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Estumulazione con tumulazione seconda salma
Nel procedere con l’estumulazione a scopo di tumulazione di una seconda salma, nel medesimo loculo, come va riposta la salma originaria non mineralizzata?
P.P.M. spa Palmi (RC)
In un loculo o in una tomba di famiglia possono essere sepolti i famigliari del fondatore (ovvero chi ha firmato la concessione) e coniugi/conviventi fino al grado di parentela ammesso dal regolamento di polizia mortuaria o in mancanza secondo interpretazione giurisprudenziale che va dai soli ascendenti/discendenti diretti e coniugi del fondatore (secondo noi più corretta, magari implementabile ai fratelli) fino ai parenti fino al sesto grado.
Perchè vi possa essere sepolto un estraneo, sotto qualsiasi forma, questo deve essere dichiarato benemerito all’atto della firma della concessione.
Ovviamente la vendita di posti salma, anche sotto forma di resti ossei o ceneri, è vietata.
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LikeDislikeIl feretro con cadavere e i resti ossei in cassetta di zinco sigillata e/o di ceneri in urna cineraria posti nello stesso loculo devono essere legati da un grado di parentela o possono essere affini o addirittura neppure parenti tra loro?
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LikeDislikeLa normativa nazionale prevede che in ogni loculo può essere collocata solo una salma o meglio solo un cadavere contenuto in una bara per tumulazione che prevede il doppio feretro uno metallico e l’altro ligneo che garantiscano l’ermeticità del feretro stesso. Nel caso di loculo aerato (dove permesso dalla normativa regionale), solo cassa in legno e padellone da 50 litri sottostante e filtro.
Se si tratta di cadavere, ovvero nel caso di tempo di sepoltura inferiore ai 20 anni, il cadavere precedentemente sepolto dovrà essere trasferito in altra sepoltura: inumazione ordinaria o cremazione se i familiari sono consenzienti.
Se si tratta di resto mortale e cioè dopo 20 anni dalla sepoltura, il cadavere precedentemente sepolto può solamente:
a) essere inumato nel campo inconsunti in cui potrà rimanere 5 anni o 2 anni se si impiegano prodotti specifici previsti dalla Circolare del Ministero della salute del 1998 (vedi Ns. sito);
b) essere cremato;
c) essere richiuso in una cassa idonea e ricollocato nello stesso loculo.
Attenzione: i disposti normativi nazionali e, dove esistenti, quelli regionali, non consentono la sepoltura di un feretro con cadavere assieme ad una cassa con resto mortale, ma consentono la sola co-tumulazione all’interno dello stesso loculo di un feretro con cadavere e resti ossei in cassetta di zinco sigillata e/o di ceneri in urna cineraria (anche standard) se sigillata, fino a capienza, per cui nel caso c) non si può collocare una nuova cassa nel loculo.
Altro non è consentito.
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