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Urna cineraria sopra sepoltura in fossa – Toscana
ci è stato recentemente richiesto dal familiare avente diritto (figlia), se fosse possibile inumare l’urna cineraria del defunto padre (posta in apposito manufatto-pozzetto) nella sepoltura a terra dove è inumata la madre (moglie del defunto), defunta due mesi fa. Il nostro regolamento di Polizia mortuaria ad oggi non lo prevede, ma sarebbe comunque utile sapere se vi sono precedenti o altre eventuali informazioni al riguardo.
Comune di Radicondoli (SI)
Siamo in Toscana: Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 dal titolo “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.”
La domanda non è chiara se si tratta di “inumare” e cioè sotterrare una urna cineraria in terra (o sterro come dicono in Toscana) e quindi in Campo di inumazione in cui il tempo di sepoltura è di 10 anni per le sepolture di cadaveri mentre è di 5 anni per la sepoltura di Resti mortali; oppure se si tratta di inumare e cioè sotterrare una urna cineraria in un area cimiteriale CONCESSA a privati.
Quindi il “perimetro” del quesito è impreciso tanto più alla luce della vigente Legge Regionale Toscana N. 29 del 31/05/2004 di cui sopra, si veda l’art. 3:
– Modalità di conservazione
1. L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell’urna lo consentano;
c) conservata all’interno del cimitero, nei luoghi di cui all’art. 80, comma 3, del DPR 285/1990 ;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all’articolo 2.
Non sono fornite indicazioni a riguardo che vuole dire:
– come posso occupare un posto salma nella griglia di inumazione di un Campo comune che per legge nazionale (e Regionale) è destinato alla sepoltura di CADAVERE in cassa lignea e comunque biodegradabile?
– a che profondità devo collocare l’urna,
– la durata della sepoltura (gratuita) è di 10 anni? e dopo che faccio?
– che caratteristiche di biodegradabilità deve avere la urna così confezionata e meglio ancora, essendo l’urna di deposizione ceneri confezionata all’origine dal creamtorio che appone sigillo, come procedere per richiedere tale particolare contenitore?
– esiste un Regolamento comunale che preveda la possibilità di inumare una urna cineraria con tutte le indicazioni necessarie a tutela del Familiare del Defunto, del Funzionario responsabile e del Sindaco quale Massima carica in materia di Igiene Pubblica nell’ambito giurisdizionale comunale?
Difatti si rammenta che allo stato attuale, per la legge nazionale le urne devono essere tumulate (per cui entro un manufatto, indipendentemente dal materiale di cui sia realizzato, cemento, plastica, vetroresina, ecc.).
L’inumazione delle ceneri confezionate in un’urna biodegradabile può esser considerata legale solo dopo l’entrata in vigore di apposita regolamentazione (in questo caso quella Regionale c’è seppure molto di indirizzo) il Comune è pertanto chiamato a compensare l’indirizzo con disposizioni cogenti in cui si specifichino le caratteristiche dell’interramento (profondità, larghezza e lunghezza minima della fossa ) e delle urne, tempi, ecc. sempre in totale accordo con la ASL competente per zona.
Sarebbe una soluzione che potremmo definire “proveniente dal basso”, che tramite Regolamento comunale o sua integrazione, codifica tutti gli elementi di cui sopra: rimane un aspetto da verificare, sempre per evitare che possa esserci un intervento di privato che ricorrendo al TAR possa sospendere o inficiare il dispositivo regolamentario e determinare problemi legali agli attori di tale avventura normativa, cioè richiedere all’Assessorato Regionale parere ed avvallo oppure “omologa” del dispositivo che potrebbe diventare un utile esempio per altri Comuni toscani = passo avanti sull’attuazione della Legge 130/2001.
Alla base è la nozione della “inumazione” intesa come seppellimento per un determinato numero di anni, in fossa di terra individuale e sempre identificabile, non solo di feretri, ma anche di urne: inoltre questo dovrà avvenire assolutamente entro il perimetro del cimitero ex lege art. 340 del RD 1265/1934.
Ricordiamo che l’Urna Cineraria va sepolta entro il recinto cimiteriale ove può essere:
– tumulata in loculo (sia o meno presente un feretro) nicchia, ossarino, edicola, tempietto;
– tumulata in un pozzetto ipogeo (eventualmente/magari ricavato nello spessore di un manufatto sepolcrale per fossa d’inumazione (leggasi copritomba).
La normativa nazionale DPR 285/90 non ha previsto la possibilità di una inumazione di più defunti in un unica cassa eccetto madre e figlio morti di parto, e che le fosse [in cui va un unica cassa] devono essere separate (1).
La ratio sembra essere che in una fossa in campo comune non ci va che un solo defunto, (anche se in stadio di trasformazione differente).
C’è anche il problema che le inumazioni in campo comune devono essere esumate dopo 10 anni, e si dovrebbe anche esumare una eventuale urna cineraria posta sopra un feretro, che si dovrebbe ricollocare o versare in cinerario comune.
La normativa Regione Toscana prevede che si possano inumare le urne cinerarie qualora le caratteristiche del materiale dell’urna lo consentano (2).
Per quanto riguarda invece i campi a inumazione privata (ad esempio inumazione superiore a 10 anni su concessione), in area dedicata e non in campo comune, oltre che per sepolture singole sono concessi anche per tombe di famiglia (o collettività) purché vi sia spazio anche per un ossario (3), ovvero sono consentiti anche contenitori di resti.
Poiché la concessione lascia maggiore libertà al concessionario, fra cui quella di porre dei copritomba costruiti con lapidi, monumenti ed arredi, non si vede perché non si possa porre anche un cinerario contenente un urna sopra la lapide, o anche sotto, vista la normativa Regione Toscana: basta un pozzetto 40x40x40 come contenitore dell’urna, o anche un contenitore in vetroresina.
L’ideale sarebbe modificare il regolamento di polizia mortuaria in modo da chiarire questa zona grigia, dando anche le specifiche tecniche di questa operazione.
(1) DPR 285/90 Articolo 74
1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
Articolo 70
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
(3) DPR 285/90 Articolo 90
1. Il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.
(2) L. R. 31/05/2004 n.29 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.” art. 3 – Modalità di conservazione
1. L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell’urna lo consentano;
……………….
(3) DPR 285/90 Articolo 90
1. Il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.
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