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Per il fisco, la detrazione riguarda solo le spese funebri per le quali opera il criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate (morte) e comunque effettuate entro l’anno solare della morte.
Se per traslazione si intende lo spostamento del feretro fra due sepolture successivo alla morte, non è detraibile.
Se per traslazione si intende il trasporto del feretro dal luogo di morte al luogo di sepoltura prima della stessa, allora è detraibile, tenendo presente il tetto massimo complessivo di detraibilità (vedi gli altri commenti).
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LikeDislikeE possibile detrarre i costi di una traslazione?
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LikeDislikeSì la spesa è detraibile, tenendo presente il tetto massimo complessivo di detraibilità (vedi gli altri commenti).
Il fatto è che bisognerebbe stabilire se lei deve pagare il servizio obitoriale o questo è a carico del Comune. Non disponendo dei dati della situazione specifica ci si limita a considerazioni di carattere generale.
Se il servizio richiesto ed ottenuto non esula dai servizi obitoriali che sono un “servizio pubblico essenziale” per il Comune (il cosiddetto compito d’istituto) la tariffa non è dovuta e la paga il Comune ovvero tutti i cittadini con le tasse.
Se vice versa questo esula dai limiti del servizio pubblico essenziale, lo deve pagare il cittadino che ne usufruisce.
Tutto deve far riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria e relativo Tariffario. Il Regolamento indica quali sono i servizi e le prestazioni essenziali e quali “a richiesta”. Per le tariffe la normativa richiede che coprano i costi. Si pone però una questione: il contributo o il pagamento della spesa del servizio che le è stato fornito era soggetto a tariffa a carico del cittadino o la spesa era in capo solo al Comune a cu cui spetta di rifondere al Servizio sanitario ospedaliero i costi del servizio obitoriale espletato che sono ricompresi nel servizio pubblico essenziale che deve essere dato dall’ente locale?
Spieghiamo meglio.
Il Servizio cimiteriale e di polizia mortuaria, cioè quanto disciplinato in sostanza dal DPR 285/1990, è posto in capo al Comune e per quanto concerne l’aspetto sanitario in capo alla ASL che è competente territorialmente. I cimiteri comunali sono sempre più inadeguati allo svolgimento del “Servizio obitoriale” (per organizzazione degli ambienti ed attrezzature e per la necessità di personale specializzato per il loro funzionamento e gestione).
Questo servizio ormai è principalmente svolto (delegato) presso le strutture sanitarie (ospedali civili) in quanto i decessi avvengono ormai per la maggior parte nelle strutture sanitarie ed in quanto il Servizio obitoriale dovendo prevedere anche gli spazi per l’effettuazione delle ricognizioni autoptiche riescono a fornire un servizio completo ed integrato.
Dal quadro rappresentato è gioco forza che i Comuni privilegino deferire le funzioni di Servizio obitoriale in capo alla ASL locale. Tale aspetto determina la necessità per il comune di personalizzare il Servizio obitoriale secondo le proprie esigenze, quindi è fondamentale (per il Comune) convenzionarsi con l’Ente ospedaliero per stabilire servizi e costi da cui poi ricavare per i servizi a richiesta le tariffe da comminare ai propri concittadini.
Ricapitolando:
1) I comuni devono dotarsi di un regolamento in ambito cimiteriale, anche “light” cioè leggero contenete principalmente regole per la Concessione di aree e/o manufatti cimiteriale, articolazione dei servizi gratuiti e dei servizi a pagamento, accesso nei cimiteri. Questi tre titoli sono quelli sufficienti al governo ed organizzazione del servizio “su misura” secondo quindi le necessità specifiche di quel comune.
2) I comuni devono conseguentemente dotarsi di un tariffario cimiteriale che risponda agli indirizzi definiti dal suddetto Regolamento Cimiteriale e che potrà poi consentire e potrà essere la base per la scelta della modalità di gestione del cimitero che essendo un servizio pubblico essenziale dovrà corrispondere a forme e modi disciplinati sia dal D.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali) che in particolare al D.lgs 50/2016 (Testo Unico dei contratti pubblici), e secondo i principi ed indirizzi del DPR 285/1990 (Regolamento nazionale di polizia mortuaria) ed della L. n. 26/2001 della quale di seguito si riporta l’estrapolazione dall’art. 1 del comma 7bis, il quale ha stabilito in sostanza che parte del servizio cimiteriale è divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta ad esclusione delle pubbliche funzioni di istituto:
7-bis. Il comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita’ del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonche’ del servizio di inumazione in campo comune, e’ limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita’ del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
3) Rientrano nel compito istituzionale dei servizi pubblici locali (insomma ciò che è posto a carico del comune):
– il servizio necroscopico nonché le pubbliche funzioni di polizia mortuaria come raccolta sulla pubblica via di salme,
– il trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria,
– il deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90,
– il trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico,
– il controllo e la vigilanza su attività funebri e cimiteriali (operate da ASL),
– la camera mortuaria e l’ossario comune ed il cinerario comune in cimitero,
– il rilascio delle autorizzazioni,
– la regolamentazione, indirizzo e pianificazione cimiteriale.
Tali servizi pubblici sono a totale onere e carico del comune, per governare e programmare gli interventi di ampliamento necessari ed in tempi utili per l’acquisizione delle aree necessarie per ampliare il cimitero o per realizzare i parcheggi pubblici del cimitero, ecc..
4) Sono soggetti a tariffa (cimiteriale) i servizi che esulano da questi compiti primari e fondamentali come ad esempio una permanenza della salma in camera mortuaria per un periodo di tempo superiore al dovuto (minimo pattuito tra comune e ospedale) o per servizi extra rispetto lo standard concordato tra comune ed ospedale oppure l’eventuale impiego della camera mortuaria o sua parte per tanatoprassi.
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LikeDislikeÈ detraibile il servizio obitoriale della salma pagato dal comune e successivamente rimborsato tramite iban al comune?
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LikeDislikeLe spese detraibili sono quelle sostenute “in occasione” della morte; quindi
si, certamente, sono detraibili, se il loculo era disponibile subito e la defunta vi è stato sepolta.
Per i massimali si veda la risposta a Morgana.
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LikeDislikebuongiorno,
volevo sapere se posso richiedere il rimborso sul 730 per l’acquisto dell’oculo avvenuto dopo qualche giorno dalla morte di mia suocera (per la precisione acquisto fatto 2 giorni dopo)
grazie
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LikeDislikeHo sostenuto una spesa per oneri cimiteriali di 180 euro . la detrazione sul 730 e’ totale o esiste una franchigia ? . Grazie per la risposta
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LikeDislikeLe spese funebri detraibili sono una tipologia di spesa che i contribuenti possono portare a detrazione nella dichiarazione dei redditi, tramite presentazione del modello 730 ordinario o precompilato, e del Modello Unico, al fine di scontare con tale importo, le imposte da pagare.
Nel caso di spese funerarie sostenute, si ha diritto di ricevere, dall’importo dovuto per IRPEF, il recupero del 19% delle spese su un importo di calcolo massimo stabilito per il 2016 in €. 1.550,00, ovvero al massimo euro 294,50.
Da quanto sembra, il suo reddito annuo è tale che Lei è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se sul Modello Unico (di cui lei dovrebbe essere in possesso) si trova che ha avuto trattenute IRPEF, può ricevere un rimborso massimo di 294,50 euro, sempre che le trattenute siano di importo maggiore, oppure fino all’importo massimo delle trattenute se minore, presentando il modello 730.
Per vedere se rientra in questa casistica e per la eventuale compilazione del 730 che deve in ogni caso fare se vuole il rimborso, può rivolgersi ad un “CAF” (cioè Centro di Assistenza Fiscale) o “Patronato” (in genere presso sedi Acli o CGIL, UIL, CISL), con spesa per la consulenza/compilazione attorno al 35 – 55 euro.
Nel suo caso, una volta presentato il 730, il rimborso a credito di spese particolari che Le verrà accreditato (pagato) direttamente assieme all’assegno della pensione del mese di Luglio dell’anno della dichiarazione.
Altra possibilità offerta dalla normativa sulla detraibilità delle spese funebri, già con le dichiarazioni dei redditi del 2016 (quindi redditi e spese riferiti al 2015), nel caso la fattura della spesa funebre non fosse stata ancora emessa, è che la Legge di Stabilità del 2016 ha eliminato il vincolo di parentela per la detrazione di questo tipo di spesa: le spese funebri, possono essere detratte da qualsiasi persona anche non parente diretto del defunto.
Cosa vuole dire: che la fattura potrà essere emessa anche ad una persona di sua fiducia, la quale in tal modo avrà diritto a richiedere, in occasione della presentazione della propria denuncia dei redditi, la relativa detrazione fiscale.
Ai fini della detrazione fiscale sarà necessario presentare le fatture o le ricevute che attestano l’avvenuta spesa: come le fatture dell’Agenzia funebre, del fioraio, gli annunci funebri, la ricevuta del pagamento dei diritti cimiteriali al Comune, ecc. occorre che venga rispettato il cd. principio o criterio di attualità, che significa che il Fisco Italiano ammette la detrazione solo per le spese legate da causa effetto, per cui la causa è il decesso e i costi del funerale sono l’effetto. Perché è importante questo principio? Perché ai fini di detrazione delle spese funebri, sono detraibili solo le spese ordinarie sostenute in occasione del decesso ma non quelle effettuate prima, come ad esempio l’acquisto di un loculo o di una tomba familiare, o dopo come ad esempio le spese di esumazione e re inumazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 944 del 28/07/1976).
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LikeDislikema se una persona prende una pensione bassa e non ha tasse da cui detrarre le spese perde questa possibilità? Nel senso che se uno è povero paga tutte le spese, se invece uno è abbastanza “ricco” da versare le tasse ha uno sconto su queste spese? Mi hanno informato male?
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LikeDislikebuon giorno, sono alle prese con le detrazioni fiscali
le spese che ho sostenuto sono
fiorista
carro funebre
manifesti
trasporto dell’infermo in ospedale con autoambulanza a pagamento
e ritorno.
Grazie per il possibile aiuto
Saluti Giuseppe Paletta
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LikeDislikeAi sensi dall’articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR, ai fini della dichiarazione dei redditi, può essere dedotto il 19% dell’importo complessivo delle spese funebri con un massimale di € 1.549.37, per ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere. Ciò significa in sostanza che il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti.
la detrazione IRPEF 19% su un massimo di € 1.549.37 (quindi con una detrazione massima di € 294,38) è possibile per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di una persone qualsiasi, quindi a prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo di parentela (dalla finanziaria 2016).
La detrazione spese funebri può comunque essere suddivisa tra le diverse persone che le hanno sostenute, anche se la ricevuta o fattura sia intestata ad una sola persona. Per poter fruire in tal caso della detrazione Irpef, su tale documento contabile va annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese funebri sostenute, sottoscritta dall’unico soggetto a cui è intestato il documento.
La definizione legale di “spesa funebre” non esiste, ma, per essa, s’intende l’erogazione di danaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla. Quel che occorre – per precetto legislativo – è che vi sia una “dipendenza”, e cioè un rapporto di causa ed effetto, tra il decesso e la spesa, come è scritto nella legge.
Le voci deducibili sono quelle del funerale vero e proprio, quali la ricevuta del versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell’agenzia di pompe funebri e, se fatturati a parte , la spesa del fiorista, quella relativa agli annunci funebri, ecc.. .
Non sono deducibili le spese sostenute non in presenza della morte di una persona ( ad esempio l’acquisto preventivo di concessione di loculo cimiteriale), come pure le spese relative alle cremazioni, alla traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico-sanitari, successivamente alla tumulazione, ai lavori su loculi e tombe nei quali inoltre vige l’applicazione dell’IVA.
L’anno di detrazione delle spese è quello del pagamento delle spese funerarie. I recipienti le spese (imprese di onoranze funebri e Comune) devono notificare all’Agenzia delle entrate gli importi come spese funerarie con l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
Il documento che permette la detrazione è la fattura. Si ricorda che le spese funebri sono esenti da IVA.
Per una trattazione più articolata si veda anche la risposta completa al quesito 097 – Approfondimento:”Spese funebri detraibili nel 730 (agg. 2015)”
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