Servizi e interventi nei cimiteri
I Servizi Cimiteriali alla persona (sepoltura ecc.) sono servizi ritenuti essenziali e quindi devono essere garantiti dal Comune comunque pagati secondo un tariffario ? Se sì come? Se il Comune appellandosi a difficoltà economiche non è in grado di garantirli, tralasciando le cappelle private, per quanto riguarda i loculi possono i concessionari decidere liberamente a chi rivolgersi? O comunque deve esserci un affidamento o convenzione con una ditta esterna sia essa un impresa di pompe funebri o edile? I servizi di Sepoltura esumazione ecc. possono essere effettuati da soggetto titolare di impresa edile facente parte dell’Amministrazione comunale in carica?
Può deliberare oltretutto su materie riguardo al cimitero?
Comune di Verrua Po (PV)
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Come funzione fondamentale cui deve rispondere un Comune c’e’, fra i servizi sociali, anche la sepoltura dei defunti.
Il Comune e’ obbligato a disporre di uno o piu’ cimiteri in cui seppellire le spoglie mortali e in cui accogliere le ceneri di:
1) residenti nel comune
2) morti sul territorio comunale
La sepoltura avviene in fossa a terra, dove le casse vengono deposte per un periodo di minimo 10 anni, dopo di che le ossa, salvo un eventuale reinumazione in campo inconsunti per 5 anni se non ancora mineralizzate, vanno versate nell’ossario comune.
Le ceneri vanno accolte e versate nel cinerario comune (rif. DPR 285/90).
E BASTA. Tutto il resto sono operazioni immobiliari che il Comune decide di fare per convenienza: o per richieste dei cittadini, o per fare cassa, ma non c’e’ obbligato. Come non e’ obbligato a ricevere nel cimitero persone diverse da quelle individuate nel regolamento .
La regolamentazione delle condizioni di esercizio delle attivita’ funerarie e cimiteriali sono dettagliate nel regolamento di polizia mortuario approvato dal Consiglio Comunale.
Per eseguire le operazioni necessarie ci sono dei costi che devono essere coperti:
A) dai singoli interessati (familiari) e questi costi devono come minimo coprire le spese: rif. Art. 117 T.U. Enti Locali D. Lgs. 267/2000.
Per definire le entrate la Giunta Comunale approva un tariffario e lo applica.
B) dalla collettività ovvero a carico del Comune, in caso di situazioni sociali disagiate o disinteresse da parte dei familiari o non rintracciabilità degli stessi.
Nel caso di disinteresse il Comune puo’ rivalersi sull’eredita’/sugli eredi del defunto.
Il questo caso i costi devono essere minimi, la cassa economica viene collocata in fossa, i trasporti sono scelti dal comune con gara o affidamento al massimo ribasso.
Per quanto riguarda le sepolture private, si tratta di concessioni di costruzione e gestione su suolo demaniale con cui il Comune permette ad un cittadino (fondatore) di costruire un manufatto su suolo demaniale in cambio di un corrispettivo.
Il Comune puo’ decidere di:
I) limitarsi a questo, lasciando liberta’ al fondatore di farsi costruire il sepolcro da chi vuole, salvo regolare approvazione edilizia da parte degli uffici competenti (es.: edicola privata isolate), e si fa pagare l’affitto del terreno (concessione).
II) costruire lui con regolare gara di appalto di lavori e concedere ai singoli richiedenti l’uso (es.: colombari a loculi od ossari) oppure e si fa pagare l’affitto del terreno (concessione) e il prezzo di vendita della costruzione (es,: tombe di famiglia in serie)
III) esternalizzare la gestione cimiteriale con una concessione (o con project financing) e dare l’esclusiva della costruzione e incasso (parziale) concessione e prezzo di vendita della costruzione al concessionario individuato con gara pubblica.
Nello stabilire le tariffe si devono tener presenti tutti i costi fra cui il mantenimento del cimitero (che nel caso di sepolture private diviene una specie di condominio con spese comuni), compreso spese di esproprio e costruzione, interessi fra l’erogazione dei costi e il ricavo (loculi costruiti e pagati oggi e relativo importo entrato durante un periodo variabile mano a mano che vengono concessi)
Se non fosse così si configurerebbe il danno erariale, stante che con i soldi di tutti si fa un regalo ad un singolo: : rif. Art. 117 T.U. Enti Locali D. Lgs. 267/2000.
Le imprese di pompe funebri sono imprese commerciali e non possono esercitare operazioni (costruzioni e gestioni) per le quali non sono iscritte in CCIAA.
Oltre tutto, per questioni di divieto di concorrenza sleale, non possono gestire servizi cimiteriali.
Un’ impresa edile puo’ ovviamente partecipare ad una gara di lavori/servizi per le realizzazioni/gestione cimiteriale, come pure proporre un project financing.
Che un Amministratore possa deliberare su cose che lo coinvolgano personalmente rappresenta evidentemente un caso di conflitto di interessi, suoi e dell’Amministrazione, e va escluso.