Traslazione di una spoglia mortale senza permesso degli altri aventi diritto
i titolari della concessione sono 4 fratelli ed gli eventuali eredi.
a) Mio zio ha deciso di traslare la salma della moglie (sepolta per sua volontà nella “sua” cappella di famiglia) dopo dieci anni dalla morte nella nostra cappella senza interpellare i suoi fratelli
b) Il problema che si pone è questo: questa salma é stata estumulata e traslata senza il consenso degli altri concessionari (cioè i fratelli) e senza il consenso delle sorelle della defunta.
c) Essendo mio zio un concessionario ha il diritto di 1/4 dei loculi a sua disposizione in questa cappella ed è per questo che ha portato sua moglie.
d) So che la domanda al comune deve essere inoltrata dal parente più prossimo del defunto (in questo caso mio zio) o da un familiare purchè abbia il consenso di tutti gli aventi causa (cioè i fratelli) ivi compreso l’assenso del concessionario (o eredi) della sepoltura ove la salma risulta collocata (cioè le sorelle)
e) Credo (non sono sicuro!? ) che mio zio abbia richiesto al comune i documenti necessari per la trasposizione, quindi le mie domande sono queste:
f) Come sia stato possibile senza il consenso degli altri eredi/concessionari? C’è qualche articolo di legge che tuteli gli altri fratelli/eredi?
g) Il comune può rilasciare documenti senza accettarsi della nostra volontà a (NON) farla entrare nella cappella di famiglia, per rispetto al volere della defunta?
h) Che documenti mio padre può richiedere al comune per verificare che sia tutto in regola? Come la legge ci può garantire?
i) Da chiarire che la moglie quando era viva ha chiesto espressamente di essere “sepolta con i suoi genitori” e per rispetto alla sua volontà è stata lì fino “ad oggi” .
l) Tutto ciò nasce da una lite tra mio zio e una sua cognata. In questo modo mio zio vuol togliere il diritto di visita alle cognate usando la defunta moglie come ritorsione/vendetta.
Privato
a) Il diritto di decidere sulla collocazione dei resti mortali di un defunto spetta prima di tutto al defunto, e a seguire alla persona affettivamente più vicina al defunto, per primo il coniuge e poi i parenti per grado di parentela.
Se vi sono le prove che la defunta ha espresso la volontà di essere sepolta nella sua tomba di famiglia, chiunque abbia aperto il sepolcro e trafugato la salma è incorso nelle sanzioni previste dall’Art. 405 CP, da 1 a 5 anni di reclusione.
b) Se non vi sono prove, chi decide della collocazione della salma è la persona affettivamente più vicina al defunto, il coniuge (o convivente more uxorio), senza dover chiedere niente a nessuno. Nel caso di assenza di coniuge (o convivente more uxorio) decidono i parenti per grado di parentela, per primi genitori e figli assieme a maggioranza. In caso di contestazioni fra gli aventi titolo, il Comune inuma in campo comune.
c) in una tomba di famiglia non vi sono loculi riservati: ci si seppellisce per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto. Ciò non toglie che ci possano essere accordi privati fra gli interessati, ma in ogni caso il comune non può negare la sepoltura nella tomba a chiunque abbia diritto (familiari del fondatore) al momento della richiesta. L’unico ad avere un loculo riservato è il benefattore come stabilito come tale dal fondatore, ospite della tomba, ma qui non è il caso.
d) fermo restando il punto a) se il coniuge ha diritto a decidere sulla collocazione della salma non deve chiedere per questo autorizzazione a nessuno. I concessionari della tomba da cui si effettua la traslazione hanno competenza sulla parte patrimoniale, in quanto si va a manomettere una proprietà, per cui si possono opporre se l’operazione non viene pagata da chi desidera la traslazione, o non vengono ripristinate le condizioni di usufruibilità o decoro a spese del traslatore. Dal punto di vista patrimoniale una traslazione va a vantaggio degli altri aventi diritto in quanto libera un posto salma.
e) queste operazioni in genere si fanno su autodichiarazione di essere o unico titolare del diritto o di rappresentare tutti i titolari. Per dichiarazione mendace a pubblico ufficiale l’art, 495 CP prevede la reclusione da 1 a 6 anni.
f) vedi punto d)
g) Bisogna vedere cosa dice il regolamento di polizia mortuaria del comune. Se le mogli dei discendenti del fondatore sono comprese nei familiari, non ha bisogno di nessuna autorizzazione in quanto titolare di un diritto personale. Se i familiari si limitano ai discendenti ma non alle mogli, queste sono degli affini, per i quali è necessario l’assenso di tutti gli aventi pari titolo (es.: figli del fondatore, primo grado, non fratelli del fondatore, secondo grado) in quanto occupano un posto salma riservato ai familiari.
h) si può fare un accesso agli atti per legittimo interesse, richiesta di sepoltura, autodichiarazioni, regolamento di PM.
i) vedi punto a)
l) I concessionari di una tomba di famiglia non possono impedire atti di pietas perso i defunti fatti da chiunque abbia un rapporto affettivo con gli stessi, consolidato da prassi e giurisprudenza. Tanto è vero che se si chiude la tomba, bisogna o lasciare copia della chiave alla custodia cimiteriale, o accompagnare chiunque lo richieda previo appuntamento, in modo che gli interessati possano sempre accedere. Il comune, come custode del cimitero, ha il compito di far rispettare questa e tiutte le altre norme.