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Sepoltura di indigente
In caso di decesso di un indigente ospite della casa di riposo gestita dal Comune, la sepoltura viene effettuata a terra o in loculo?
Comune di Corridonia (MC)
Posted by La redazione on 23 Maggio, 2014 in Agenzie Funebri, Gestione Operativa, Operazioni Cimiteriali | 1 comment
In caso di decesso di un indigente ospite della casa di riposo gestita dal Comune, la sepoltura viene effettuata a terra o in loculo?
Comune di Corridonia (MC)
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Se non vi sono condizioni particolari, la sepoltura va fatta in terra.
Il Comune è tenuto a dare sepoltura gratuita in terra (o cremazione, nel caso di espressione di tale volontà) alle sole persone indigenti (o famiglie bisognose). La tumulazione è una sepoltura in un sepolcro privato per la quale è previsto il rilascio di una “concessione”, e questa è onerosa.
Inoltre si ricorda che il Comune non ha obbligo di legge a realizzare loculi o tombe private (o concedere aree per farle realizzare al richiedente); difatti ai sensi dell’art. 91 del DPR 285/1990, tali manufatti o aree dovrebbero essere previsti dal piano regolatore cimiteriale già dal 1975 (cioè dal precedente art. 92 del DPR 803/75).
Quindi concedere una concessione cimiteriale (che è per sua natura onerosa) per tumularvi un indigente, è un evidente contrasto con la condizione, per l’appunto di indigeza dichiarata e riscontrata! Senza considerare che se si concedesse e poi tumulasse in loculo (o tomba privata) un indigente a spese del Comune si configurerebbe il danno erariale.
Si veda l’art. 1 comma 7 bis della L. 26/2001:“… Il comma 4 dell’articolo 12 del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, nonché’ del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.
L’effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990. …”
La situazione di morte di persona indigente è però più complessa e si possono verificare vari casi, che vale la pena di esaminare.
L’art. 1, comma 7 bis della L. n. 26/2001 disciplina l’assunzione delle spese da parte dell’amministrazione comunale (come sopra richiamato).
Ogni Comune disciplina e determina le singole condizioni per l’accesso al predetto servizio ed anche il relativo procedimento amministrativo che, si badi bene, dovrà essere regolato dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune (o dovrebbe esserlo).
Vediamo quali casi considerare:
a) Caso di persona indigente che in vita non aveva acquisito lo “jus sepulcri” in sepoltura privata (loculo, tomba di famiglia, cinerario), non ha lasciato indicazioni circa la cremazione, quindi si ricorre all’inumazione in Campo comune, con le spese di inumazione a carico del Comune. Al termine del periodo ordinario di sepoltura (in genere 10 anni) il Sindaco attraverso la disciplina delle esumazioni ordinarie, ricomprenderà anche l’esumazione dei defunti indigenti, stabilendo (nell’ordinanza) che i resti ossei raccolti saranno inviati alla deposizione indistinta nell’Ossario comune.
b) Caso di persona indigente che in vita aveva espresso la volontà di essere cremata; il Comune dovrà provvedere alla cremazione richiesta presso l’impianto di cremazione più vicino ovvero presso l’impianto con il quale ha stabilito un contratto di cremazione, nel quale sarebbe bene concordare anche tale evenienza, con le spese di trasporto del cadavere in cassa idonea (cassa stessa) e cremazione a proprio carico; l’urna cineraria sarà quella standard compresa nella tariffa di cremazione; una volta riconsegnata al Cimitero (anche tale trasporto a carico del Comune), verrà svuotata nel Cinerario comune (attenzione non nell’area di dispersione o giardino della memoria o come altro viene definita la dispersione nel cimitero).
c) Caso di persona indigente che in vita ha acquisito un posto salma in sepolcro privato (loculo, cinerario, tomba di famiglia),
c1 – Il defunto, in vita venne nominato benemerito; in tale caso la tumulazione potrà essere effettuata in quella tomba solo se, alle spese conseguenti a tale forma di sepoltura (intendendosi anche la spesa per il feretro in quanto questi è diverso da quello impiegabile per l’inumazione o la cremazione), vi provvede il concessionario (o avente titolo) della tomba in cui è stato riservato il posto salma, altrimenti inumazione in campo comune o cremazione a carico del Comune.
c2 – Il defunto ha assunto la condizione di indigente dopo la morte del congiunto per il quale aveva chiesto ed ottenuto, in un periodo precedente (ad esempio), una concessione cimiteriale di loculo doppio (per se e per il proprio congiunto appena deceduto), quindi il loculo affianco risulterebbe destinato a tal persona, oggi defunta nello stato di indigenza. La norma anzi citata non prevede la tumulazione e magari anche il Regolamento comunale di polizia mortuaria non ha previsto tale eventualità. L’indigente andrebbe pertanto inumato o cremato, cioè non andrebbe collocato, anche nel caso della cremazione, nel loculo.
La Redazione evidenzia che in questo caso sia opportuno valutare se la spesa che dovrà sostenere il Comune per il feretro idoneo e la operazione di tumulazione (magari limitando l’apposizione sulla lapide della targhetta standard che apporrebbe anche sulla sepoltura in campo comune), sia maggiore o analoga a quella complessiva per l’inumazione (considerando per quest’ultima anche l’operazione successiva di esumazione).
Se la spesa fosse equivalente, è indubbia la convenienza di occupare un posto salma già “impegnato” invece di occupare una sepoltura a terra, altrimenti utile per altra evenienza.
A riguardo si specifica che trattandosi di sepoltura in concessione a privati, scaduto il tempo di concessione, è il Comune che ha titolo e quindi esegue l’estumulazione ordinaria in quanto il loculo (o i loculi) potrà essere riassegnato ad altro richiedente. I resti ossei o mortali saranno trattati indirizzando i primi all’ossario comune mentre i secondi alla cremazione e poi al cinerario comune (o all’inumazione a tempo ridotto ed infine alla collocazione dei resti ossei all’ossario comune).
Infine, una nota di carattere generale: l’indigente va sepolto nel comune di decesso, e alle spese di sepoltura nel complesso provvede il Comune in cui il defunto aveva in vita la residenza. La Redazione dissuade dall’effettuazione del trasferimento del defunto dal luogo di decesso al Comune di residenza per eseguire la sua sepoltura nel cimitero di quest’ultimo. Perché dover pagare un servizio di trasporto fuori comune quando non necessario?
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