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Privacy e pubblicazione elenco esumazioni/estumulazioni
Alla luce delle nuove norme sulla Privacy, nel nostro ufficio ci stavamo chiedendo se la pubblicazione dei nominativi dei defunti, e non dei parenti concessionari, vìoli in qualche modo le normative, nel qual caso ci troveremmo costretti a dover contattare singolarmente i parenti…
Comune di Arcola (SP)
La normativa sulla privacy riguarda solo le persone viventi.
Inoltre i nomi dei defunti sono leggibili sulle lapidi pubblicamente (e devono esserci per legge), per cui che vengano riassunti in un documento da affiggere e rendere pubblico non crea problemi.
Diverso il discorso sulla gestione dei concessionari: se l’anagrafe cimiteriale funziona, dovreste disporre dei nomi dei concessionari ed e’ indispensabile in ogni caso contattarli singolarmente con PEC o raccomandata o facendo adeguate ricerche prima di procedere alle operazioni, non fosse altro perché gli aventi diritto (coniuge/parenti piu’ prossimi) sono unici titolati a disporre della collocazione dei resti, e solo se non individuabili il Comune e’ autorizzato a mettere i resti o in campo inconsunti o in ossario comune, ma bisogna dimostrare che non e’ stato possibile rintracciarli.
Trattandosi di resti (dopo 20 anni da tumulazione o 10 da inumazione secondo indicazioni della Circ MS n. 10/1998) non si configura la violazione di cadavere, ma se non contattati gli aventi diritto potrebbero reclamare in seguito i resti, per cui conviene tenere le ossa nell’ossario comune in un sacco identificabile per un anno prima di sversarli in forma indistinta, in modo che sia inoppugnabile che si e’ fatto tutto il possibile.
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