCOMPATIBILE con la gestione del servizio cimiteriale.

Per quanto ho capito chi svolge come attività prevalente (codici ATECO) attività di vendita di marmi, materiali lapidei (ovvero chi si occupa di comporre con scritte, foto e quant’altro la piastra che chiude i loculi o l’esecuzione della tomba marmorea che copre la fossa di inumazione) non può svolgere attività inerenti alla gestione del servizio cimiteriale quale chiusura loculi, estumulazioni e/o traslazione di salme da loculo a loculo o da loculo a fossa di inumazione o loculo ossario in caso di raccolta di resti mortali.

(art. 5 –  5bis – 28 della l.r. 18/2010)

Pertanto dovendo affidare il servizio di gestione cimitero o anche le sole operazioni di estumulazione, inumazione o chiusura loculi, dovrò preoccuparmi che la ditta appaltatrice non risulti iscritta contemporaneamente con attività  di  vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale , (quali l’attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero)  e servizi funebri.

E’ possibile pertanto escludere la ditta che non ha solo l’iscrizione alla Camera di Commercio relativa alla sola esecuzione di opere e interventi relativi alla gestione del cimitero.

E’ corretta questa mia interpretazione?