Custode del cimitero:inquadramento classificazione categoria
Sono il custode cimiteriale del mio comune, inquadrato in B. Nel mio comune non c’è il dirigente ma solo il capo settore che è D, quindi oltre all’apertura, chiusura ed esumazioni prendo le domande faccio le fatture per la luce votiva ecc..
io dirigo e assisto a tutto ciò che è all’interno del cimitero, faccio i verbali per le esumazioni e le traslazioni il registro di carico e scarico dei resti derivanti da tali operazioni, il tutto firmato da me
Determine e contratti per nuove tombe o rinnovi, però li firma il responsabile.
Ora io mi chiedo come fa un custode che è B e non può firmare a fare tutto questo? Non è possibile visto che lo faccio dal lontano 1984 avere almeno il C?
Vorrei fare anche io il custode al cimitero. Se non altro ho una grammatica migliore di qualche altro individuo. E mi va benissimo l’inquadramento come B. Ma vedi un po’ l’Italia come deve andare…
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LikeDislikeNon si capisce cosa possano essere le attestazioni di custode.
I dipendenti di un gestore di servizi cimiteriali, che sia il comune o un privato, devono essere addestrati con formazione da parte del datore di lavoro relativamente a due aspetti fondamentali:
– le operazioni da svolgere nell’ambito della mansione a cui sono adibiti, in modo che possano svolgerle con competenza e professionalità
– la sicurezza sul posto di lavoro, in modo che possano svolgere le loro mansioni in sicurezza.
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LikeDislikeciao ragzzi sentite essendo che mi piace questo lavoro e lo provato per alcuni mesi volevo sapere se un vecchio custode mi puo rilascire le sue attestazioni di custode del cimitero come riesumazione e tutta altro questo volevo sapere essendo che siete nell settore
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LikeDislikeSalve sono Adalberto il custode del cimitero che ha fatto questa domanda, finalmente ho parlato con il sindaco e Lui mi vuole dare la qualifica c, ma non sa come fare dice che deve fare il concorso, io chiedo se un custode a acquisito ho gli spetta la qualifica superiore è possibile che si debba fare un concorso aperto anche all’esterno.
Aiutatemi a risolvere questo problema, c’è qualcosa dove posso appigliarmi, ho sono stato di nuovo preso in giro.
Grazie
Grazie per la risposta, il problema sorge, dalla segretaria comunale la quale afferma che il b non può firmare, mentre i miei compiti dicono il contrario.
grazie
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LikeDislikeLe mansioni di “Collaboratore tecnico” corrispondono alla classificazione nella categoria “B” che, per il profilo in area tecnica, identifica un dipendente in grado di svolgere anche la figura del “Capo Operaio”, cioè il ruolo del responsabile del buon fine di una operazione, nella fattispecie, cimiteriale.
In effetti le figure tecniche, nel settore pubblico sono quelle più gravate di responsabilità in quanto hanno una consistente componente lavorativa di tipo operativo; quindi con alto rischio di sbagliare e necessità di operare con celerità, inoltre il Capo operaio deve anche verbalizzare, tenere conto dei registri ecc..
C’è da dire che la categoria B ha diverse progressioni economiche, visto di fatto che Lei è impegnato allo svolgimento della vera figura del CUSTODE DEL CIMITERO, può avanzare la richiesta di essere inquadrato nella posizione economica più alta.
Per quanto concerne la progressione verticale e cioè il passaggio da “B” a “C”, è una questione ovviamente da trattare con la sua P.A. e le sue Rappresentanze sindacali nonché i Sindacati della “funzione pubblica”; faccio notare che il carattere operativo ovvero proprio della categoria C non prevede figure tecniche esecutrici ma collaboratori tecnici: penso che potrà essere risolta la giusta questione che Lei ha messo in rilievo, trattando eventualmente un compenso integrativo adeguato al riconoscimento delle diverse prestazioni che svolge.
Pur rendendomi conto della sua “giusta” evidenziazione, occorre anche tenere presente sia di eventuali situazioni di “demansionamento” (1) come pure di “dequalificazione” (2) nel caso in cui, invece, Le venisse chiesto di svolgere una attività operativa (esumazione, estumulazione, tumulazione, raccolta resti mortali o resti ossei, dispersione delle ceneri in cinerario comune, ecc.) allor quando fosse in categoria superiore alla sua attuale e cioè alla “C”. In pratica: se avesse la qualifica “C” non sarebbe piu’ tenuto a svolgere lavori di necroforia.
Ritengo pertanto assolutamente utile un pacato confronto con il suo datore di lavoro con la presenza di RSU e Sindacati che possano prendere atto della situazione lavorativa effettiva e quali elementi di oggettiva contropartita si potranno considerare attuabili per dirimere quanto Lei ha messo in luce con chiarezza.
Si evidenzia qui di seguito un riferimento a cui potrà agganciarsi: è il sito della casa editrice “Simone”, che tra le variatissime pubblicazioni ha un testo dell’Avv. Sandro Castro (3) del quale potrà visionare alcune pagine, probabilmente di suo interesse in merito a quanto richiesto. http://www.simone.it/catalogo/vsd4.pdf.
(1) Il “demansionamento” è l’adibizione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori, ma anche la sottrazione di compiti qualitativamente (e talora anche quantitativamente) rilevanti e la totale privazione di ogni compito che lascia il lavoratore completamente inutilizzato in azienda.
(2) La “dequalificazione” è l’impiego del lavoratore subordinato a mansioni inferiori, invece il lavoratore ha il diritto di essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, ovvero a mansioni a queste equivalenti o corrispondenti alla superiore qualifica che abbia successivamente acquisito (art. 2103 c.c.). Ciò significa che il datore di lavoro può sempre modificare le mansioni del lavoratore, a condizione però che si tratti di mansioni superiori o almeno equivalenti.
(3) Autore di numerosi articoli di diritto amministrativo, di scienza dell’amministrazione, di diritto del lavoro, di diritto civile e di diritto processuale civile, pubblicati su riviste specializzate ecc. nonché autore di vari testi di giurisprudenza nonché del libro “Pubblico impiego e mansioni” Edito da Simone (2009).
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