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Agenzie Funebri » La costruzione di una cappella privata all’interno di un cimitero, paga la cosiddetta “Bucalossi”?
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ringrazio della cortese risposta, molto esauriente e professionalmente ineccepibile.
Comunque, volendo procedere nella richiesta al Comune di Cosenza, quali possibilità di esito positivo ci sarebbero ?
Resto in attesa di Vs. cortesi, successiva comunicazione.
Grazie.
Pietro Limoncelli
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Come risponderle? L’imbarazzo è derivante dal fatto che abbiamo accertato che il Comune di Cosenza non ha un Regolamento comunale di Polizia Mortuaria!
Quindi manca il presupposto in base al quale possa risultare descritta ed organizzata la modalità di realizzazione di una tomba di famiglia, conseguenza dell’aver ottenuto l’assegnazione di un’area o un lotto edilizio cimiteriale per costruirvi una tomba privata.
I Nostri paletti, sono:
a) il testo della concessione cimiteriale rilasciata e sottoscritta (che però non abbiamo potuto visionare)
b) il Regolamento nazionale di polizia mortuaria DPR 285/1990 (che prevede agli artt. 90,91, 92, 93 e 94 la costruzione di sepolture private nei cimiteri purchè previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 54 e seguenti dello stesso decreto, è d’obbligo nonché del DPR 380/2001 di indirizzo.in materia di disciplina urbanistico-edilizia.
Vediamo di riassumere alcuni elementi fondamentali di indirizzo.
1) La cappella cimiteriale da realizzare dovrà essere una costruzione che risponda ai requisiti dell’art. 76 del DPR 285/1990, cioè con loculi destinati alla sepoltura, ciascuno, di un solo cadavere, le dimensioni minime sono da adottare quelle indicate al punto 13 della Circolare ministeriale n. 24/1993 e cioè il vano netto interno largo almeno cm. 80, alto almeno cm. 70 e profondo almeno cm. 225 a cui aggiungere lo spazio necessario per ospitare la lastra di chiusura. La costruzione dovrà consentire l’accesso ai disabili dall’esterno, quindi il vano principale della cappella potrà essere il vano dal quale avere accesso ai singoli 10 loculi realizzabili, oppure sarà il vano dedicato alla raccolta di memorie, iscrizioni e altro relativamente ai defunti che vi saranno tumulati, prevedendo ad es. l’inserimento del feretro con cadavere direttamente dall’esterno (condizione da verificare con lo spazio disponibile tenendo presente che l’introduzione del feretro (o quando necessario la sua estumulazione) dovrà avvenire ai sensi delle prescrizioni di sicurezza sull’ambiente di lavoro (e cioè il D.lgs 81/2008), quindi con impiego di un numero adeguato di persone e l’uso di apposite attrezzature come montaferetri, dei quali occorre considerare le necessità di ingombro operativo, nonché la manovrazione del feretro quando introdotto nel loculo o quando da estumulare.
2) Si ricorda che i loculi devono essere calcolati strutturalmente, in quanto la soletta di appoggio del feretro deve garantire almeno un sovraccarico di 250 kg./mq, inoltre si deve considerare che la soletta di appoggio deve essere inclinata verso l’interno del loculo stesso in quanto il cadavere introdotto, durante la fase putrefattiva è in grado di produrre e rilasciare vari lt. di liquidi “cadaverici” biologicamente e chimicamente aggressivi, oltre al grande rilascio di gas maleodoranti. Risulta quindi fondamentale la accurata esecuzione del loculo se eseguito in opera oppure l’accurato assemblaggio dei manufatti prefabbricati, in questo ultimo caso la perfetta esecuzione e sigillatura dei componenti con malte cementizie appropriate è fondamentale.
3) E’ d’obbligo ottemperare alla normativa sismica quindi occorre sia redatto e depositato il progetto ed i calcoli strutturali. Si ricorda che per l’uso del manufatto per la sepoltura sarà necessaria l’agibilità che verrà rilasciata se presenti: il collaudo strutturale dell’opera, il Nulla Osta post opera dell’Asl sul manufatto edilizio in ordine al soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari che soddisfino le richieste di legge (Reg. di Pol. Mortuaria naz. e relative circolari ministeriali “cogenti” i cui contenuti di indirizzo sono prescrittivi per l’Asl che deve rilasciare pareri e N.O.), il rispetto delle indicazioni tecniche prescritte dal “Titolo abilitativo” rilasciato dal competente ufficio del Comune di Cosenza (oggi chiamato SUE ovvero Sportello Unico per l’Edilizia) e quindi il rispetto delle condizioni convenzionali contenute sul “Concessione di area cimiteriale” rilasciata dal Comune.
4) Non essendovi un regolamento cimiteriale comunale, gli oneri concessori (genericamente definiti oneri Bucalossi) devono essere versati per intero al Comune ed anche questo è un elemento influente per l’usabilità della tomba stessa.
5) Si ricorda che l’uso della Tomba di famiglia avverrà sulla scorta di quanto sottoscritto sulla concessione e sulla base del DPR 285/1990 art 94, ovvero:
a) Il diritto di uso delle sepoltura private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
b) Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
6) Si segnala che nel sito, Sezione Utilità per i progettisti > Manufatti è presente una consistente quantità di documentazione ed esempi costruttivi di tombe di famiglia, secondo diverse tipologie, dimensionamento dei loculi ottimale, spazi di manovra, accessibilità, caratteristiche tecniche ecc… Infine come contributo di approfondimento consigliamo la lettura della trattazione dal titolo “Le edicole funebri necessitano di un titolo edilizio?” a firma del Dott. Matteo Acquasaliente per il portale “ItaliaIus” (in http://www.ventoius.it).
Invitiamo il Comune di Cosenza e quei Comuni che attraverso i loro tecnici o addetti ai servizi cimiteriali frequentano il Nostro sito, ancora privi di un Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, di provvedervi nel breve alla sua redazione ed approvazione in quanto è lo strumento fondamentale per la gestione cimiteriale. E’ una campagna di servizio verso la quale siamo molto sensibili in quanto la regolamentazione comunale è la base per la migliore condizione gestionale cimiteriale.
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LikeDislikevolendo costruire nel cimitero di cosenza una cappella cimiteriale con n. 10 (dieci) posti, quali sono gli obblighi ed i requisiti ?
Dipende; la costruzione di una cappella privata nel cimitero paga o meno la Bucalossi a seconda se si interpreta letteralmente la normativa nazionale ovvero se si rispetta la ratio della norma.
La Legge Bucalossi, è la Legge 28/01/1977 n. 10 pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27, del 29 gennaio 1977 a titolo “Norme per la edificabilità dei suoli”.
Si tratta di una legge nazionale relativa al campo dell’urbanistica che regolava l’edificazione (realizzazione, costruzione) di immobili sui terreni.che rese oneroso, cioè a pagamento, il rilascio del “titolo edilizio” o “titolo per costruire”, introducendo i cosiddetti “oneri concessori” distinti in “oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione”.
Oggi la norma che regola la materia edilizia è disciplinata dal D.P.R. n. 380/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Visto che gli oneri concessori hanno lo scopo di coprire gli oneri di urbanizzazione, poichè L’attività edilizia all’interno delle aree cimiteriali non determina un carico urbanistico, non ci sono le condizioni oggettive per la sua applicazione.
Se andiamo a vedere la norma, per ricorrere all’esenzione dal pagamento degli “oneri di urbanizzazione o oneri concessori” occorre che:
1) la costruzione deve riguardare opere pubbliche o di interesse generale;
2) le opere debbono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente;
3) deve essere previsto espressamente, in normativa comunale il loro non assoggettamento anche, ad esempio in NTA del PIANO Cimiteriale o in Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Pertanto basta prevedere nel Regolamento o nel Piano cimiteriale lo loro non assoggettabilità per rispettare la ratio della norma.
Se poi la Cappella privata fosse stata costruita direttamente dal Comune, rientrerebbe tra le opere pubbliche realizzate da “ente istituzionalmente competente” per il soddisfacimento dell’interesse dell’intera collettività. Ugualmente se il Comune avesse istituito un apposito ente per assicurare a tutti i cittadini la possibilità di essere seppelliti e se questo avesse realizzato l’opera.
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