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Cosa serve per aprire una Casa Funeraria in Veneto
E’ fattibile aprire una Casa Funeraria a 5 m. da scuole elementari pubbliche? – Regione Veneto
Agenzia funebre
Posted by La redazione on 06 Settembre, 2023 in Agenzie Funebri, Gestione servizi cimiteriali, Piano regolatore Cimiteriale, Strutture di Servizio e sala del commiato | 1 comment
E’ fattibile aprire una Casa Funeraria a 5 m. da scuole elementari pubbliche? – Regione Veneto
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Bisogna fare i conti sia con il regolamento di polizia mortuaria comunale che con il Piano regolatore generale (PAT)
Che si possa fare una casa funeraria (o sala del commiato) lo stabilisce il regolamento (1); deve stabilire ubicazione e modalità di esercizio. Di distanza pone limiti solo alle strutture sanitarie. Potrà richiedere che il Comune provveda a fornire le indicazioni previste dalla Legge Regionale e suo Allegato.
Il regolamento di polizia mortuaria è approvato dal Consiglio Comunale previa richiesta di parere all’ULSS locale.
Ma il Regolamento di Polizia mortuaria comunale non ha alcun potere in ambito urbanistico ed edilizio e quindi bisogna verificare anche questo strumento legislativo.
Nel Piano Regolatore Generale (che si sviluppa nei PAT e PI) vengono identificate le aree e la loro destinazione.
Quindi per poter procedere nell’ipotesi di edificare una casa del commiato bisogna verificare:
A) Se il regolamento prevede che si possa fare e come deve funzionare
B) Che il Piano regolatore generale identifichi dove si può fare.
Sarà utile che il Comune provveda ad attivare un insieme di azioni ed atti che le garantiscano:
C) di poter realizzare la Casa Funeraria come opera edilizia
D) di aprire l’attività di Casa Funeraria che rientra nell’ambito del commercio con forti risvolti di carattere sanitario nel senso di condizioni e prescrizioni.
Quindi la invitiamo a cautelarsi per ricevere una serie di atti pubblici che le permettano di intraprendere l’opera.
Le riportiamo alcuni elementi che secondo noi saranno importanti:
a) – considerare la Casa Funeraria come elemento da introdurre nella Normativa Tecnica Urbanistica comunale che comporta l’approvazione di una variante urbanistica di tipo normativo, per la quale considerare un congruo tempo tra la stesura, l’adozione, la pubblicazione, le controdeduzioni e l’approvazione finale da parte del Comune;
b) – documento integrativo del vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria, che potrebbe semplicemente richiamare i disposti regionali e rimandare gli aspetti squisitamente tecnici alle Norme Tecniche Urbanistiche comunali; questa integrazione prevede il dibattimento consigliare dell’atto previa acquisizione del parere positivo di competenza della ASL a cui seguirà l’approvazione della integrazione suddetta in Consiglio comunale.
Visto che il tutto ha una forte caratterizzazione urbanistico-edilizia, sarebbe cautelativamente opportuno, per un imprenditore, che si operasse come sopra riportato (a) + b)), in quanto risulterebbe appianata qualsiasi condizione ed elementi di natura, urbanistica (destinazione, parametri edificatori, ecc), edilizia (aspetti tecnici, dimensionali, procedurali del tipo di autorizzazione da intraprendere sia come impresa, SCIA che come percorso squisitamente edilizio, Permesso di costruire), sanitario (le autorizzazioni necessarie sull’edificio per natura igienico-sanitaria ed anche nella conduzione del servizio per la ricaduta sulla normativa relativa alla sicurezza del lavoro).
(1) Si fa riferimento alla normativa della Regione Veneto (si trova all’interno del menu “Documentazione” del sito).
In particolare all’ “ALLEGATO A alla Dgr n. 982 del 17 giugno 2014 pag. 1/5 Disposizioni applicative della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”.
Al suo interno oltre a specifiche tecniche è riportato:
REQUISITI DELLA SALA DEL COMMIATO (Art. 2, comma 2, lettera c)
“L’articolo 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce “sala del commiato” la struttura ildestinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.”
… omissis …
“Il regolamento locale di polizia mortuaria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restante la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all’interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.”
… omissis …